Cassazione Penale, Ordinanza n. 29916/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento probatorio operati dai giudici di merito fossero errati. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico, non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitava a riprodurre censure già esaminate e disattese, chiedendo in realtà una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo censurasse in modo meramente reiterativo la valutazione delle prove e dell'elemento soggettivo, senza evidenziare vizi motivazionali deducibili in cassazione, ma solo una diversa lettura del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 216, primo comma, n. 2, e 223 l. fall.
Sono le disposizioni poste a base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne sviluppa il contenuto precettivo, ma le indica come norme incriminatrici del reato fallimentare contestato.
art. 616, comma 1, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
art. 606 c.p.p.
È richiamato implicitamente dalla censura di violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in cassazione non sono deducibili doglianze che mirano soltanto a una diversa valutazione del materiale probatorio, salvo i vizi motivazionali rilevanti nei limiti consentiti.
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
È richiamato come precedente per affermare che non sono ammissibili censure sulla persuasività, adeguatezza o non manifesta illogicità della motivazione, né richieste di rivalutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione delle prove: sono inammissibili i motivi che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio o contestano la maggiore o minore attendibilità degli elementi acquisiti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello integra genericità del motivo e conduce all'inammissibilità.
- Le censure motivazionali sono deducibili in cassazione solo nei limiti della mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi; non sono ammissibili doglianze che attacchino la semplice persuasività o adeguatezza dell'argomentazione del giudice di merito.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.
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