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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34136/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di un fallimento avverso il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato in favore di una società operante nelle vendite giudiziarie un compenso per la custodia di beni staggiti e un compenso per la vendita dei medesimi beni. Il fallimento contestava, in particolare, che alla società spettasse il compenso per la custodia, assumendo che non vi fosse stata una valida nomina quale custode nella specifica procedura esecutiva: secondo l’opponente, l’ufficiale giudiziario aveva originariamente affidato la custodia a un diverso soggetto e l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 29 maggio 2015 non avrebbe disposto una sostituzione del custode, ma si sarebbe limitata a richiedere una relazione sui beni. In subordine, chiedeva comunque la riduzione degli importi liquidati. La società resistente sosteneva invece di avere effettivamente svolto la funzione di custode e di avervi titolo anche per effetto dei provvedimenti e dei comportamenti processuali successivi; in via incidentale, lamentava la mancata notifica del ricorso di opposizione anche al debitore esecutato, deducendo la violazione del litisconsorzio necessario. Il ricorso per cassazione del fallimento si fondava su due motivi: violazione degli artt. 65, 66 e 134 c.p.c. per avere il tribunale ritenuto configurabile una nomina implicita del custode, e omesso esame di un fatto decisivo, cioè la circostanza che l’ufficiale giudiziario avrebbe confermato la custodia in capo a un soggetto diverso; il ricorso incidentale condizionato denunciava invece la violazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per il preteso difetto iniziale di contraddittorio nei confronti del debitore esecutato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del fallimento, ritenendo fondati entrambi i motivi: ha escluso che la nomina del custode potesse desumersi implicitamente da un’ordinanza del giudice dell’esecuzione avente contenuto diverso e da facta concludentia delle parti, osservando che l’art. 66 c.p.c. richiede una sostituzione del custode con ordinanza del giudice; ha quindi cassato l’ordinanza impugnata nella parte relativa alla liquidazione del compenso per custodia e ha rinviato al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese. Il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato rigettato, perché il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato risultava comunque instaurato nel giudizio di opposizione e l’integrazione poteva essere effettuata da una qualsiasi delle parti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Norme richiamate

  • art. 65 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 66 c.p.c. per sostenere che la disciplina della custodia nel procedimento esecutivo non consente di inferire una nomina implicita in assenza di un provvedimento conforme

  • art. 66 c.p.c.

    la sostituzione del custode avviene con ordinanza non impugnabile del giudice

    la Corte afferma che la sostituzione del custode richiede un’ordinanza del giudice e non può essere ricostruita in modo implicito da provvedimenti aventi diverso contenuto o da comportamenti adesivi delle parti

  • art. 134 c.p.c.

    è richiamato nel motivo di ricorso principale come norma asseritamente violata, ma la decisione si fonda soprattutto sull’art. 66 c.p.c.

  • art. 102 c.p.c.

    la Corte ritiene che il contraddittorio possa essere integrato da una qualsiasi delle parti, essendo decisivo che l’integrazione avvenga entro il termine fissato dal giudice

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel ricorso incidentale in relazione al contraddittorio, ma non conduce all’accoglimento della censura

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale

Massime di principio

  • Nel procedimento esecutivo la nomina o la sostituzione del custode deve risultare da un provvedimento espresso del giudice; non è configurabile una nomina implicita desunta da un atto avente diverso contenuto né da meri comportamenti processuali delle parti.
  • Se la disciplina richiede un’ordinanza non impugnabile per la sostituzione del custode, il giudice di merito non può riconoscere il diritto al compenso per custodia sulla base di una presunta investitura tacita o concludente.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo è fondata quando il giudice di merito trascura una circostanza specificamente allegata e discussa, idonea a incidere sulla validità della pretesa liquidazione del compenso.
  • In tema di litisconsorzio necessario, ciò che rileva è che il contraddittorio venga effettivamente integrato nel giudizio; l’integrazione può essere realizzata da qualunque parte e non necessariamente dall’opponente originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLitisconsorzio necessario
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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