Ordinanza del 30/08/2026 n. 24859 - Corte di Cassazione
IVA - Trasporto turistico - Aliquota agevolata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate e conferma l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% al trasporto turistico verso le Eolie, ritenendo accessorio il prelievo dei turisti presso gli alberghi. L’art. 36-bis del DL n. 50/2022, norma di interpretazione autentica retroattiva, estende esenzione e aliquote ridotte anche ai trasporti con finalità turistico-ricreativa, purché l’oggetto sia il trasporto di persone e gli eventuali servizi aggiuntivi siano accessori ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 633/1972; sono escluse le mere prestazioni di noleggio e i servizi complessi in cui il trasporto è strumentale ad attività ulteriori.
IVA sui trasporti di persone a finalità turistico-ricreativa: applicabilità dell’esenzione e delle aliquote ridotte.
IVA sul trasporto di persone a finalità turistico-ricreativa
La decisione esamina l’applicazione dell’esenzione e delle aliquote ridotte IVA ai trasporti di persone svolti per finalità turistiche. La Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando che l’aliquota agevolata del 10% si applica nel caso concreto, in cui il prelievo dei turisti presso gli alberghi è stato qualificato come prestazione accessoria al trasporto.
Origine della controversia e decisione della CTR
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, con cui era stata recuperata IVA su operazioni che la contribuente, E. L. Snc, aveva trattato come esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), del DPR n. 633/1972. La CTP di Messina aveva annullato l’atto per difetto di delega di firma. In appello, la CTR della Sicilia ha ritenuto regolare la delega e infondata la censura generica sul difetto di motivazione, rilevando che l’avviso indicava i criteri di quantificazione della pretesa.
Nel merito, la CTR ha escluso l’esenzione richiesta, poiché l’attività non era trasporto “di piazza”, ma ha qualificato il servizio come mero trasporto di persone, assoggettandolo all’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 127-novies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972. Il prelievo dei passeggeri presso le strutture alberghiere è stato considerato accessorio rispetto al trasporto.
Ricorso dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 10, comma 1, n. 14), del DPR n. 633/1972, dei nn. 1-ter della parte II-bis e 127-novies della parte III della Tabella A allegata al medesimo decreto, nonché dell’art. 2697 c.c. Secondo l’Agenzia, la contribuente organizzava un’attività stagionale e turistica di escursioni alle isole Eolie, comprensiva di tour in luoghi di interesse e del prelievo dei turisti presso gli alberghi: un servizio complesso nel quale il trasporto sarebbe stato soltanto strumentale. L’Agenzia ha inoltre sostenuto che spettasse alla contribuente provare i presupposti delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che l’Agenzia proponeva una diversa lettura delle risultanze istruttorie e mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita nel giudizio di cassazione.
Interpretazione autentica e ambito delle agevolazioni
La Corte applica l’art. 36-bis del DL n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022. Tale disposizione stabilisce che l’art. 10, primo comma, n. 14), del DPR n. 633/1972 e le previsioni della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter, e parte III, n. 127-novies, si interpretano nel senso che si applicano anche quando i servizi di trasporto sono effettuati per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dal soggetto che li presta, purché abbiano a oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano servizi ulteriori, diversi da quelli accessori ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 633/1972. L’interpretazione non riguarda le mere prestazioni di noleggio del mezzo di trasporto.
La norma comprende quindi sia l’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 14), sia le aliquote ridotte previste dalla Tabella A. La finalità turistica, da sola, non modifica la natura oggettiva del trasporto. L’agevolazione non opera, invece, quando l’operazione costituisce una prestazione complessa, comprensiva di attività ulteriori non accessorie, rispetto alle quali il trasporto è meramente strumentale.
Efficacia temporale
La disposizione dell’art. 36-bis ha natura di norma di interpretazione autentica e produce effetti retroattivi, nei limiti dei rapporti non esauriti. La Corte richiama Cass. n. 35054/2023 e Cass. n. 19781/2024, secondo cui l’interpretazione vale per le controversie pendenti e per quelle future, restando esclusi i soli rapporti esauriti.
Criteri per distinguere prestazione unica e servizi accessori
Nel richiamare la giurisprudenza unionale e nazionale, la Corte precisa che, ai fini IVA, ciascuna prestazione è normalmente autonoma e indipendente. Per stabilire se un’operazione articolata costituisca più prestazioni o un’unica prestazione economica, occorre considerare tutte le circostanze concrete in cui essa si svolge. Non è possibile scomporre artificialmente un’operazione che, sotto il profilo economico, forma una prestazione unica e indissociabile.
Una prestazione aggiuntiva è accessoria quando non costituisce per il cliente un fine autonomo, ma rappresenta il mezzo per fruire nelle migliori condizioni della prestazione principale; in tal caso condivide il trattamento tributario di quest’ultima. La Corte richiama, fra gli altri, l’art. 1, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA e le sentenze della CGUE Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, C-42/14, Bog, cause riunite C-497/09, C-499/09, C-501/09 e C-502/09, Zamberk, C-18/12, e Bastovà, C-432/15, nonché Cass. n. 19792/2022 e Cass. n. 40725/2021.
Applicazione al caso e decisione
La CTR aveva accertato che il prelievo dei turisti presso gli alberghi era accessorio rispetto al trasporto. La Cassazione ha ritenuto tale valutazione conforme ai principi applicabili e non sindacabile mediante una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, richiamando Cass., Sezioni Unite, n. 24148/2013 e Cass. n. 10927/2024.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Non ha disposto sulle spese nei confronti della contribuente, rimasta intimata e priva di difese. La decisione è stata assunta a Roma l’8 luglio 2026 e depositata in Cancelleria il 30 agosto 2026.
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