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Sentenza

Sentenza n. 16096/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.3.2026, nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno dei candidati Cesari Chiara, Del Principe Massimo, Bonaccorsi Francesca e Corsi Chiara; dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, adottati o adottandi in attuazione delle predette delibere consiliari; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 17.12.2025 (P/22117 del 29.12.2025), nella parte in cui ha disposto la nomina a giudice onorario di pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno della sola candidata Baldi Valentina; delle delibere consiliari del 13.11.2024 (P/21692 del 15.11.2024) e dell’11.12.2024 (P/23658 del 16.12.2024) di scorrimento della predetta graduatoria; della delibera consiliare del 13.12.2023 (P/23997 del 19.12.2023) di approvazione della graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di cinque posti presso l’Ufficio del giudice di pace di Livorno, ove d’interesse; del decreto del Presidente della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario della Corte di Appello di Firenze recante “Procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario”, pubblicato nella G.U. n. 28 dell’11 aprile 2023 – Suppl. Ordinario n. 1, nella parte in cui prevede l’applicazione del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell’anzianità professionale come titolo di preferenza; della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 6.12.2022, con la quale sono stati individuate, ai sensi del d.lgs. 116/2017, le modalità di selezione e i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.6.2026: della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 20.5.2026, avente ad oggetto “non luogo a provvedere” in ordine all’istanza di riesame presentata dalla ricorrente con nota del 2.2.2026; nonché dei decreti del Ministro della Giustizia di conferimento dell’incarico di Giudice Onorario di Pace presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, già impugnati con il ricorso introduttivo, segnatamente: il decreto 10.2.2026 di nomina di Baldi Valentina, adottato in attuazione della delibera consiliare del 17.12.2025; i decreti 14.4.2026 di nomina di Cesari Chiara, Bonaccorsi Francesca, Corsi Chiara e Del Principe Massimo, adottati in attuazione della delibera consiliare del 25.3.2026.

Giustizia amministrativa202605986

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere del CSM di ammissione al tirocinio e di nomina dei giudici onorari di pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno, decreti ministeriali di conferimento degli incarichi e delibera di non luogo a provvedere sull'istanza di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante magistrato onorario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 23 gennaio 2008, dopo essere stata ammessa al tirocinio nel 2024 a seguito dello scorrimento della graduatoria, ha contestato le nomine del 2025 e del 2026 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Livorno e gli atti presupposti e consequenziali. Ha dedotto che il CSM aveva applicato il criterio del limite massimo di dieci anni per la valutazione dell'anzianità professionale, benché la Corte costituzionale, con sentenza n. 213 del 30 dicembre 2025, avesse dichiarato illegittima la relativa previsione dell'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017. Ha sostenuto che la declaratoria, applicabile ai rapporti non esauriti, avrebbe imposto di rivalutare la sua maggiore anzianità professionale rispetto a tutti i nominati; ha inoltre censurato la delibera del 20 maggio 2026 di non luogo a provvedere sull'istanza di riesame per violazione di legge, errore nei presupposti, difetto d'istruttoria e di motivazione e manifesta ingiustizia, nonché i decreti ministeriali per illegittimità derivata e propria. La controinteressata Baldi ha eccepito la tardività dell'impugnazione della graduatoria di ammissione al tirocinio e della propria nomina, l'inammissibilità per carenza d'interesse e di prova di resistenza e l'esaurimento del rapporto; il CSM e gli altri controinteressati hanno sostenuto che la graduatoria di ammissione al tirocinio fosse l'atto lesivo da impugnare tempestivamente e che l'anzianità professionale rilevasse solo in quella fase. Il CSM ha anche eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e l'inammissibilità dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero, poiché il bando gli attribuisce il conferimento dell'incarico con decreto. Ha respinto anche l'eccezione di tardività: l'ammissione al tirocinio è una fase endoprocedimentale e non produce lesione immediata, perché il candidato resta un aspirante fino alla valutazione d'idoneità e alla formazione della graduatoria finale degli idonei. La lesione si manifesta con la graduatoria degli idonei e con la successiva designazione del CSM; questi atti, insieme alla nomina ministeriale, esauriscono il rapporto. La ricorrente, ammessa al tirocinio nel 2024 e poi coinvolta nella fase di nomina, poteva quindi contestare gli atti lesivi successivi senza aver impugnato la graduatoria preliminare. Nel merito, il TAR ha ritenuto che la sentenza costituzionale n. 213/2025 si applicasse al rapporto ancora pendente: la declaratoria d'illegittimità costituzionale opera retroattivamente anche sui rapporti pendenti, mentre non incide su quelli definitivamente esauriti. Poiché la graduatoria di ammissione al tirocinio non aveva consolidato la posizione dei candidati e la ricorrente vantava anzianità professionale decorrente dal 23 gennaio 2008, il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, disponendo che il CSM rinnovi la valutazione del requisito dell'anzianità professionale secondo la statuizione della Corte costituzionale, senza il limite decennale. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017

    Alla luce dell’iscrizione della ricorrente all’albo degli avvocati con decorrenza 23.1.2008 s’impone una rivalutazione che depone per l’accoglimento del ricorso, dovendosi disporre che il CSM rinnovi la valutazione relativa al requisito di cui all’art. 4, punto 2, lett. a) del bando (“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità”), e ciò secondo la statuizione contenuta nella sentenza n. 213/2025.

    Dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale del limite decennale, il CSM deve rinnovare la valutazione dell'anzianità professionale della ricorrente applicando il criterio come risultante dalla sentenza costituzionale.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017

    Il che, del resto, risulta avvalorato dall’art. 6, comma 5 del d.lgs. 116/2017, norma primaria che riguarda i magistrati onorari, secondo cui “la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti”; risulta, quindi, confermato che la graduatoria degli ammessi al tirocinio è riferita ad un’aspettativa giuridica riferita ad “aspiranti” in procinto di essere sottoposti ad un vaglio valutativo in esito al quale debba accertarsi, o meno, la relativa idoneità alle funzioni magistratuali.

    La graduatoria di ammissione al tirocinio riguarda aspiranti ancora da sottoporre alla verifica d'idoneità e non consolida, da sola, una posizione definitiva rispetto alla nomina.

  • art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017

    Il che corrisponde alla previsione di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs. 116/2017, norma primaria secondo cui “la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto di cui al comma 6, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio”.

    La valutazione d'idoneità e la graduatoria finale degli idonei costituiscono una fase distinta e successiva rispetto all'ammissione al tirocinio; è in tale fase che la posizione dell'aspirante acquista consistenza lesiva per chi risulti soccombente.

  • art. 8, commi 8, 11 e 15, bando di selezione

    Alla luce di quanto esposto, la delibera di ammissione al tirocinio (si tratta della preliminare graduatoria di cui il CSM ha contestato la tardiva impugnazione) non è suscettibile di determinare un effetto immediatamente lesivo per candidati che, fino al conseguimento dell’idoneità e la collocazione nella finale graduatoria (appunto) degli idonei (trasmessa dalla Sezione autonoma), restano degli “aspiranti” che coltivano l’aspettativa all’ottenimento del bene della vita, cioè la nomina a giudice onorario.

    L'ammissione al tirocinio non è immediatamente lesiva; la lesione si collega alla successiva valutazione d'idoneità e agli atti di designazione e nomina che conducono al conferimento dell'incarico.

  • art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Quanto al diritto amministrativo, “è jus receptum l’affermazione secondo la quale le pronunce della Consulta producono effetti tanto per il passato quanto per il futuro. Per la giurisprudenza, la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes e la norma di diritto c.d. sostanziale (ma anche la norma processuale) - dichiarata incostituzionale - cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale nella gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87; inoltre, avendo l'illegittimità costituzionale per presupposto l'invalidità originaria della legge, sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale, per contrasto con un precetto costituzionale, le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione”.

    La declaratoria d'illegittimità costituzionale elimina la norma con effetto retroattivo e ne impedisce l'applicazione anche alle fattispecie sorte prima della pubblicazione della pronuncia, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti.

  • art. 39 c.p.a.

    E, non meno rilevante, il principio secondo cui l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.), deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, e deve consistere in una utilità pratica, diretta ed immediata, che l'interessato può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice, sicché il provvedimento giudiziale a cui si aspira mediante la proposizione del ricorso amministrativo deve essere idoneo ad assicurare, direttamente ed immediatamente, l'utilità che la parte ricorrente assume esserle sottratta o negata o disconosciuta, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme, svincolate dalla prospettazione di vizi dell'atto che incidono sulla sfera giuridica del ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 febbraio 2025, n. 1419).

    Il rinvio esterno consente l'applicazione dell'art. 100 c.p.c. al processo amministrativo: l'interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e tradursi in un'utilità pratica, diretta e immediata.

Massime di principio

  • Nelle procedure di nomina dei magistrati onorari articolate in ammissione al tirocinio, verifica d'idoneità e graduatoria finale, l'ammissione al tirocinio è un atto endoprocedimentale e non determina, di per sé, una lesione immediata: la posizione dell'aspirante si consolida solo con la valutazione d'idoneità e la collocazione nella graduatoria degli idonei, seguite dagli atti di designazione e nomina.
  • La declaratoria d'illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi e si applica ai rapporti amministrativi ancora pendenti, anche se sorti prima della pubblicazione della pronuncia; resta esclusa l'incidenza sui rapporti definitivamente esauriti per giudicato, definitività dell'atto, decadenza o altro fatto idoneo a consolidarli.
  • Quando una declaratoria d'illegittimità costituzionale elimina un criterio selettivo e il rapporto non è esaurito, l'amministrazione deve rinnovare la valutazione applicando la disciplina risultante dalla pronuncia costituzionale, senza utilizzare la parte espunta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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