Cassazione Civile, Ordinanza n. 12816/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione revocatoria ordinaria proposta dal fallimento di una società nei confronti del contratto di compravendita di un immobile stipulato con una venditrice poi indicata come debitrice della procedura. Il Tribunale di Ancona aveva dichiarato l'inefficacia del contratto ex art. 2901 c.c. verso il fallimento e condannato alcuni convenuti alle spese; la Corte d'appello di Ancona aveva poi rigettato gli appelli, ritenendo provata, anche per presunzioni, la consapevolezza degli acquirenti del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. I ricorrenti hanno proposto un unico motivo di cassazione deducendo violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che mancasse una prova indiziaria idonea della loro conoscenza della situazione debitoria della venditrice e della finalità pregiudizievole dell'atto. In particolare, hanno contestato che essi non conoscevano la venditrice e avevano reperito l'immobile tramite agenzia, che il primo sequestro conservativo era stato cancellato quattro giorni prima dell'atto, e che non poteva pretendersi da loro o dal notaio un approfondimento sulle ragioni del sequestro e della sua cancellazione, richiamando il principio di opponibilità ai terzi fondato sul contenuto della nota di trascrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge in materia di presunzioni, mirasse in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dai giudici di appello sull'attendibilità e sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi. La Corte ha osservato che, per denunciare una falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., occorre allegare che il ragionamento presuntivo sia stato costruito su fatti privi dei requisiti richiesti dalla norma; qui, invece, i ricorrenti chiedevano una diversa lettura del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. È stata inoltre rilevata l'inammissibilità del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, utilizzata dal fallimento per ottenere l'inefficacia dell'atto dispositivo verso di sé.
art. 2727 c.c.
disciplina il ricorso alle presunzioni semplici come inferenza da un fatto noto a un fatto ignoto.
art. 2729 c.c.
la falsa applicazione della norma è configurabile solo se il giudice di merito abbia tratto la presunzione da fatti privi di gravità, precisione o concordanza; non basta contestare la valutazione probatoria compiuta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per cassazione può denunciare violazione di legge, ma non può essere utilizzato per una mera revisione del giudizio di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è richiamato dalla Corte come profilo in realtà dedotto, ma ritenuto inammissibile nel caso di doppia conforme.
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memorie.
art. 381 bis-1 c.p.c.
richiamato nella motivazione quanto alla qualificazione delle note finali depositate dalla parte resistente come memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente evidenzia che il giudice di merito ha posto a base della presunzione fatti che, in sé considerati, non presentano gravità, precisione e concordanza; se invece si contesta soltanto la ricostruzione del materiale istruttorio, la censura riguarda il merito e non la violazione di legge.
- In presenza di doppia conforme, il ricorrente non può utilizzare il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
- Per resistere a un'azione revocatoria, non è sufficiente allegare l'assenza di conoscenza personale del debitore o la provenienza dell'affare tramite intermediari, se il giudice di merito ha individuato un complesso di elementi oggettivi e indiziari idonei a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a prospettare una diversa inferenza probabilistica dagli stessi elementi di fatto.
- La falsa applicazione delle norme sulle presunzioni richiede una critica al paradigma logico-giuridico applicato dal giudice, non una mera contrapposizione di letture alternative delle risultanze probatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12597/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12599/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12603/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12605/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12607/2026 del 05/05/2026
- ordinanza_civile · 5 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12608/2026 del 05/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →