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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24950/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della responsabilità per furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) aggravato dall'art. 61 n. 7 c.p. e deduce: (1) insufficiente e carente motivazione circa la valutazione dell'aggravante del danno di rilevante gravità, con omissione di una valutazione del valore oggettivo dei beni sottratti e della capacità economica della persona offesa; (2) errata applicazione dell'art. 61 n. 7 c.p., perché la Corte avrebbe valutato globalmente il contesto e beni non contestati anziché il valore oggettivo dei beni indicati nel capo di imputazione; (3) conseguente prescrizione del reato (art. 624-bis c.p.) qualora fosse esclusa l'aggravante, poiché sarebbero decorsi 7 anni e sei mesi dalla consumazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio disposto dalla Sez. V, abbia adeguatamente adempiuto al mandato colmando le lacune: ha applicato correttamente il criterio secondo cui il parametro preminente è il valore oggettivo del danno parametrato al livello economico medio della comunità; in mancanza di elementi oggettivi certi, ha fatto ricorso al criterio sussidiario delle condizioni economiche della vittima. La Corte distrettuale ha motivato l'aggravante sulla base della quantità e della natura dei beni sottratti (oro, preziosi, quadri, posate, denaro, carnet di assegni) e della prova che tali beni costituivano buona parte del patrimonio del derubato, nonché delle modeste condizioni economiche della vittima (pensione mensile di circa 1.330 euro). La Cassazione ha inoltre ritenuto che, essendo stato riconosciuto l'aggravante, non è possibile dichiarare la prescrizione del reato, applicandosi termini parametrati alla pena edittale massima di dieci anni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 1.300,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 cod. pen.

    Aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità: la valutazione privilegia l'entità oggettiva del danno parametrata al livello economico medio della comunità; la capacità economica della vittima è criterio sussidiario utilizzabile solo quando l'entità oggettiva risulta dubbia.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Furto in abitazione: norma del reato contestato; la qualificazione con l'aggravante incide sulla determinazione della pena edittale e quindi sui termini di prescrizione.

  • artt. 157 e ss. cod. pen.

    Norme sulla prescrizione: la decorrenza è parametrata alla pena edittale applicabile; l'accertamento dell'aggravante può influire sui termini di estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, con possibilità di fissare somme per responsabilità processuale; applicata per la condanna a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • Per l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità il parametro primario è il valore oggettivo del danno confrontato con il livello economico medio della comunità al momento del fatto.
  • La capacità economica della vittima rappresenta un criterio sussidiario e va considerata soltanto quando il valore oggettivo dei beni sottratti è incerto o non francamente rilevante.
  • Se mancano stime oggettive, la valutazione può legittimamente fondarsi sulla natura, quantità e contesto della sottrazione (es. se i beni costituiscono buona parte del patrimonio della vittima), purché adeguatamente motivata.
  • In cassazione non sono ammesse censure che si riducano a valutazioni di merito o a richieste di rivalutazione dei fatti già apprezzati dal giudice del merito; le doglianze devono mirare a vizi di legittimità della motivazione.
  • L'annullamento parziale relativo solo all'aggravante non determina automaticamente la prescrizione: occorre verificare i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale effettivamente applicabile dopo la decisione definitiva.

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