Sentenza del 22/02/2021 n. 259 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - Avviso di rettifica - Compravendita immobiliare - Rettifica valore - Comparazione con atti analoghi - Rileva - Prova dell'esistenza di un maggior prezzo - Non sufficiente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione di una rettifica del valore dichiarato in atto di compravendita ai fini dell'imposta di registro; l'Ufficio aveva rilevato uno scostamento rispetto a valori desumibili da atti analoghi e da risultanze catastali e aveva proposto un avviso di rettifica per maggior valore
La decisione
la Corte ha ritenuto che lo scostamento tra valore dichiarato e valori riscontrati in altri atti analoghi è idoneo a giustificare l'avvio dell'accertamento, ma non è di per sé sufficiente a fondare la rettifica del valore. L'onere di provare l'esistenza di un maggior prezzo grava sull'Amministrazione finanziaria: occorrono elementi concreti e specifici, diversi dalla sola comparazione catastale o da atti analoghi, che dimostrino il maggior corrispettivo. In assenza di tali elementi la rettifica non può essere confermata (l'avviso viene, in sostanza, annullato o non condiviso).
Norme richiamate
Imposta di registro (normativa generale in materia di determinazione del valore ai fini registrali)
La determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro non può essere modificata dall'Ufficio sulla base di mere apparenze: per rettificare il valore dichiarato è necessario che l'Amministrazione dimostri concretamente che il corrispettivo dichiarato non corrisponde a quello effettivamente pattuito e che tale prova non può limitarsi alle risultanze catastali o a confronti generici con atti analoghi
Principio dell'onere della prova in materia tributaria
L'onere di provare l'esistenza di un maggior prezzo grava sull'Amministrazione finanziaria; il contribuente non è tenuto a dimostrare l'esatto contrario se l'Ufficio non porta elementi probatori adeguati
Uso della comparazione con atti analoghi
La comparazione con atti analoghi è uno strumento utile per avviare accertamenti e per formulare sospetti, ma non costituisce di per sé prova sufficiente per rettificare il valore dichiarato senza elementi probatori aggiuntivi e specifici riferiti al caso concreto
Massime di principio
- Lo scostamento tra il prezzo dichiarato e i prezzi rilevabili in altri atti analoghi può legittimare l'avvio di un controllo, ma non basta a fondare la rettifica: l'Ufficio deve fornire prove specifiche del maggior corrispettivo.
- L'onere della prova, in caso di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, è in capo all'Amministrazione finanziaria; al contribuente spetta contestare l'avviso ma non l'onere di dimostrare l'assenza del maggior prezzo se l'Ufficio non prova.
- Le risultanze catastali e la semplice comparazione di prezzi sono indizi utili ma deboli: per una rettifica occorrono elementi concreti quali documenti di pagamento (bonifici, ricevute), dichiarazioni delle parti, perizie tecniche o altri elementi probatori che colleghino il maggior valore al singolo caso.
- In pratica, se si è parte privata in una compravendita, il valore risultante dall'atto formale ha rilievo probatorio: l'Amministrazione deve andare oltre i dati catastali e le medie di mercato per impugnare quel valore.
- Per l'Ufficio è importante raccogliere prove specifiche prima di notificare avvisi di rettifica (es. elementi sulle condizioni effettive dell'immobile, clausole contrattuali che indicano pagamenti ulteriori, documentazione bancaria) per non vedere l'atto annullato in sede giurisdizionale.
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