Sentenza del 04/04/2022 n. 10774 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso di revocazione contestava un presunto errore di fatto nella pronuncia di questa Corte che aveva ritenuto procedibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate avendo essa depositato la sentenza impugnata con relata di notificazione. Il ricorrente sosteneva invece che la copia depositata non fosse quella munita della relata e che quindi il ricorso dell'Erario fosse improcedibile per omesso deposito della copia notificata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che la questione dell'esistenza della relata di notificazione fosse stata oggetto di specifica e contrapposta contestazione in controricorso, quindi costituisca punto controverso e valutativo e non una evidente svista di fatto rettificabile in revocazione. Inoltre la doglianza mira a contestare l'interpretazione data dall'ordinanza impugnata sull'art. 369 c.p.c., configurando un problema di diritto o di apprezzamento, non un errore revocatorio; pertanto il rimedio revocatorio non è utilizzabile. Condanna alle spese: Euro 2.800,00 oltre spese prenotate a debito a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., n. 4
L'errore di fatto rilevante per la revocazione deve consistere in una evidente svista su dati di fatto, decisiva per la decisione, non su punti controversi o su valutazioni; non può riguardare questioni di diritto.
art. 391-bis c.p.c.
Predispone il rimedio della revocazione per le sentenze della Corte di cassazione; la sua applicabilità è però subordinata alla sussistenza dell'errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., n. 4.
art. 369 c.p.c., n. 2
Impone l'obbligo di deposito della copia della sentenza munita di relata di notificazione; la mancata produzione tempestiva può determinare l'improcedibilità del ricorso, ma la valutazione sulla sussistenza di tale mancato deposito è questione processuale valutativa se è stata contestata dalle parti.
Massime di principio
- La revocazione nei confronti di decisioni della Cassazione è ammessa solo per errori di fatto evidenti, decisivi e non controversi; non è strumento per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche.
- Se un fatto (es. l'esistenza di una relata di notificazione) è stato espressamente contestato dalle parti e dibattuto, la pronuncia su quel fatto costituisce una valutazione processuale e non può essere corretto con la revocazione per 'svista'.
- Le doglianze che mirano a una diversa applicazione o interpretazione di norme (error iuris) non sono ammissibili in revocazione e devono essere proposte con i rimedi ordinari avverso la decisione impugnata.
- La mancata produzione della copia della sentenza con relata può comportare l'improcedibilità del ricorso (art. 369 c.p.c.), ma chi intende valorizzare tale vizio deve sollevarlo e svilupparlo nei gradi e nei modi processuali appropriati; se è oggetto di contraddittorio, la decisione del giudice sul punto è valutativa.
- Per evitare l'inammissibilità è necessario dimostrare che l'errore è un fatto pacifico, immediatamente riscontrabile dagli atti e decisivo per la decisione, non derivante da interpretazioni o valutazioni contrapposte.
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