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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20433/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un contenzioso TARSU relativo alle annualità 2007-2011. Una società aveva ottenuto, con sentenza della CTR, l'annullamento/rideterminazione della pretesa tributaria per alcune aree non assoggettabili a tassa perché produttive di rifiuti speciali smaltiti in proprio; in seguito aveva chiesto al Comune il rimborso delle somme versate in eccedenza, ma l'ente aveva opposto diniego. La CTR, in un primo giudizio, aveva ritenuto che la sentenza favorevole al contribuente contenesse un comando da eseguire solo con il giudizio di ottemperanza. Successivamente, su istanza di revocazione del Comune, la stessa CTR aveva ravvisato un contrasto di giudicati tra la sentenza che negava l'ottemperanza e quella che ammetteva il rimborso, revocando la prima. Il Comune ricorreva per cassazione contro la sentenza che aveva accolto la revocazione, deducendo violazione dell'art. 2909 c.c. e sostenendo che non vi fosse contrasto di giudicati; inoltre contestava la decisione sul secondo giudizio, sostenendo la decadenza dal rimborso ex art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, poiché la sentenza favorevole non avrebbe riconosciuto un diritto alla restituzione. La Corte riunisce i ricorsi, ritiene fondato il ricorso avverso la sentenza di revocazione per la sussistenza del contrasto di giudicati ex art. 395, n. 5, c.p.c., e dichiara conseguentemente inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la sentenza sul merito del rimborso; rigetta quindi il primo e dichiara inammissibile il secondo, con regolazione differenziata delle spese.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi per cassazione. Ha rigettato il ricorso n. 30132/2022 del Comune contro la sentenza che aveva accolto la revocazione, ritenendo effettivamente sussistente un contrasto di giudicati tra le due decisioni della CTR sulla medesima vicenda TARSU e sul medesimo rapporto sostanziale. Per effetto dell'accoglimento della revocazione, la precedente sentenza impugnata nel ricorso n. 8388/2021 è venuta meno: perciò tale ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto al secondo motivo sostanziale del ricorso del Comune, la Corte ha comunque affermato che la domanda di rimborso era tempestiva, perché nel caso di tributi locali il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente accertato il diritto alla restituzione; qui il dies a quo coincideva con il giudicato della sentenza che aveva rideterminato la TARSU e reso configurabile il rimborso. Le spese del giudizio n. 8388/2021 sono state compensate; il Comune è stato invece condannato alle spese del giudizio n. 30132/2022 e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per escludere o affermare la presenza di un contrasto di giudicati tra decisioni sulla medesima vicenda; la Corte ritiene che, nella specie, sussistesse un conflitto tra sentenze passate in giudicato aventi identità di soggetti, oggetto e rapporto sostanziale.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    La revocazione per contrasto di giudicati è ritenuta ammissibile quando le due decisioni abbiano ad oggetto lo stesso fatto o fatti ontologicamente e strutturalmente coincidenti o antitetici, non già un mero antecedente logico.

  • art. 335 c.p.c.

    Applicato analogicamente per disporre la riunione dei ricorsi per cassazione proposti contro la sentenza oggetto di revocazione e contro la sentenza che ha deciso sulla revocazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione denuncianti violazione di legge.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dal ricorrente per sostenere la decadenza dal rimborso; la Corte ritiene però applicabile, nel caso di tributi locali e in relazione alla restituzione di somme versate e non dovute, il diverso termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 164, l. 296/2006.

  • art. 1, comma 164, l. 27 dicembre 2006, n. 296

    Stabilisce che il diritto al rimborso dei tributi locali si prescrive/decade entro cinque anni dal versamento, dal riconoscimento del diritto alla restituzione o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la debenza; la Corte individua nel giudicato della sentenza favorevole al contribuente il dies a quo del termine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ritenuto applicabile nel solo giudizio definito con soccombenza e non nel caso di inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocazione richiede identità sostanziale tra le due controversie: stessi soggetti, stesso oggetto e stessa situazione fattuale, oppure fatti tra loro ontologicamente antitetici; non è sufficiente un mero antecedente logico o una diversa ricostruzione giuridica del medesimo rapporto.
  • Quando pende un ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata anche per revocazione e un secondo ricorso contro la sentenza resa sulla revocazione, i giudizi devono essere riuniti, poiché la decisione sulla revocazione può incidere in modo determinante sul primo ricorso.
  • In materia di tributi locali, il termine per chiedere il rimborso delle somme non dovute decorre, se successivo e più favorevole al contribuente, dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definitivamente accertato il diritto alla restituzione; prima di tale giudicato il contribuente non può ancora far valere il rimborso.
  • La domanda di rimborso non è tardiva quando sia proposta entro cinque anni dal giudicato della sentenza che ha riconosciuto l'illegittima debenza del tributo o la non assoggettabilità di determinate aree o somme.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse consegue alla caducazione del provvedimento impugnato per effetto della decisione resa nel giudizio connesso.
  • Il raddoppio del contributo unificato presuppone che la definizione sfavorevole dell'impugnazione rientri nella ratio sanzionatoria della norma e non opera automaticamente in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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