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Ordinanza

Ordinanza del 26/08/2026 n. 24797 - Corte di Cassazione

IMU - Visura catastale - Fusione per incorporazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società incorporante contro l’accertamento IMU 2016, poiché le decisioni di merito erano conformi e la ricorrente non aveva indicato le differenze nelle rispettive ragioni di fatto. La società aveva assunto gli obblighi tributari dell’incorporata; non era stata inoltre provata l’erroneità dei dati catastali né la mancata disponibilità degli immobili. La ricorrente è stata condannata alle spese, a somme ex art. 96 c.p.c. e all’eventuale ulteriore contributo unificato.

IMU 2016: fusione per incorporazione, risultanze catastali e inammissibilità del ricorso per doppia conforme.

IMU 2016: fusione per incorporazione e doppia conforme

La pronuncia riguarda il ricorso per cassazione proposto da M. I. S. S.r.l. contro l’accertamento IMU relativo al 2016 e chiarisce l’applicazione della preclusione da doppia conforme alla censura di omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha disposto le conseguenti condanne economiche.

Vicenda e decisioni di merito

Con sentenza n. 1499/2024, depositata il 4 marzo 2024, la CGT di II grado del Lazio ha respinto l’appello della contribuente, confermando la sentenza n. 1822/2022 della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento IMU 2016.

Gli immobili risultavano intestati catastalmente a COGEIM S.r.l., cessata per fusione per incorporazione in M. I. S. S.r.l. La Corte regionale ha ritenuto che, in applicazione del principio di continuità dei rapporti giuridici e dell’art. 2504-bis c.c., la società incorporante fosse subentrata anche negli obblighi tributari dell’incorporata.

La contribuente sosteneva che gli immobili fossero rimasti di proprietà del Comune di Roma, in seguito a un’espropriazione disposta con decreto prefettizio poi annullato, e che non fossero mai stati retrocessi nonostante la sentenza del Tribunale di Roma n. 18810/2014. La CGT ha giudicato insufficiente la prova documentale: non risultavano dimostrati né un verbale di immissione in possesso successivo al decreto di esproprio né la persistente disponibilità degli immobili in capo all’espropriata. Non era quindi stata superata la risultanza catastale utilizzata per emettere l’accertamento.

Motivo di ricorso e doppia conforme

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e in relazione all’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, la ricorrente ha sostenuto che la sentenza del Tribunale di Roma n. 18810/2014, passata in giudicato, dimostrasse la titolarità degli immobili in capo al Comune e il diritto della società alla retrocessione, subordinata al pagamento dell’importo quantificato in quella pronuncia. Ha inoltre richiamato la mancata consegna dei cespiti.

La Corte ha rilevato che il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. concerne l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti. Nel caso concreto, tuttavia, il motivo era precluso dalla doppia conforme prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. Per evitare l’inammissibilità, la ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello, dimostrando che erano diverse. Tale onere non è stato assolto.

La Corte ha precisato che non basta esporre il contenuto delle due sentenze e che la carenza originaria del ricorso non può essere sanata successivamente prospettando la diversità delle motivazioni nella fase prevista dall’art. 380-bis c.p.c. La prospettazione formulata dopo la proposta di definizione accelerata era inoltre infondata: la sentenza d’appello aveva confermato espressamente la statuizione di primo grado sulla successione negli obblighi tributari conseguente alla fusione e aveva aggiunto argomenti per respingere le contestazioni sulle risultanze catastali. La doppia conforme opera anche quando il giudice d’appello aggiunge motivazioni per rafforzare o precisare la decisione già assunta.

La disciplina dell’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c. è stata richiamata nel testo in relazione ai giudizi d’appello introdotti, mediante deposito del ricorso o richiesta di notificazione della citazione, dall’11 settembre 2012. Pur dopo l’abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149/2022, la norma continua ad applicarsi ai giudizi introdotti prima del 1° gennaio 2023, secondo l’art. 35, comma 5, del medesimo decreto, come modificato dalla legge n. 197/2022.

Esito e conseguenze economiche

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato M. I. S. S.r.l. a rifondere a Roma Capitale le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.305 euro per compensi professionali, oltre agli accessori di legge. Ha inoltre disposto:

  • il pagamento di ulteriori 4.305 euro in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
  • il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.;
  • il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

La decisione è stata assunta il 26 giugno 2026 e depositata in Cancelleria il 26 agosto 2026.

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