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Sentenza

Sentenza n. 1874/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 2709/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, emessa nel giudizio R.G. n. 7957/2023, pubblicata in data 23.10.2024, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato a versare in favore della ricorrente la somma di € 865,48 a titolo di indennità sostitutiva.

Giustizia amministrativa202600819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2709/2024, passata in giudicato, che lo aveva condannato a pagare € 865,48 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato civile e il pagamento della somma di € 865,48, oltre agli interessi legali, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Non ha chiesto l'esecuzione delle spese liquidate in favore dei procuratori antistatari. Ha chiesto inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La sentenza civile era stata notificata al Ministero il 31 gennaio 2025; al momento del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni. Il Ministero si è costituito senza contestare l'omessa esecuzione integrale del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la formazione del giudicato, la regolare notificazione del titolo al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l'assenza di contestazioni sull'integrale inottemperanza. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute dalla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, autorizzandolo a delegare anche a soggetti di altre articolazioni ministeriali e a utilizzare i capitoli di spesa disponibili, inclusi, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. La ricorrente dovrà segnalare al commissario l'inutile decorso del termine, indicando il codice fiscale. Il compenso del commissario è ricompreso in quello già percepito per le funzioni istituzionali. Il Ministero è stato condannato a € 800 di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza, in ragione della serialità delle inottemperanze relative a crediti del personale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

    Il giudizio di ottemperanza è accolto in presenza dei presupposti per ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, per nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, D.L. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla predetta notifica stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 04.12.2024, n. 3479).

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata attestata conforme all'originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. (come riformulato dall'art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, da leggersi in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del predetto Decreto legislativo, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28.02.2023: cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. IV, 28.10.2024, n. 3512) ed è stata così notificata, in data 31.01.2025, a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale (doc. 3).

    Per il titolo giudiziale azionato, il TAR considera sufficiente l'attestazione di conformità prevista dall'art. 475 c.p.c.; dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro una pubblica amministrazione, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
  • Decorso il termine dilatorio applicabile e accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguirlo entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta esercita i poteri conferiti dal giudice senza essere limitato dalle ordinarie attribuzioni o dai rapporti gerarchici interni dell'amministrazione; può delegare l'incarico a soggetti ritenuti idonei anche appartenenti ad altre articolazioni della stessa amministrazione.
  • Per dare esecuzione al giudicato di condanna pecuniaria, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di spesa dell'amministrazione o dell'ufficio interessato e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
  • Le funzioni commissariali affidate a un dirigente o funzionario pubblico, in quanto connesse ai compiti istituzionali, non comportano un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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