Sentenza del 14/02/2017 n. 580 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Pubblicità e pubbliche affissioni - Insegne - Superficie complessiva - Ubicazione - Esenzione da imposta pubblicitaria - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che deve essere considerata la superficie complessiva di tutte le insegne riconducibili alla medesima attività pubblicizzata. Pertanto, anche se ciascuna insegna singolarmente ha una superficie inferiore a 5 mq, l'esenzione non spetta quando la somma delle superfici supera tale limite. L'esenzione è quindi subordinata sia all'ubicazione delle insegne presso la sede dell'attività sia al rispetto del limite complessivo di 5 mq.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità prevista dall'art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. n. 507/1993 per le insegne relative ad attività commerciali o di produzione di beni e servizi, collocate presso la sede dell'attività e aventi superficie complessiva non superiore a 5 mq. Il problema interpretativo consisteva nello stabilire se, in presenza di più insegne riferibili alla stessa attività, il limite di 5 mq dovesse essere verificato separatamente per ciascuna insegna oppure sommando le superfici di tutte le insegne.
Norme richiamate
Art. 17, comma 1-bis, D.lgs. n. 507/1993
L'imposta non è dovuta per le insegne di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.
Il limite dimensionale di 5 mq va calcolato complessivamente per tutte le insegne riferibili alla stessa attività e non separatamente per ciascuna insegna.
Legge n. 75/2002
Richiamata quale fonte normativa collegata alla disciplina dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità.
Massime di principio
- Per verificare un'esenzione basata su una soglia dimensionale complessiva, occorre sommare le superfici di tutti gli elementi riferibili alla stessa attività, anche se distinti e collocati separatamente.
- La presenza di più insegne sotto la soglia individuale non consente di eludere il limite complessivo previsto dalla norma.
- L'esenzione per le insegne richiede il rispetto congiunto dei requisiti di superficie, riferibilità all'attività e ubicazione presso la sede in cui l'attività viene svolta.
- In caso di superamento anche minimo della soglia complessiva, l'agevolazione non si applica, salvo diversa previsione normativa.
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