Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1711

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1711 della Commissione, del 4 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32025R1711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni dalla Cina di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione, a seguito di un’inchiesta avviata nel dicembre 2024 e fondata, in via provvisoria, su dumping, pregiudizio notevole e nesso causale. La Commissione conclude che le importazioni cinesi hanno esercitato una forte pressione sui prezzi, accrescendo quota di mercato e volumi a scapito dell’industria dell’Unione. Per il calcolo del valore normale, la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi per la presenza di distorsioni significative e individuando la Turchia come paese rappresentativo. Viene inoltre ritenuto nell’interesse dell’Unione applicare un dazio pari al margine di dumping, con misure specifiche per alcune società e obblighi documentali e doganali accessori.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, in acciaio, di qualsiasi diametro e capacità volumetrica, filettate o meno, incluse bombole con sacca di gas, valvola, collare, piede d’appoggio, raccordi e pacchi di bombole, classificate nei codici NC ex 7311 00 11, ex 7311 00 13, ex 7311 00 19, ex 7311 00 30 ed ex 8424 10 00 e corrispondenti codici TARIC. Sono espressamente escluse le bombole non ricaricabili fino a 120 ml di cui alla EN 16509:2014 e/o ONU 2037; nella fase istruttoria la Commissione ha chiarito che le bombole vuote ricaricabili e gli estintori vuoti rientrano nell’ambito, mentre le bombole riempite e gli estintori riempiti/caricati ne restano esclusi. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e previa fattura commerciale valida; in assenza, si applica l’aliquota residuale. Si tratta di misure provvisorie, applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione del regolamento, in attesa dell’esito definitivo dell’inchiesta.

Dazio antidumping provvisorio sulle bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione originarie della RPC

Il regolamento istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude, in via provvisoria, che tali importazioni sono oggetto di dumping, arrecano pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che sussiste un nesso causale tra dumping e pregiudizio.

Procedura e contesto dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 6 dicembre 2024, a seguito di denuncia presentata il 24 ottobre 2024 da cinque produttori dell’Unione. È stata disposta la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/531, poi interrotta dal presente regolamento per la fase provvisoria. La Commissione ha coinvolto produttori dell’Unione, esportatori cinesi, importatori, utilizzatori, autorità cinesi e altri operatori interessati; tuttavia nessun importatore indipendente ha collaborato.

Prodotto interessato e definizione dell’ambito

Il prodotto interessato è costituito da bombole senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, di acciaio, di qualsiasi diametro e capacità, filettate o meno, anche con accessori o assemblate in pacchi di bombole. Sono escluse le bombole non ricaricabili fino a 120 ml ai sensi della EN 16509:2014 e/o del numero ONU 2037. La Commissione chiarisce che rientrano nell’ambito le bombole vuote ricaricabili e gli estintori vuoti, mentre restano fuori le bombole riempite e gli estintori riempiti/caricati; è stata inoltre respinta l’esclusione dei gusci di accumulatori.

Campionamento e cooperazione delle parti

La Commissione ha usato il campionamento per gestire l’istruttoria. Il campione dei produttori dell’Unione era rappresentativo della produzione e delle vendite UE; per gli esportatori cinesi il campione finale ha coperto il 37,5 % delle esportazioni stimate verso l’Unione. Il livello complessivo di collaborazione è stato considerato basso, circostanza che ha inciso sul dazio residuale determinato in base ai dati disponibili.

Valore normale e distorsioni significative in Cina

Per calcolare il valore normale la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, ritenendo non affidabili i prezzi e i costi interni cinesi a causa di distorsioni significative nel settore dell’acciaio e nei fattori produttivi collegati. La Commissione ha fatto riferimento alla propria prassi su altri casi analoghi e alla relazione SWD(2024) 91, rilevando l’intervento pubblico sostanziale, le distorsioni nei mercati finanziari, del lavoro, dell’energia, dei terreni e delle materie prime, nonché la mancata collaborazione del governo cinese.

Paese rappresentativo e fonti per i costi esenti da distorsioni

La Turchia è stata scelta come paese rappresentativo appropriato, in quanto ritenuta l’unico paese disponibile che soddisfa i criteri previsti dal regolamento di base. La Commissione utilizza il Global Trade Atlas per le materie prime, la banca dati TCMB per SGAV e profitti, i dati dell’Istituto turco di statistica per il lavoro, le tariffe EMRA per l’elettricità e le tariffe idriche locali di Izmir per acqua e reflui. Le SGAV sono state determinate al 19,4 % e i profitti al 12,6 % dei costi delle merci vendute; inoltre è stato considerato un costo aggiuntivo di 0,90 EUR/pezzo per futuri costi ambientali.

Margini di dumping

La Commissione ha accertato margini di dumping provvisori elevati: 63,2 % per il gruppo Winner, 90,3 % per il gruppo BTIC, 73,8 % per le altre società collaboranti non campionate e 118,0 % per tutte le altre importazioni cinesi. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato secondo l’articolo 2, paragrafo 8, con gli adeguamenti necessari per arrivare al livello franco fabbrica. Per alcune vendite tramite operatori collegati è stato applicato anche un adeguamento per commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i).

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata riconosciuta come composta dagli otto produttori europei del prodotto simile. Nel periodo in esame, nonostante il consumo dell’Unione crescesse del 15 %, la produzione UE diminuiva del 24 %, l’utilizzo degli impianti scendeva dal 65 % al 48 % e le vendite calavano del 21 %, con una quota di mercato in discesa dal 32 % al 22 %. Parallelamente, la redditività passava da un valore positivo a una perdita, il flusso di cassa crollava e l’utile sul capitale investito diventava negativo, configurando un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5.

Nesso causale e altri fattori esaminati

La Commissione ritiene che il pregiudizio sia causato in modo significativo dalle importazioni oggetto di dumping cinesi, aumentate del 33 % e accompagnate da una riduzione dei prezzi medi del 31 %. Le importazioni dalla RPC hanno raggiunto il 70 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, esercitando una forte pressione sui prezzi dell’industria europea. Gli altri fattori esaminati, come importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione e domanda interna, non spezzano il nesso causale.

Distorsioni sulle materie prime e livello delle misure

Poiché la denuncia conteneva elementi sufficienti sulle distorsioni relative alle materie prime, la Commissione ha applicato l’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter. Ha individuato come principali fattori distorti i tubi e le condotte di acciaio legato e al carbonio, soggetti a rimborso parziale dell’IVA all’esportazione in Cina e rappresentanti almeno il 17 % del costo di produzione. La Commissione ritiene che il livello del dazio debba coincidere con il margine di dumping, in quanto un dazio inferiore non eliminerebbe il pregiudizio.

Misure provvisorie e adempimenti doganali

L’articolo 1 prevede dazi provvisori differenziati: 63,2 % per Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (TARIC 89TF), 90,3 % per Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd., Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd. e Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd. (89TG), 73,8 % per le società collaboranti non campionate e 118,0 % per tutte le altre società (89YY). L’aliquota individuale richiede una fattura commerciale valida con dichiarazione standardizzata; in assenza, si applica il dazio residuale. La liberazione in libera pratica è subordinata a garanzia pari al dazio provvisorio e le dichiarazioni doganali devono riportare anche il numero di pezzi.

Diritti di difesa e applicazione nel tempo

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni; analoghi termini valgono per il consigliere-auditore. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le risultanze sono espressamente provvisorie e potranno essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta.

Disposizioni principali

Apertura dell’inchiesta e registrazione

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 6 dicembre 2024 su denuncia di cinque produttori dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. Le importazioni sono state nel frattempo sottoposte a registrazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/531; il presente regolamento dispone l’interruzione della registrazione, con conservazione dei dati raccolti per le importazioni immesse in consumo fino a 90 giorni prima dell’entrata in vigore.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto oggetto dell’inchiesta coincide con bombole di acciaio senza saldatura ad alta pressione per gas compressi o liquefatti, in diverse configurazioni e accessori, compresi i pacchi di bombole. Restano escluse le bombole non ricaricabili fino a 120 ml (EN 16509:2014 e ONU 2037). La Commissione ha chiarito che le bombole vuote ricaricabili e gli estintori vuoti rientrano nel prodotto, mentre le bombole riempite e gli estintori riempiti/caricati no; è stata inoltre respinta la richiesta di esclusione dei gusci di accumulatori.

Campionamento e cooperazione

La Commissione ha utilizzato il campionamento per produttori dell’Unione e produttori esportatori cinesi ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Il campione degli esportatori ha riguardato due gruppi di società e rappresentava il 37,5 % delle esportazioni stimate verso l’Unione; il campione dell’Unione rappresentava il 47 % della produzione stimata e il 42 % delle vendite stimate. Nessun importatore indipendente ha collaborato al campionamento.

Distorsioni significative in Cina e metodo del valore normale

Ai fini del valore normale la Commissione applica l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo inappropriato l’uso dei prezzi e costi interni cinesi per la presenza di distorsioni significative nel settore dell’acciaio e nei fattori produttivi connessi. La Commissione fonda tale conclusione sulla mancata collaborazione del governo della RPC e su elementi tratti da precedenti inchieste e dalla relazione SWD(2024) 91. Il valore normale è costruito su costi esenti da distorsioni e su SGAV/profitti congrui, con uso di un paese rappresentativo.

Paese rappresentativo e fonti dei valori esenti da distorsioni

La Commissione individua la Turchia quale unico paese rappresentativo appropriato, in base al livello di sviluppo comparabile, alla presenza di produzione del prodotto o di dati pertinenti disponibili e alla disponibilità di dati affidabili. Le fonti usate includono il Global Trade Atlas per le materie prime, la banca dati TCMB per SGAV e profitti, l’Istituto di statistica turco per il lavoro, EMRA per l’elettricità e l’ufficio investimenti e finanze per acqua e gas. Sono stabiliti, tra gli altri, 12,68 CNY/kg per il tubo di acciaio senza saldatura, 43,9 CNY/ora per il lavoro, 0,72 CNY/kWh per l’elettricità e 2,61 CNY/kWh per il gas.

Margini di dumping provvisori

La Commissione accerta margini di dumping provvisori pari al 63,2 % per il gruppo Winner, al 90,3 % per il gruppo BTIC, al 73,8 % per le altre società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 118,0 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC. Il prezzo all’esportazione è determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, con adeguamenti per riportarlo allo stadio franco fabbrica.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione conclude provvisoriamente che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5. Nel periodo in esame la produzione dell’Unione scende del 24 %, l’utilizzo degli impianti dal 65 % al 48 %, le vendite del 21 % e la quota di mercato dal 32 % al 22 %, mentre il consumo dell’Unione cresce del 15 %. La redditività passa da un margine positivo a una perdita compresa tra -4,4 % e -4,1 %; il flusso di cassa cala di oltre l’85 % e l’utile sul capitale investito diventa negativo.

Nesso di causalità

La Commissione ritiene che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, in base all’aumento dei volumi importati, alla crescita della quota di mercato dal 60 % al 70 % e alla riduzione dei prezzi importati del 31 %. Gli altri fattori esaminati, inclusi importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, domanda e costi, non interrompono il nesso causale.

Livello delle misure e interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, la Commissione conclude che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio, anche alla luce di distorsioni relative alle materie prime. Le principali materie prime distorte sono i tubi e le condotte di acciaio legato e al carbonio, soggetti a rimborso parziale dell’IVA all’esportazione in Cina e rappresentanti almeno il 17 % del costo di produzione. La Commissione ritiene nell’interesse dell’Unione applicare il livello del margine di dumping, anche per la capacità inutilizzata in Cina e per l’impatto gestibile sulle catene di approvvigionamento dell’Unione.

Aliquote, fattura commerciale e garanzie doganali

L’articolo 1 istituisce i dazi provvisori: 63,2 % per Zhejiang Winner Fire Fighting Equipment Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89TF), 90,3 % per Tianjin Tianhai High Pressure Container Corp., Ltd., Jiangsu Tianhai Special Equipment Co., Ltd. e Kuancheng Tianhai Pressure Container Co., Ltd. (89TG), 73,8 % per le società collaboranti non incluse nel campione e 118,0 % per le altre società (89YY). L’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di fattura commerciale valida con dichiarazione specifica; in difetto si applica il dazio residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.

Adempimenti informativi e applicazione temporale

Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni dall’entrata in vigore e chiedere audizione entro 5 giorni. Gli Stati membri devono indicare il numero di pezzi importati nelle dichiarazioni doganali e trasmettere mensilmente tali dati alla Commissione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialemercato internodoganedifesa commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.