Sentenza del 30/03/2018 n. 2105 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Sufficienza - Vizio di motivazione - Effetti - Irregolarità - Sanatoria - Possibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione dell’avviso, ritenendo che l’atto non esplicitasse in modo sufficiente i criteri e le ragioni posti a fondamento della pretesa tributaria, con conseguente lesione del diritto di difesa. Secondo il principio richiamato, tuttavia, la motivazione è sufficiente quando individua il criterio astratto utilizzato dall’Ufficio, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di contestarla anche sulla base di criteri diversi da quelli applicati dall’Amministrazione.
La decisione
La contestazione non comporta automaticamente l’invalidità dell’avviso. L’eventuale carenza motivazionale è stata qualificata come irregolarità, suscettibile di sanatoria quando l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., disposizione ritenuta applicabile anche agli atti di natura sostanziale. L’avviso, pertanto, può rimanere efficace se ha consentito al contribuente di conoscere la pretesa e di esercitare concretamente il diritto di difesa.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La disposizione consente di sanare il vizio formale o motivazionale dell’atto quando, nonostante l’irregolarità, l’atto abbia raggiunto la propria funzione, permettendo al destinatario di comprenderne il contenuto e di difendersi.
Massime di principio
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento serve principalmente a delimitare la pretesa dell’Amministrazione e a consentire al contribuente una difesa effettiva; non è necessario che l’Ufficio esponga ogni possibile criterio alternativo.
- È sufficiente che l’avviso indichi con chiarezza il criterio astratto e gli elementi essenziali su cui si fonda la pretesa, purché il contribuente possa comprenderla e contestarla.
- Una motivazione non pienamente completa non determina automaticamente la nullità dell’avviso: occorre verificare in concreto se il vizio abbia impedito l’esercizio del diritto di difesa.
- Il raggiungimento dello scopo dell’atto può sanare l’irregolarità anche negli atti sostanziali, inclusi gli avvisi di accertamento, secondo il principio dell’art. 156 c.p.c.
- La valutazione deve concentrarsi sugli effetti concreti della motivazione: se il contribuente ha potuto individuare la pretesa e predisporre una contestazione specifica, la censura di difetto motivazionale può essere respinta.
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