Sentenza n. 1947/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del Provvedimento del Direttore Generale dell'AUOC Azienda Ospedaliera – universitaria Careggi avente oggetto “risorse in somministrazione lavoro giugno-settembre -OMISSIS-” nella parte in cui prevede la somministrazione lavoro di n. 49 Oss fino al -OMISSIS-; 2) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud est n. -OMISSIS- avente ad oggetto “emissione avvisi di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii e all'art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234/2021 e ss.mm.ii. per l'eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni --OMISSIS- in vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale presso l'azienda usl toscana sud est” e dei relativi allegati, limitatamente a quanto riguarda il profilo “Operatore socio-sanitario”; e del relativo Avviso di reclutamento speciale, adottato in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- , riservato agli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 e ss.mm.ii per l'eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni -OMISSIS- in vari profili di personale non dirigenziale presso l'Azienda USL Toscana Sud Est pubblicato sul sito di quest'ultima in data -OMISSIS-, limitatamente al profilo “Operatore socio-sanitario”; 3) della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest n. -OMISSIS- avente oggetto “indizione avvisi di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs 75/2017 e all'art. 1 comma 268 lett. b) della legge n. 234 del 30.12.2021 e ss.mm.ii. e dall'art. 4 punto 9 commi quinquiesdecies - sexiesdecies - septiesdecies d.l. n. 198 del 29.12.2022 convertito nella legge n. 14 del 24.02.-OMISSIS- per l'eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni -OMISSIS- di personale non dirigenziale” per quanto concerne il profilo “Operatore socio – sanitario” e i relativi allegati; nonché del relativo Avviso di reclutamento speciale, adottato in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- , riservato agli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 268, lettera b) della Legge 234/2021 e ss.mm.ii per l'eventuale copertura di posti a tempo indeterminato nell'anno -OMISSIS- in vari profili di personale non dirigenziale presso l'Azienda USL Toscana nord ovest pubblicato sul sito di quest'ultima in data -OMISSIS-, limitatamente al profilo “Operatore socio-sanitario”; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) la Nota prot. -OMISSIS- con cui l'Azienda USL Toscana Sud Est ha provveduto ad inviare alla Regione Toscana, ai fini della relativa approvazione, la Proposta di Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale --OMISSIS-, ove, nell'ambito della programmazione per la copertura del fabbisogno aziendale, sono state inserite anche le procedure di stabilizzazione da esperire in applicazione dell'art. 20 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 268 della Legge 234/2021 e ss.mm.ii, richiamata nella Deliberazione aziendale n. -OMISSIS-, sebbene allo stato non conosciuta, e limitatamente alla parte di interesse; b) la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana sud-est n. -OMISSIS- con la quale è stata attivata la nuova organizzazione del Dipartimento Risorse Umane di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n.-OMISSIS- nonché quest'ultima, ove interpretate in senso lesivo per parte ricorrente e limitatamente alla parte di interesse; c) la DGRT n. -OMISSIS-, recante “Indicazioni per la predisposizione da parte delle Aziende ed Enti del SSR dei Piani triennali di fabbisogno di personale --OMISSIS-”, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente e limitatamente alla parte di interesse; d) la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana nord - ovest n. -OMISSIS- con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Fabbisogni di Personale per il triennio 2022/2024, limitatamente alla parte di interesse e ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; e) i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali per gli ambiti di rispettiva competenza, sottesi alle determinazioni dirigenziali delle Aziende USL Toscana, sebbene allo stato non conosciuti ed eventualmente nella parte di interesse; f) il decreto n. -OMISSIS- dell'Azienda USL Toscana nord ovest di avvio del reclutamento speciale e dei relativi allegati; g) la deliberazione n. -OMISSIS-, con cui la Regione Toscana ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024, limitatamente alla parte di interesse e ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; h) la convenzione stipulata tra l'AUOC Careggi di Firenze l'Agenzia interinale Orienta SPA; i) del Provvedimento DG n. -OMISSIS- dell'AUOC Careggi, ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; i) i pareri favorevoli degli organi competenti sottostanti le delibere recanti l'approvazione al ricorso del lavoro in somministrazione e le relative manifestazioni di interesse; l) dei piani triennali di fabbisogno del personale adottati dalla diverse aziende toscane e delle relative delibere di approvazione, ove interpretati in senso lesivo per i ricorrenti e soltanto nelle parti di interesse; m) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; n) gli atti di appalto, compresa l'aggiudicazione e le relative delibere, di affidamento in favore dell'Agenzia interinale Orienta Spa; per l'accertamento dell'illegittimità del modus operandi delle resistenti, nel senso prospettato in ricorso e con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di idonei dalla Graduatoria del Concorso in questione, ad essere chiamati e/o impiegati – prioritariamente – dalle Aziende sanitarie resistenti per coprire il fabbisogno del personale sanitario indicato negli atti gravati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 novembre -OMISSIS-: 1) della Delibera del D.G. n. -OMISSIS- adottata dall'AUOC Careggi avente ad oggetto: risorse in somministrazione lavoro fino a dicembre -OMISSIS- e dei relativi Allegati, nella parte di interesse; 2) della Delibera del D.G. n. -OMISSIS- adottata dall'Azienda USL Toscana sud est avente ad oggetto avvisi di reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all'art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 ss.mm.ii e all'art. 1, comma 268, lettera b) della legge n. 234/2021 e ss.mm.ii. per l'eventuale copertura di posti a tempo indeterminato negli anni --OMISSIS- in vari profili di personale dirigenziale e non dirigenziale presso l'azienda usl toscana sud est – ammissione/esclusione dei candidati e assunzione di n. 7 educatori professionali, n. 1 fisioterapista, n. 1 igienista dentale, n. 2 infermieri, n. 1 logopedista, n. 3 operatori socio sanitari, 4 ostetriche, 1 terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e n. 1 tecnico sanitario di laboratorio biomedico e dei relativi Allegati, nella parte di interesse; 3) della Delibera del D.G. n. -OMISSIS- adottata dall'AUSL Toscana nord ovest avente ad oggetto: reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all'art. 1 comma 268 lettera b) della legge n. 234/2021 per la copertura di posti a tempo indeterminato negli anni -OMISSIS- in vari profili di personale non dirigenziale del ruolo sanitario e oss - ammissione e esclusione candidati e assunzione aventi diritto e dei relativi Allegati, nella parte di interesse; 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) gli ordini di servizio degli OSS vincitori/ammessi/somministrati in virtù delle suddette procedure; b) ogni atto richiamato tra quelli impugnati sopra; c) ogni atto e/o verbale dell'istruttoria inerente alla formulazione dei detti elenchi; d) i contratti di lavoro eventualmente firmati dai vincitori delle suddette procedure; unitamente ad ogni altro atto e provvedimento già impugnato in via principale per l'accertamento dell'illegittimità del modus operandi delle resistenti, nel senso prospettato già prospettato nel ricorso principale; con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti, in qualità di idonei dalla Graduatoria del Concorso in questione, ad essere chiamati e/o impiegati – prioritariamente – dalle Aziende sanitarie resistenti per coprire il fabbisogno del personale sanitario indicato negli atti gravati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti dell’AOU Careggi per il ricorso alla somministrazione di 49 operatori socio-sanitari e atti delle Aziende USL Toscana Sud Est e Toscana Nord Ovest per procedure di stabilizzazione di personale OSS, nonché i successivi atti conclusivi delle procedure
Esito
Favorevole al resistente (aziende sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, tutti idonei in una delle tre graduatorie approvate dopo il concorso unificato bandito da Estar il 23 giugno 2021 per assunzioni a tempo indeterminato di operatori socio-sanitari, hanno contestato la scelta delle aziende sanitarie di coprire il fabbisogno mediante somministrazione di lavoro e stabilizzazione di personale precario anziché attingere prioritariamente alle graduatorie concorsuali ancora efficaci. Hanno dedotto l’illegittimità di tali modalità alternative di reclutamento e il difetto di motivazione delle scelte, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto a essere chiamati prioritariamente. Con motivi aggiunti hanno impugnato gli atti conclusivi delle procedure di stabilizzazione e gli atti connessi, riproponendo le censure. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità del cumulo oggettivo e soggettivo di azioni e domande; nel merito hanno sostenuto la legittimità del ricorso alla somministrazione per esigenze urgenti e transitorie e delle stabilizzazioni nei limiti stabiliti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione: la controversia non riguardava la modalità di attuazione di uno scorrimento già deciso, né un diritto soggettivo individuale all’assunzione, ma la contestazione di scelte autoritative e discrezionali di macro-organizzazione sul reclutamento, devolute al giudice amministrativo. Ha invece accolto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo. Sotto il profilo oggettivo, gli atti erano stati adottati da tre amministrazioni in procedimenti distinti, avevano contenuti ed effetti diversi e riguardavano istituti eterogenei — somministrazione e stabilizzazione — soggetti a presupposti normativi specifici, sicché le censure non erano identiche. Sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti erano collocati in graduatorie diverse e in posizioni differenti; inoltre alcuni avevano presentato domanda di stabilizzazione e risultavano in possesso dei relativi requisiti, con possibile conflitto di interessi rispetto agli altri. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono quindi stati dichiarati inammissibili, senza esame del merito e senza necessità di pronunciarsi sulla rinuncia di alcuni ricorrenti. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia e la natura in rito della decisione.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
Nel caso di specie, i ricorrenti non fanno valere, singolarmente, il proprio diritto soggettivo all’assunzione, bensì contestano la legittimità degli atti di macro organizzazione con i quali l’AOUC e le Aziende Usl Toscana sud est e Toscana nord ovest hanno stabilito di sopperire alle carenze di organico rilevate mediante procedure di reperimento del personale diverse ed alternative rispetto allo scorrimento delle graduatorie approvate all’esito della procedura concorsuale svolta da Estar.
La contestazione delle scelte autoritative e discrezionali di macro-organizzazione sul reclutamento, quando non concerne il mero scorrimento della graduatoria, appartiene alla giurisdizione amministrativa.
art. 36, comma 2, d.lgs. 165/2001
la differente natura e portata dei provvedimenti impugnati fa sì che le censure volte ad evidenziarne l’illegittimità non possano avere un contenuto identico, chiedendosi in sostanza al giudice di valutare la sussistenza degli specifici presupposti di legge che giustificano il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro (art. 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 – art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015) e alle procedure di stabilizzazione
Il ricorso alla somministrazione di lavoro è soggetto a presupposti specifici e distinti da quelli delle procedure di stabilizzazione; la diversità dei regimi e delle censure rileva nel valutare l’ammissibilità del cumulo oggettivo.
art. 31, comma 4, d.lgs. 81/2015
la differente natura e portata dei provvedimenti impugnati fa sì che le censure volte ad evidenziarne l’illegittimità non possano avere un contenuto identico, chiedendosi in sostanza al giudice di valutare la sussistenza degli specifici presupposti di legge che giustificano il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro (art. 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 – art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015) e alle procedure di stabilizzazione
La somministrazione è regolata da presupposti specifici, distinti da quelli della stabilizzazione; tale eterogeneità concorre a escludere che le impugnazioni dei relativi atti siano riconducibili a un’unica controversia cumulabile.
art. 20, comma 1, d.lgs. 75/2017
la differente natura e portata dei provvedimenti impugnati fa sì che le censure volte ad evidenziarne l’illegittimità non possano avere un contenuto identico, chiedendosi in sostanza al giudice di valutare la sussistenza degli specifici presupposti di legge che giustificano il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro (art. 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 – art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015) e alle procedure di stabilizzazione (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 - art. 1, comma 268, lett. b) della l. n. 234/2021 e ss.mm.ii. - art. 4, punto 9, commi quinquiesdecies - sexiesdecies - septiesdecies del d.l. n.198/2022, convertito nella legge n. 14/-OMISSIS-).
Le procedure di stabilizzazione hanno presupposti normativi propri e distinti da quelli della somministrazione; per questo le contestazioni relative alle due tipologie di reclutamento non sono necessariamente identiche.
art. 1, comma 268, lett. b), l. 234/2021
la differente natura e portata dei provvedimenti impugnati fa sì che le censure volte ad evidenziarne l’illegittimità non possano avere un contenuto identico, chiedendosi in sostanza al giudice di valutare la sussistenza degli specifici presupposti di legge che giustificano il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro (art. 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 – art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015) e alle procedure di stabilizzazione (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 - art. 1, comma 268, lett. b) della l. n. 234/2021 e ss.mm.ii. - art. 4, punto 9, commi quinquiesdecies - sexiesdecies - septiesdecies del d.l. n.198/2022, convertito nella legge n. 14/-OMISSIS-).
La disciplina legislativa della stabilizzazione costituisce un regime autonomo, con presupposti da verificare distintamente rispetto a quelli della somministrazione.
art. 4, punto 9, commi quinquiesdecies, sexiesdecies e septiesdecies, d.l. 198/2022
la differente natura e portata dei provvedimenti impugnati fa sì che le censure volte ad evidenziarne l’illegittimità non possano avere un contenuto identico, chiedendosi in sostanza al giudice di valutare la sussistenza degli specifici presupposti di legge che giustificano il ricorso a contratti di somministrazione di lavoro (art. 36, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 – art. 31, comma 4 del d.lgs. n. 81/2015) e alle procedure di stabilizzazione (art. 20, comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 - art. 1, comma 268, lett. b) della l. n. 234/2021 e ss.mm.ii. - art. 4, punto 9, commi quinquiesdecies - sexiesdecies - septiesdecies del d.l. n.198/2022, convertito nella legge n. 14/-OMISSIS-).
La normativa richiamata disciplina presupposti specifici delle procedure di stabilizzazione, ulteriori rispetto a quelli della somministrazione.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la controversia sulla scelta amministrativa di coprire carenze di organico mediante modalità alternative allo scorrimento di graduatorie concorsuali investe l’esercizio di un potere autoritativo e discrezionale e appartiene alla giurisdizione amministrativa; la giurisdizione ordinaria riguarda invece, in linea generale, le contestazioni sulle modalità di attuazione dello scorrimento quando l’amministrazione abbia già deciso di utilizzarlo.
- Il ricorso cumulativo oggettivo è ammissibile soltanto in presenza di una connessione tra gli atti impugnati riconducibile alla stessa sequenza procedimentale o alla medesima azione amministrativa; la mera attinenza a un’esigenza di reclutamento analoga non basta quando gli atti provengono da amministrazioni e procedimenti distinti, hanno contenuto diverso e applicano regimi normativi eterogenei.
- Il ricorso collettivo richiede l’identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, domande identiche per oggetto e motivi e assenza di conflitti di interesse anche potenziali. La partecipazione di alcuni ricorrenti alle procedure contestate, con un possibile interesse al loro esito favorevole, può escludere tale identità e rendere inammissibile l’azione collettiva.
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