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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10624/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di fermo amministrativo relativo a due veicoli di sua proprietà, fondato su 11 cartelle di pagamento per un importo complessivo indicato dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata sfavorevole alla contribuente. In cassazione ha proposto otto motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione di una cartella relativa a IRPEF 1994, notificata nel 2001 e richiamata nel preavviso solo nel 2011; (2) omesso esame e motivazione apparente sulla medesima eccezione di prescrizione; (3) violazione dell'art. 2946 c.c. per mancato riconoscimento della prescrizione decennale del credito; (4) omessa pronuncia sul difetto di prova della notifica di altre due cartelle; (5) violazione delle norme sulla notificazione ex art. 140 c.p.c. per ritenuta validità della prova offerta dall'agente, basata su mera fotocopia dell'estratto di notifica; (6) ulteriore violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancata prova delle cartelle e delle relate; (7) illegittimità del fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. 602/1973 perché disposto senza previa azione esecutiva e senza adeguata documentazione del credito; (8) errata condanna alle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo, secondo, terzo e quinto motivo, ha rigettato il quarto, il sesto e il settimo motivo, e ha dichiarato assorbito l'ottavo. In particolare ha ritenuto fondata la censura sulla prescrizione della cartella del 2001, rilevando che il giudice di merito aveva completamente omesso di esaminarla nonostante fosse stata ritualmente dedotta, e che tra la notifica della cartella e il preavviso di fermo era decorso il termine decennale. Ha inoltre ritenuto fondata la censura sulla notifica ex art. 140 c.p.c. relativa a una delle altre cartelle, perché la CTR non aveva svolto alcuna verifica puntuale sugli adempimenti richiesti dalla norma. Sono state invece respinte le doglianze sulla mancata prova della notifica delle cartelle e sul fermo amministrativo, poiché la prova della notifica può essere data anche con la produzione della matrice o copia della cartella con relata di notifica e, quanto al settimo motivo, la censura mirava a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene utilizzato per denunciare rispettivamente violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte distingue tra vizio di omessa pronuncia, motivazione apparente e censure di merito inammissibili.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice di merito deve pronunciarsi sulle eccezioni ritualmente sollevate; la sua omissione integra nullità della sentenza.

  • art. 2946 c.c.

    il credito erariale per imposta definitivamente accertata è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, salvo diversa previsione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    la conversione della prescrizione breve in decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per la cartella amministrativa.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per escluderne l'applicazione alle imposte, mentre resta rilevante per gli interessi.

  • art. 20 D.Lgs. n. 472/1997

    richiamato per affermare la prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    ai fini della prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica; non è necessario depositare l'originale o la copia autentica.

  • art. 140 c.p.c.

    quando la notifica è eseguita ai sensi di questa norma, il giudice deve verificare la puntuale effettuazione di tutti gli adempimenti prescritti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'assolvimento dell'onere probatorio dell'agente della riscossione; la Corte ribadisce che la prova della notifica può essere fornita con documentazione equipollente.

  • art. 86 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente per censurare la legittimità del fermo amministrativo; la Corte non accoglie la censura perché richiede una nuova valutazione del merito.

  • art. 3 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma senza accoglimento.

  • art. 97 Cost.

    invocato dalla ricorrente, ma senza accoglimento.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente dedotta integra vizio della sentenza quando la questione non risulti comunque assorbita o incompatibile con la decisione adottata.
  • In tema di crediti tributari, la mancata impugnazione della cartella produce l'irretrattabilità del credito ma non determina, di regola, la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale; la prescrizione ordinaria si applica al credito d'imposta definitivamente accertato salvo diversa disposizione di legge.
  • Per le imposte erariali definitivamente accertate il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, mentre per gli interessi si applica la prescrizione quinquennale e per le sanzioni il termine previsto dalla disciplina speciale.
  • La prova della notifica della cartella esattoriale può essere fornita dall'agente della riscossione anche mediante la produzione della matrice o di copia della cartella con la relativa relata di notifica, senza necessità del deposito dell'originale o della copia autentica, salvo specifiche contestazioni sulla conformità.
  • Quando la notifica sia eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il giudice deve verificare la presenza e la correttezza di tutti gli adempimenti prescritti dalla norma, non essendo sufficiente una motivazione meramente assertiva o tautologica.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie sotto la veste di violazione di legge, quando la censura mira in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

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