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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 98 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che aveva contestato la mancata dichiarazione di una plusvalenza e il relativo mancato versamento dell'imposta sostitutiva del 26% a seguito della cessione del 10% delle quote societarie alla ex moglie, operata nell'ambito di un accordo di separazione. L'Ufficio aveva determinato la plusvalenza sulla base del valore nominale delle quote all'atto di costituzione (2008) e sosteneva che l'esenzione prevista per atti conseguenti alla separazione non fosse automaticamente applicabile quando la cessione sia meramente occasionale e non necessaria alla definizione patrimoniale.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato respinto e confermata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione ha ritenuto applicabile l'esenzione prevista dall'art. 19 L. 74/87 agli atti stipulati in conseguenza della separazione/divorzio, anche se la cessione riguarda terzi o costituisce modalità di sistemazione patrimoniale non formalmente essenziale. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio di questa sede, liquidate in euro 3.600,00 oltre il 15% per rimborso forfettario e accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 19, legge 74/1987

    L'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa si estende agli atti stipulati in conseguenza della separazione o del divorzio senza distinzione tra atti tra coniugi e atti verso terzi; la norma mira ad agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi e va interpretata in senso ampio.

  • art. 41-bis, DPR 600/1973

    Norma fiscale richiamata dall'Ufficio per l'accertamento delle plusvalenze da cessione di partecipazioni; utilizzata dall'Ufficio per contestare la mancata dichiarazione dell'imposta sostitutiva, ma il giudice ha ritenuto prevalente l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 L.74/87 nel caso concreto.

  • Cass. 16909/2015 (giurisprudenza richiamata)

    Precedente che riconosce che atti negoziali posti in essere in sede di separazione/divorzio, ivi compresa la vendita a favore del coniuge di partecipazioni societarie, rientrano nella negoziazione globale dei rapporti tra coniugi e sono meritevoli di tutela ai fini dell'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 19 L.74/87 va interpretata in senso estensivo: rientrano nell'agevolazione anche gli atti che realizzano la sistemazione patrimoniale dei coniugi se compiuti in conseguenza della separazione/divorzio, anche se coinvolgono terzi o non sono formalmente condizioni essenziali della separazione.
  • Perché l'Ufficio possa negare l'esenzione occorre dimostrare che la cessione sia meramente occasionale e priva di un nesso causale effettivo con la definizione patrimoniale della separazione; la semplice collocazione dell'atto nell'ambito della separazione non è facilmente scalfibile dall'Amministrazione.
  • Il contribuente che invoca l'esenzione dovrebbe documentare il collegamento causale tra atto e procedura di separazione (accordo, tempi compatibili, registrazioni) per impedire rideterminazioni fiscali basate su qualificazioni alternative.
  • L'Amministrazione può azionare gli strumenti di accertamento (es. art.41-bis) ma la loro applicazione può essere limitata dall'esenzione statutaria; la valutazione sul carattere necessario o occasionale dell'atto è fattispecie-dipendente e richiede prova adeguata.
  • In situazioni analoghe è prudente concordare e formalizzare la sistemazione patrimoniale in modo chiaro nell'accordo di separazione e curare la documentazione annessa (atti, registrazioni, corrispondenza temporale) per consolidare la tutela fiscale.

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