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Sentenza

Sentenza n. 421/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’A.S.Re.M. per la copertura di n. 28 posti nel profilo di Collaboratore amministrativo professionale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari), pubblicata in data 10 ottobre 2024; - del relativo bando di concorso pubblico del 6 marzo 2023; - dei verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti; - della nota della Commissione esaminatrice in data 24 ottobre 2024; - degli atti amministrativi istruttori, interni, non definitivi, strumentali, connessi e consequenziali, non conosciuti e conoscibili; e per la condanna dell’A.S.Re.M al risarcimento del danno per illegittima attività amministrativa ex art. 30 Cod. proc. amm..

Giustizia amministrativa202500009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria del concorso pubblico per 28 posti di collaboratore amministrativo professionale, pubblicata il 10 ottobre 2024, e atti della procedura, inclusi il bando e la nota della Commissione del 24 ottobre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, collocata al 172° posto con 57,03 punti, ha contestato l’omessa o errata valutazione di titoli ed esperienze professionali e il difetto di motivazione. In particolare, ha lamentato la mancata attribuzione di punteggio per le docenze di diritto amministrativo svolte presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali della LUMSA tra il 2011 e il 2018; per l’attività di avvocato presso l’IRCCS Neuromed; per il ruolo svolto in un master organizzato da LUMSA e Consiglio di Stato; e per consulenze legali in materia COVID. Ha inoltre censurato il riscontro dell’istanza di autotutela del 25 ottobre 2024 e invocato il soccorso istruttorio, chiedendo la revisione della graduatoria e il riconoscimento del diritto a rientrare tra i vincitori. Ha chiesto anche il risarcimento del danno. L’A.S.Re.M. ha eccepito l’inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati e per difetto di prova di resistenza; nel merito ha sostenuto l’infondatezza delle censure. In una memoria depositata il 3 settembre 2026 la ricorrente ha aggiunto una censura sulla mancata valutazione dell’abilitazione forense.

La decisione

Respinta l’eccezione di difetto di interesse: pur collocata al 172° posto, la ricorrente avrebbe potuto ottenere fino a 7 punti per i titoli contestati, raggiungendo 64,03 punti; l’A.S.Re.M. aveva successivamente fatto scorrere la graduatoria fino alla posizione 80, con 62,60 punti. Accolta parzialmente la censura sulle docenze presso la LUMSA: le attività erano state indicate nella domanda, benché in sezioni diverse da quella suggerita dal format, e l’errore costituisce un’irregolarità che non giustificava l’omessa valutazione. La Commissione deve verificare i titoli e le esperienze effettivamente svolte e attribuire l’eventuale punteggio pertinente secondo l’art. 10 del bando; le eventuali lacune o inesattezze relative a titoli già dichiarati dovevano poter essere regolarizzate, non trattandosi di introdurre postumamente un titolo non indicato. Respinte le censure relative all’esperienza presso Neuromed, ente privato nonostante l’accreditamento al SSN, perché non riconducibile alle voci curriculari previste dal bando; al ruolo nel master, per il quale era stato attribuito il punteggio di 0,02 come partecipante/tutor e non risultava svolta attività di docenza né conseguito il master; e alle consulenze COVID, non specificamente dichiarate e non riconducibili alle voci valutabili. Dichiarata inammissibile la nuova censura sull’abilitazione forense, introdotta per la prima volta con memoria e non notificata. Annullati la delibera di approvazione della graduatoria e gli atti successivi e consequenziali nei limiti della censura accolta, con obbligo per l’A.S.Re.M. di rivalutare la posizione della ricorrente secondo i criteri indicati. Respinta la domanda risarcitoria, formulata genericamente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 del bando di concorso

    all’art. 10 del Bando, rubricato “valutazione dei titoli e prove di esame” è indicata, novero delle attività inserite nella sezione “curriculum”, anche quella denominata “Relatore/docente a corsi, convegni, congressi”, in relazione alla quale è peraltro previsto un punteggio pari a “0,100 cadauno”.

    Le docenze indicate nella domanda rientrano tra le attività curriculari valutabili secondo il bando; la Commissione deve valutarle e attribuire l’eventuale punteggio corrispondente, verificando i titoli e le esperienze effettivamente svolte.

  • art. 65 c.p.a.

    La ricorrente ha altresì articolato un’ordinanza istruttoria ex art. 65 c.p.a chiedendo al Tribunale di ordinare il deposito della documentazione amministrativa relativa al concorso de quo.

    Il testo riferisce la richiesta istruttoria formulata dalla ricorrente, ma non enuncia una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 58 c.p.a.

    In data 14.3.2026 la ricorrente ha presentato nuova istanza cautelare ai sensi dell’art. 58 c.p.a.. rappresentando l’esistenza di elementi sopravvenuti, favorevoli alla ricorrente ai fini della concessione dell’invocato provvedimento cautelare.

    La disposizione è richiamata per l’istanza cautelare fondata su elementi sopravvenuti; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    All’esito della camera di consiglio del 15.4.2026 il Tribunale, con l’ordinanza n. 39/2026, ha: a) accolto l’istanza cautelare articolata dalla ricorrente ai limitati fini di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., fissando per la trattazione di merito del giudizio l'udienza pubblica del 7.10.2026;

    Nel precedente provvedimento cautelare, la misura è stata accolta ai limitati fini indicati dalla norma e accompagnata dalla fissazione dell’udienza di merito; la sentenza non formula ulteriori principi interpretativi.

  • art. 73 c.p.a.

    Sul punto, il Collegio deve però osservare che la domanda così articolata nella suindicata memoria è da ritenersi nuova, in quanto non compresa nell’originario thema decidendum, e di riflesso inammissibile, non essendo stata introdotta mediante atto ritualmente notificato alla controparte.

    Una censura nuova, introdotta per la prima volta con memoria e non notificata alla controparte, è inammissibile perché estranea all’originario thema decidendum.

  • art. 30 c.p.a.

    Da ciò consegue anche la reiezione della domanda risarcitoria articolata, in maniera peraltro del tutto generica, nell’odierno ricorso.

    La domanda risarcitoria proposta genericamente è respinta.

  • art. 112 c.p.c.

    Le tematiche vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al T.A.R., essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.

    Il giudice afferma di aver esaminato gli aspetti rilevanti della controversia nel rispetto della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Quando un candidato abbia indicato nella domanda un titolo o un’esperienza valutabile, ma lo abbia inserito in una sezione diversa da quella prevista dal format o lo abbia descritto con inesattezze regolarizzabili, l’amministrazione non può ometterne senz’altro la valutazione: deve verificare il titolo dichiarato e applicare il criterio pertinente stabilito dal bando.
  • Il soccorso istruttorio non consente di introdurre dopo la scadenza un titolo non dichiarato né di acquisire elementi che attribuiscano al candidato un vantaggio incompatibile con la par condicio; può invece essere utilizzato per regolarizzare lacune o inesattezze relative a titoli già indicati nella domanda.
  • In una controversia sulla valutazione dei titoli concorsuali, l’interesse a ricorrere sussiste quando il punteggio massimo conseguibile per i titoli contestati potrebbe consentire al candidato di raggiungere una posizione utile rispetto agli scorrimenti della graduatoria già intervenuti.
  • È inammissibile la censura nuova introdotta per la prima volta con una memoria non notificata alla controparte, quando non appartenga all’originario thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentale

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