Cassazione Penale, Sentenza n. 15148/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che, riformando parzialmente il Tribunale di Latina, ha dichiarato Daniele Vetica responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di Euro 79.289,35 percepita a titolo di compenso per mansioni di collaborazione, contestando altresì il suo ruolo di amministratore di fatto e la qualificazione della condotta. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) vizio di motivazione nell'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto (contestando la valutazione delle dichiarazioni e della prova documentale); 2) errata qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta per distrazione anziché bancarotta preferenziale o pagamento legittimo di compensi, sostenendo che le somme fossero deliberate e relative a prestazioni effettivamente rese come direttore tecnico; 3) carenza di motivazione sulla determinazione della durata della pena accessoria (anni 2).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame degli elementi di fatto, confermando che i giudici del merito hanno correttamente valutato la documentazione contabile (documenti firmati dal Vetica, annotazioni come "debiti verso amministratore", delibere assembleari formali) e le dichiarazioni testimoniali, che nel loro insieme giustificano la qualificazione di Vetica quale amministratore di fatto. La Corte d'appello ha valutato che le elargizioni non erano adeguatamente giustificate come retribuzioni effettive per prestazioni lavorative e sono state effettuate in periodo di dissesto, integrando quindi il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (non bancarotta preferenziale). Quanto alla pena accessoria di due anni, la Cassazione ha ritenuto sufficiente la motivazione, essendo la durata contenuta al di sotto della media edittale. Al rigetto è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della motivazione in cassazione: il ricorso deve essere motivato nei limiti richiesti e la Corte di legittimità non può rivedere autonomamente gli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito.
legge fallimentare (R.D. 267/1942)
art. 219 l.fall. (menzionata come aggravante esclusa)
L'aggravante prevista dall'art. 219 è stata esclusa dalla Corte d'appello; la decisione si è comunque basata sui principi della legge fallimentare in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione probatoria a quella del giudice di merito: le doglianze che chiedono una diversa lettura degli stessi sono inammissibili salvo profili di illogicità o contraddittorietà manifesta.
- L'amministratore di fatto risponde penalmente come amministratore di diritto se emergono indici sintomatici di gestione o cogestione (es. firma di documenti come amministratore, annotazioni contabili che qualificano pagamenti come debiti verso amministratore, partecipazione continuativa alle decisioni societarie, assenza effettiva dell'amministratore formale).
- Se i pagamenti a favore del socio/amministratore sono effettuati in periodo di dissesto e non sono adeguatamente documentati o giustificati come prestazioni effettive, la loro restituzione o percezione può integrare il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non la bancarotta preferenziale.
- La qualificazione della natura del pagamento (compenso per prestazione effettiva vs. distrazione) richiede la prova dell'effettività della prestazione; l'etichetta formale (delibera assembleare) non è sufficiente se adottata 'pro forma' per giustificare prelievi indebiti.
- Quanto alla pena accessoria, se la durata è contenuta al di sotto della media edittale, non è sempre necessaria una motivazione analitica aggiuntiva da parte del giudice.
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