Cassazione Penale, Sentenza n. 23156/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che, riformando il Tribunale, aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 496 c.p. e convertito la pena detentiva in pena pecuniaria. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione di legge per errata quantificazione del tasso giornaliero di conversione della pena pecuniaria, contestando l'applicazione meccanica del valore di 75 euro invece della corretta applicazione dell'art. 56-quater L. n. 689/1981 (con i parametri previsti dal d.lgs. n. 150/2022); (2) vizio di motivazione per la determinazione del piano di rateazione (36 rate) senza adeguata giustificazione economica e secondo i limiti dell'art. 133-ter c.p.; (3) mancata applicazione dell'istituto dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), atteso che la condotta era ritenuta di scarsa gravità perché l'imputato aveva poi fornito le generalità vere.
La decisione
La Corte di Cassazione, sez. penale, ha deciso il 14/04/2025: ha dichiarato il terzo motivo manifestamente infondato (nessuna applicazione di art. 131-bis: la valutazione del giudice di merito è congrua poiché la condotta di dichiarare false generalità e la successiva condotta non si collocano nella tenuità integrativa); ha invece accolto il primo motivo ritenendo errata la determinazione del valore giornaliero applicando il tasso di 75 euro in modo automatico. La Corte ha affermato che doveva essere applicato l'art. 56-quater L. n. 689/1981 (introdotto dal d.lgs. n. 150/2022) che fissa una forbice da 5 a 2.500 euro e richiede la determinazione motivata del valore giornaliero in rapporto alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare; inoltre la rateizzazione va adeguatamente motivata con riferimento all'ammontare della pena e alle condizioni economiche. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena pecuniaria (con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania); il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
reato per cui è stato condannato l'imputato
Usato come titolo del reato da cui deriva la pena detentiva che è stata poi convertita; la Corte non ha modificato la qualificazione del reato.
art. 56-quater L. n. 689/1981
introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Norma centrale per la conversione della pena detentiva in pecuniaria: prescrive che il giudice determini il valore giornaliero in rapporto alla quota di reddito giornaliero e alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita del condannato, entro il range da 5 a 2.500 euro, e richiede motivazione specifica per la determinazione e per l'eventuale rateazione.
d.lgs. n. 150/2022
attuazione della delega prevista dalla legge n. 134/2021
Ha introdotto l'art. 56-quater nella L. n. 689/1981, affidando al giudice la determinazione del valore giornaliero in modo proporzionato alle condizioni economiche dell'imputato.
art. 133-ter cod. pen.
disciplinante la rateizzazione della pena pecuniaria
La possibilità di rateizzare la pena pecuniaria è prevista e il giudice deve motivare la scelta del numero delle rate tenendo conto delle condizioni economiche del condannato; la discrezionalità deve essere sorretta da specifica motivazione.
art. 131-bis cod. pen.
esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Richiede valutazione complessiva e rigorosa di modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo; la Corte ha ritenuto che i requisiti non ricorressero nel caso: motivazione di merito congrua.
art. 135 cod. pen.
precedente criterio di determinazione del valore giornaliero (richiamato dalla Corte costituzionale)
Era stato in passato richiamato per fissare un tasso elevato (fino a 250 euro) e dichiarato incostituzionale nella parte che produceva effetti discriminatorî, motivo per cui la Corte costituzionale e la successiva normativa hanno portato alla disciplina autonoma dell'art. 56-quater.
Corte costituzionale, sentenza n. 28/2022
pronuncia richiamata dalla Corte d'appello e discussa in cassazione
Dichiarò l'illegittimità di alcune previsioni che determinavano tassi di conversione troppo elevati e indicò criteri di salvaguardia per garantire l'effettiva applicabilità della pena pecuniaria; tuttavia non autorizza l'applicazione automatica di 75 euro se non in assenza di norma sostitutiva: dopo l'introduzione dell'art. 56-quater è quest'ultima che deve essere applicata.
L. n. 94/2009
modifiche precedenti che avevano innalzato il valore giornaliero
Storicamente ha innalzato il valore che aveva contribuito a rendere la conversione onerosa; tale contesto è rilevante per comprendere l'intervento correttivo del legislatore e della Corte costituzionale.
L. n. 134/2021
delega al Governo per la determinazione del valore giornaliero
Ha introdotto la necessità che il valore giornaliero sia determinato indipendentemente dal valore fissato dall'art. 135 c.p., affidando al legislatore delegato il compito di individuare criteri più proporzionati (attuati con d.lgs. n.150/2022 e art.56-quater).
Massime di principio
- In caso di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria il giudice deve applicare l'art. 56-quater L. n. 689/1981: determinare il valore giornaliero entro la forbice prevista (minimo 5 euro, massimo 2.500 euro) motivando in concreto in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del nucleo familiare.
- Non è ammessa l'applicazione meccanica di un valore fisso (es. 75 euro) se tale valore non è giustificato alla luce dei parametri di cui all'art. 56-quater; la giurisprudenza impone una motivazione specifica sulla scelta del tasso.
- La rateizzazione della pena pecuniaria (art. 133-ter c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice ma richiede motivazione esplicita: vanno discussi l'ammontare complessivo della pena, la capacità di pagamento e le condizioni economiche concrete per giustificare numero e importo delle rate.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione complessiva e non meramente formale: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo devono essere esaminate con rigore; la sola correzione successiva delle generalità non garantisce automaticamente la tenuità.
- Se il giudice di merito omette o applica erroneamente i criteri di determinazione del valore giornaliero o della rateazione, la Cassazione può annullare la quantificazione della pena pecuniaria e rinviare per nuovo giudizio limitatamente a quella questione.
- Per gli difensori: produrre in sede di merito documentazione economica completa (redditi, patrimonio, carichi familiari, spese) è fondamentale per ottenere una quantificazione e una rateazione favorevole della pena pecuniaria.
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