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Ordinanza

Ordinanza n. 2113/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. Del provvedimento prot. 21141/2026 del Comune di Bacoli del 30.06.2026, notificato a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “Invito e Diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, con la quale l’ente comunale, dopo avere richiamato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a <<…liberare le aree occupate entro 60 giorni dal ricevimento della presente, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione …. con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali…>>; 2. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1 Aprile 2025, richiamata nel provvedimento impugnato sub 1 quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 3. Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7 Maggio 2026, nella parte in cui possa essere interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività, ove occorra e nei limiti di interesse e di lesività per la ricorrente; 4. Di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compresi gli atti istruttori, i pareri interni, le eventuali perizie, gli atti di indirizzo e gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Giustizia amministrativa202604379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con obbligo di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la diffida comunale del 30 giugno 2026, nonché gli atti comunali presupposti, contestando in particolare che la deliberazione di indirizzo e la deliberazione di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo potessero produrre, prima dell'approvazione definitiva del piano e della sua effettiva operatività, obblighi immediati di liberazione o restituzione delle aree a carico dei concessionari. Il Comune ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita mancanza di lesività della diffida. Il testo dell'ordinanza non riporta l'articolazione specifica dei motivi di legittimità dedotti dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare senza definire l'eccezione preliminare di inammissibilità per carenza di lesività e senza pronunciarsi definitivamente sui motivi di merito, ritenendo che la complessità e la tecnicità delle questioni richiedessero un esame proprio della fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'obbligo di rilasciare l'area e ripristinare lo stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerato che l'atto riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia della diffida fino al 30 settembre 2026, quale termine ultimo riferito alla conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "Il giudice amministrativo, in sede cautelare, ..."

    La norma costituisce il fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha valutato il periculum in mora e ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni prospettate sono complesse e tecniche e richiedono un esame approfondito riservato alla fase di merito, il giudice può concedere una misura provvisoria limitandosi a valutare il pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione dell'atto e a rinviare l'esame delle questioni di legittimità.
  • L'obbligo di rilascio di un'area demaniale e di ripristino dello stato dei luoghi durante la stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, quando l'esecuzione incida immediatamente sull'utilizzo dell'area e sull'attività esercitata.
  • La sospensione cautelare può essere disposta per un periodo determinato e fino a una data prestabilita, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti, anche tenendo conto della natura rimovibile degli arredi, delle attrezzature e dei manufatti interessati.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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