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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15060/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990, capo 2) nonché reati di estorsione e di cui agli artt. 629 e 513-bis c.p. (capi 9 e 10) e altri reati, tutti aggravati dall'art. 416-bis c.p. Il ricorrente denunciava: (i) nullità dell'udienza del 3/12/2024 per omesso avviso al secondo difensore nominato (avv. Domenico Ruscio) prima della fissazione dell'udienza; (ii) vizio di motivazione e errata applicazione della legge penale sulla sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2) e sul coinvolgimento personale nelle coltivazioni sequestrate; (iii) carenza di motivazione circa la configurabilità dei reati di estorsione e art. 513-bis e sul contributo concreto del ricorrente; (iv) vizi di identificazione e contributo materiale nei reati di spaccio (capi 7 e 10); (v) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis e motivazione meramente assertiva circa la finalità agevolatrice; (vi) insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), non dimostrando occasioni prossime e concrete per nuovi reati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento alla nullità dell'udienza del 3 dicembre 2024 per omesso avviso al difensore nominato prima della fissazione dell'udienza (avv. Ruscio). Ha escluso che la causa dell'omessa notifica potesse essere ricondotta a negligenza dell'indagato, rilevando che la nomina era stata comunicata solo al PM e al GIP e non trasmessa al Tribunale del riesame; pertanto la nullità è di regime intermedio e non poteva essere considerata dedotta o sanata per fatti imputabili all'indagato. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro (ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.). Ha però chiarito che l'annullamento non comporta la perdita di efficacia della misura cautelare, dal momento che il provvedimento del tribunale del riesame era stato emesso tempestivamente; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, co. 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestata come aggravante applicata ai reati, la Corte richiede un accertamento rigoroso della condotta agevolatrice e della finalità di favorire l'associazione; nel caso la critica all'applicazione dell'aggravante è stata assorbita dalla decisione sulla nullità procedurale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sulla disciplina del traffico di stupefacenti; era contestata l'associazione finalizzata al traffico (capo 2), con rilievi sulla carenza di elementi probatori a coinvolgere il ricorrente nelle coltivazioni.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Riferimento ai reati connessi allo stupefacente; menzionata fra i capi ascritti.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma relativa all'estorsione; la Corte ha rilevato questioni critiche sulla motivazione circa il danno ingiusto e il contributo causale dell'indagato, ma tali questioni sono state assorbite dall'annullamento procedurale.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Rilevata carenza di motivazione sulla dimostrazione del danno ingiusto e sulla partecipazione ideativa e conoscenza della condotta altrui.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base della nullità per omesso avviso dell'udienza; la Corte conferma che l'omesso avviso al difensore integra una nullità a regime intermedio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla sintesi del ricorso; consente l'esposizione sintetica dei motivi in Cassazione.

  • art. 309, comma 8 cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso di fissazione dell'udienza camerale; la regolarità della notifica all'indagato e ai difensori è centrale nel caso.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la nomina del difensore d'ufficio o di fiducia in carcere; rilevante per la tempestività della nomina dell'avv. Ruscio.

  • art. 182, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti soggettivi alla deducibilità della nullità; la Corte ha chiarito che non può essere usata per creare un obbligo informativo a carico dell'indagato quando la omissione derivi da un vizio nell'iter amministrativo/di comunicazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di Cassazione; la Corte ha disposto gli adempimenti a carico della cancelleria.

  • art. 309, co. 7 c.p.p.

    Norma che individua la competenza per il riesame; la Corte ha rinviato il nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro secondo tale disposizione.

Massime di principio

  • L'omessa notifica dell'udienza di riesame a uno dei difensori di fiducia nominati integra una nullità a regime intermedio: può essere rilevata dalla parte o dedotta dal difensore presente, e non è automaticamente attribuibile a negligenza dell'indagato se la nomina è stata tempestiva ma non trasmessa al tribunale per ragioni amministrative.
  • La nullità a regime intermedio si considera sanata solo se il difensore presente in udienza non la deduce: la presenza di un difensore che non eccepisce può impedire l'annullamento.
  • Se l'annullamento dell'atto del riesame deriva da vizio procedurale e non da mancata tempestività del provvedimento, la misura cautelare confermata dal tribunale del riesame non perde automaticamente efficacia: resta in vigore fino a diverso ordine di legge.
  • In contenziosi cautelari è cruciale verificare la sequenza temporale nomina difensore/decreto di fissazione dell'udienza e la corretta trasmissione delle nomine agli uffici competenti; eventuali omissioni amministrative possono costituire motivo valido di annullamento.
  • Quando si contesta la sussistenza di reati aggravati (es. art. 416-bis), la Corte richiede un accertamento puntuale della condotta agevolatrice e della finalità di favore all'associazione; tuttavia, questioni di merito possono restare assorbite se il procedimento è annullato per vizi procedurali.

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