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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18030/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso due avvisi di accertamento per IRPEF relativi agli anni 2007 e 2008, fondati su accertamento sintetico del maggior reddito sulla base di spese ritenute incompatibili con i redditi dichiarati, in un contesto in cui il contribuente non aveva presentato dichiarazioni dei redditi dal 2003. Le spese contestate riguardavano, tra l'altro, l'acquisto di un immobile, canoni di locazione, l'acquisto e il possesso di autovetture e la stipula di un contratto di locazione con canone annuo elevato. I giudici tributari di merito avevano accolto i ricorsi del contribuente ritenendo idonea la giustificazione basata su somme percepite in anni precedenti (provenienti da vendita di immobile, bonifici bancari, rimborso di somme tratte dal T.F.R. e trattamenti di cassa integrazione e mobilità). L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 22 d.l. n. 78/2010, sostenendo che non basta provare la mera disponibilità di somme pregresse, ma occorre anche dimostrare il collegamento tra quelle somme e le spese per incrementi patrimoniali, nonché la durata del possesso delle disponibilità; inoltre, ha contestato l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 a periodi d'imposta anteriori al 2009.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto che la CTR non avesse verificato in modo adeguato se la documentazione prodotta dal contribuente fosse idonea a dimostrare non solo la disponibilità di somme pregresse, ma anche la durata del loro possesso fino alle spese contestate, e ha inoltre ritenuto errata l'applicazione della modifica dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 ai periodi d'imposta anteriori al 2009. Per l'acquisto dell'immobile con atto registrato nel 2009, la disciplina applicabile era quella previgente, con presunzione di riparto della spesa in quote costanti nell'anno dell'esborso e nei quattro precedenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato il parametro formale del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    nell'accertamento sintetico il maggior reddito può essere desunto dalla spesa sostenuta; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale idonea dell'entità e della durata del possesso di redditi o disponibilità non reddituali; per la versione previgente, gli incrementi patrimoniali si presumono ripartiti in quote costanti nell'anno della spesa e nei quattro precedenti.

  • art. 22 d.l. n. 78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010

    la modifica all'art. 38 opera solo per gli accertamenti relativi ai redditi il cui termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi con efficacia dal periodo d'imposta 2009.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico, la presunzione di capacità contributiva deriva dall'esborso sostenuto e non dalla mera titolarità del bene acquistato o dell'incremento patrimoniale.
  • Per superare la presunzione di maggior reddito, il contribuente non può limitarsi a provare di aver avuto disponibilità finanziarie pregresse: deve fornire idonea documentazione che renda verificabile l'entità e la durata del possesso di tali disponibilità, così da collegarle temporalmente alle spese contestate.
  • La prova documentale richiesta può essere data anche tramite estratti conto bancari, ma solo se essi dimostrano la persistenza della disponibilità nel tempo e non il semplice transito delle somme.
  • La disciplina dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, come modificata dal d.l. n. 78/2010, non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori al 2009; per tali annualità resta applicabile la versione previgente della norma.
  • Per gli incrementi patrimoniali rilevanti secondo la disciplina previgente, l'Ufficio può imputare la spesa in quote costanti nell'anno di sostenimento e nei quattro anni precedenti, con rilevanza delle quote riferibili agli anni accertati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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