Sentenza del 03/12/2020 n. 34475 - Corte di Cassazione
Omesso versamento IVA - Confisca - Responsabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la responsabilita' penale e la confisca per equivalente per omesso versamento dell'IVA e delle ritenute (artt. 10‑bis e 10‑ter D.Lgs. n. 74/2000). Deducevano in particolare: che la loro posizione fosse meramente formale (prestanome/vice presidente) e dunque non poteva essere ritenuto il dolo e non si poteva ritenere loro la responsabilita' per il reato ascritto; errori nella determinazione della pena (pena base fissata al massimo edittale senza adeguata motivazione) e carenza di motivazione circa la necessità/legittimità della confisca per equivalente, non essendo stata provata l'incapienza del patrimonio sociale rispetto alla confisca diretta del profitto. Inoltre si assumeva che la confisca per equivalente fosse stata disposta come primo rimedio senza aver verificato l'impossibilita' di aggredire il patrimonio societario.
La decisione
La Corte di Cassazione, richiamando consolidata giurisprudenza, ha rigettato i ricorsi di due imputati confermando la responsabilita' degli amministratori in carica al momento della scadenza per il versamento IVA/ritenute quando sussista il dolo generico; ha ritenuto legittima la valutazione di merito secondo cui le omissioni erano frutto di una scelta strategica di gestione e che gli imputati disponevano dei poteri gestori (art. 2475 c.c.), per cui il dolo era provato. La Corte ha altresì confermato la legittimità della confisca per equivalente come misura subordinata alla impossibilita' di eseguire la confisca diretta sul patrimonio della societa' (ritenuta posta in liquidazione e incapiente) e ha ritenuto corretta la motivazione sulla quantificazione della pena (potere discrezionale del giudice del merito, con adeguata motivazione circa la gravità e gli importi evasi: €2.879.379,56 e €2.261.942 indicati per i principali reati). Per uno dei ricorrenti, deceduto durante il giudizio di legittimità, la Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per morte e ha annullato senza rinvio la sentenza nei suoi confronti. I due residui ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10‑bis
Reato di omesso versamento delle ritenute certificate: la responsabilità ricade sull'amministratore in carica al momento della scadenza dell'adempimento se sussiste il dolo generico; l'accettazione della carica comporta doveri di vigilanza e controllo anche se il titolare sia prestanome.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10‑ter
Reato di omesso versamento dell'IVA: principio identico all'art.10‑bis, la responsabilità è imputabile all'amministratore in carica alla scadenza, anche se non ha firmato la dichiarazione.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 12‑bis
Prevede la confisca (anche per equivalente) per i reati tributari: la confisca di valore deve essere sempre disposta in caso di condanna, ma la confisca per equivalente è subordinata all'impossibilità di eseguire la confisca diretta sul patrimonio dell'ente che ha tratto vantaggio.
Codice Civile, articolo 2475
Attribuisce agli amministratori ordinari poteri di gestione: il possesso di tali poteri ex lege giustifica l'imputazione del dovere di adempiere agli obblighi fiscali.
Codice Penale, articolo 110
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte precisa che, trattandosi di reato omissivo proprio, la responsabilità è personale degli amministratori che hanno il potere‑dovere, non mera responsabilità per fatto altrui.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143
L. n. 244/2007, art.1, c.143
Norma richiamata nella disciplina sulla confisca per reati tributari: ha previsto l'obbligatorietà della confisca riconosciuta poi consolidata nella giurisprudenza.
Codice Penale, articolo 133
Criteri per la determinazione della pena: il giudice del merito ha discrezionalità, ma se la pena è fissata in termini prossimi al massimo edittale è necessaria una motivazione rigorosa; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito sufficiente nel caso concreto.
Codice di Procedura Penale, articolo 129
Estinzione del reato per morte dell'imputato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nei confronti del ricorrente deceduto.
Codice Penale, articolo 322‑ter (richiamato storicamente)
Norma previgente richiamata nella giurisprudenza sulla confisca: ha contribuito al principio dell'obbligatorietà della confisca per i reati tributari.
Massime di principio
- In reati di omesso versamento di IVA o ritenute, la responsabilità penale si imputa all'amministratore in carica alla scadenza per il versamento, quando sussista il dolo generico; la circostanza di aver firmato o meno la dichiarazione è secondaria.
- La figura di amministratore 'prestanome' non esclude responsabilità: l'accettazione della carica implica doveri di vigilanza e controllo, e la loro violazione può integrare il dolo o il dolo eventuale.
- Se gli amministratori di diritto sono più d'uno, tutti sono destinatari del precetto penale e rispondono autonomamente per il reato omissivo proprio.
- La confisca per equivalente è ammissibile ma subordinata alla verifica dell'impossibilità di eseguire la confisca diretta sul patrimonio della società; il giudice che dispone la confisca deve motivare l'accertamento dell'incapienza della persona giuridica (anche se tale questione può essere rivalutata in sede di esecuzione).
- La confisca di valore per reati tributari è obbligatoria in caso di condanna, ma va sempre rispettata la sequenza: prima la confisca diretta sul profitto nel patrimonio dell'ente, poi, solo se impossibile, la confisca per equivalente sul patrimonio dell'autore materiale.
- La determinazione della pena è rimessa al giudice del merito: se la pena è fissata vicino al massimo edittale, la motivazione deve essere particolarmente rigorosa; tuttavia la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico‑giuridica della motivazione, non la valutazione di merito in sé.
- La sopravvenuta morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza nei suoi confronti senza rinvio, con effetti sulle spese e sanzioni pecuniarie.
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