Ordinanza n. 2333/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Napoli Federico II); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Napoli Federico II); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 4 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 4 dell’esame di Chimica del primo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova di Chimica del primo appello in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 4 palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 4 dell’esame di Chimica del primo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 4 della prova di Chimica del primo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Napoli Federico II) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione a Medicina e Chirurgia, decreti ministeriali disciplinanti l’accesso e la formazione della graduatoria, esiti della prova e assegnazione della candidata alla sede di Castel Volturno anziché alla prima scelta Napoli Federico II
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l’8, il 21 e il 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali n. 418/2025, n. 454/2025, n. 600/2025 e n. 1115/2025, gli atti della procedura concorsuale, il questionario e gli esiti della prova, chiedendo l’ammissione a Medicina e Chirurgia presso l’Università Federico II di Napoli. Ha contestato, tra l’altro, il meccanismo di formazione della graduatoria introdotto dal d.m. n. 1115/2025, lamentando la violazione della par condicio, dell’anonimato, dell’affidamento e dei principi di ragionevolezza, nonché l’eccesso di delega; ha censurato la mancata assegnazione alla sede preferita, il regime delle decadenze e la chiusura degli scorrimenti senza redistribuzione immediata dei posti residui; ha dedotto l’erroneità o fuorvianza del quesito n. 4 dell’esame di Chimica, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità della didattica erogata dagli Atenei, la carenza di cautele a tutela dell’anonimato, la mancata trasparenza delle procedure di correzione, la predeterminazione delle risposte corrette, gli elenchi dei sinonimi ammessi e il funzionamento del sistema informatico. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra Università statali, non statali e corsi in lingua inglese.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di un adeguato fumus boni iuris. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l’inserimento in graduatoria anche a candidati privi di tutte le sufficienze, ma li colloca in sezioni e fasce differenziate in base al numero delle sufficienze e dei voti recuperati, preservando la posizione di chi aveva superato gli esami secondo le regole originarie. La ricorrente, avendo conseguito due sufficienze, era stata inserita in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e aveva ottenuto un’utile assegnazione presso l’Università Vanvitelli di Castel Volturno; la richiesta di valorizzare anche valutazioni insufficienti avrebbe comportato la sostituzione del criterio ministeriale con un diverso modello non previsto dalla disciplina vigente. È stata ritenuta coerente con l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 l’assegnazione alla prima sede disponibile tra quelle indicate e l’obbligo di immatricolazione a pena di decadenza, nonché la limitazione degli scorrimenti, in ragione della necessità di definire tempestivamente l’organizzazione didattica del secondo semestre. La mancata redistribuzione immediata di tutti i posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, poiché tali posti possono essere destinati a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Quanto al quesito di Chimica, la ricorrente non ha fornito un principio di prova sulla correttezza della risposta da lei indicata. Le doglianze sull’anonimato sono state ritenute fondate su una sequenza meramente ipotetica e non idonea a dimostrare una concreta alterazione della valutazione, considerato il sistema di raccolta sigillata, correzione informatizzata e successivo abbinamento dei codici alle identità. Le questioni sulla trasparenza della correzione, sui criteri valutativi, sui sinonimi ammessi e sul funzionamento del sistema informatico richiedono tuttavia approfondimenti istruttori incompatibili con la fase cautelare: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università di fornire chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità della didattica sono state ritenute non supportate da elementi idonei a evidenziare un vizio macroscopico delle valutazioni tecnico-discrezionali. Non è stata ravvisata, in via cautelare, violazione del d.lgs. n. 71/2025 né eccesso di delega. È stata esclusa anche la sussistenza dei presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 del decreto legislativo, per difetto di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori e sanzione di improcedibilità in caso di mancato adempimento. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare in favore del Ministero, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione o altra misura cautelare.
art. 30 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda di condanna dell’amministrazione all’adozione del provvedimento di ammissione e delle ulteriori misure richieste.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
Il giudice ne ricava la legittimità dell’assegnazione alla prima sede disponibile indicata dal candidato, nonché la possibilità di assegnazione ad altra sede quando le sedi prescelte non siano disponibili.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Attribuisce alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
La questione di legittimità costituzionale relativa all’esclusione, nella prima applicazione della riforma, di Università non statali legalmente riconosciute e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
d.lgs. n. 71/2025
La normativa primaria subordina l’ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo al Ministero la disciplina attuativa della formazione della graduatoria.
art. 76 Cost.
Il TAR ha escluso, in via cautelare, che il d.m. n. 1115/2025 ecceda i limiti della delega legislativa.
art. 3 Cost.
La differenziazione transitoria tra sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.
artt. 34 e 97 Cost.
Le relative censure sono state ritenute non adeguatamente specificate e prive di incidenza diretta sulla posizione della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati risulti sommamente difficile, imponendo comunque l’indicazione delle generalità dei destinatari.
art. 8, comma 1, d.m. n. 1115/2025
Il testo richiama il d.m. n. 1115/2025 quale fonte del sistema articolato in sezioni, fasce e punteggi differenziati per l’inserimento in graduatoria e il recupero dei crediti.
punto 15 dell’Allegato 1 al d.m. n. 1115/2025
Prevede la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti di sede per gravi motivi, passaggi tra corsi di studio e iscrizioni agli anni successivi al primo.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013
Il TAR richiama il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina l’illegittimità della procedura concorsuale, ma soltanto una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell’anonimato.
Massime di principio
- In una procedura di accesso universitario modificata dopo lo svolgimento delle prove, è compatibile con la tutela dell’affidamento e della parità di trattamento un sistema che ampli la platea degli ammessi alla graduatoria, purché ordini i candidati in fasce differenziate secondo la prossimità alle condizioni originarie di accesso e impedisca che chi beneficia della deroga sopravanzI chi aveva rispettato integralmente le regole iniziali.
- Quando una riforma dell’accesso universitario attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di definire le modalità di formazione della graduatoria, la previsione di sezioni, punteggi differenziati e meccanismi di recupero dei crediti può rientrare nella discrezionalità tecnica attuativa, se non altera i presupposti sostanziali fissati dalla legge per l’ammissione al secondo semestre.
- L’obbligo di immatricolazione, a pena di decadenza, presso la prima sede disponibile indicata dal candidato e la limitazione temporale degli scorrimenti sono compatibili con la normativa primaria quando risultano funzionali alla tempestiva organizzazione del secondo semestre e alla continuità dell’attività didattica, soprattutto se gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo.
- La mancata assegnazione immediata di tutti i posti residui mediante scorrimento non determina automaticamente l’illegittimità della graduatoria quando l’ordinamento consente di destinare quei posti ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria, quali trasferimenti, passaggi di corso o iscrizioni ad anni successivi.
- La violazione del principio di anonimato in una procedura selettiva rileva ai fini dell’illegittimità soltanto quando l’irregolarità sia concretamente idonea a incidere sull’imparzialità della valutazione; una mera sequenza ipotetica di conoscenza e associazione dei codici identificativi, non collegata a una fase effettiva di alterazione del risultato, non è sufficiente.
- Nella fase cautelare, le contestazioni relative alla trasparenza dei criteri di correzione, alla predeterminazione delle risposte, ai sinonimi ammessi e al funzionamento dei sistemi informatici possono giustificare incombenti istruttori, pur non essendo sufficienti, in assenza di elementi già disponibili, a fondare la concessione della misura cautelare.
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