Cassazione Penale, Ordinanza n. 20553/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il tentato furto pluriaggravato in concorso; il motivo sulla recidiva è stato ritenuto non deducibile e comunque infondato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati dalla Corte di appello di Torino per tentato furto pluriaggravato in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna. L'unico motivo dedotto riguardava l'applicazione della recidiva: i ricorrenti ne contestavano la correttezza. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era sostanzialmente una riproposizione di doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione puntuale; inoltre l'ha ritenuta comunque manifestamente infondata, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato il rapporto tra i precedenti penali e il fatto per cui si procedeva, anche in termini di maggiore pericolosità dei prevenuti.
Massime di principio
- La censura sulla recidiva è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di questioni già dedotte in appello e specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
- La recidiva può essere legittimamente applicata quando la motivazione dia conto del rapporto tra i precedenti dell'imputato e il reato oggetto del processo, valorizzando la maggiore pericolosità desumibile dal curriculum criminale.
- In sede di legittimità, un motivo manifestamente infondato non consente l'accoglimento del ricorso e può condurre alla declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni economiche.
- La conferma della condanna in appello per tentato furto pluriaggravato in concorso resta ferma quando l'unica doglianza proposta in cassazione investe solo un profilo sanzionatorio o di aggravamento già correttamente motivato dai giudici di merito.
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