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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19711/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. contro la decisione del GIP di Macerata del 14/01/2025 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (applicata il 25/10/2024) con gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico. Il ricorrente ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett. d) e e) c.p.p., violazione degli artt. 274, 275 e 292, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che sono venuti meno il pericolo di inquinamento probatorio (avendo reso interrogatorio il 17/12/2024 con dichiarazioni "contra se" e "contra alios"), il pericolo di fuga (assenza di mezzi economici e sequestro dei beni) e la possibilità di reiterazione (il predetto interrogatorio avrebbe rappresentato una cesura rispetto alle attività illecite). Segnalava inoltre che il Tribunale non aveva acquisito la trascrizione integrale delle dichiarazioni rese.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse. Nel corso del procedimento la misura detentiva era stata già sostituita con una misura meno afflittiva e il ricorrente era stato scarcerato il 25/03/2025, con conseguente perdita dell'interesse a ottenere la pronuncia impugnata. La Corte rileva che l'interesse a proseguire nell'impugnazione sussiste solo se il ricorrente intende servirsi di una pronuncia favorevole per richiedere la riparazione per ingiusta detenzione e tale volontà deve essere manifestata dall'interessato o da difensore munito di procura speciale; nel caso di specie non vi è stata alcuna allegazione in tal senso né deposito di memorie da parte dei difensori. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile e non si dispone la condanna alle spese e all'ammenda di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • cod. proc. pen., art. 610, commi 1 e 5

    Regole sul contraddittorio scritto: il procedimento si è svolto in forma scritta senza richiesta di trattazione orale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 610 e 611 c.p.p.

  • cod. proc. pen., art. 611, comma 1

    Conferma che la celebrazione con contraddittorio scritto è valida in assenza di richiesta di trattazione orale dalle parti

  • cod. proc. pen., art. 310

    Norma richiamata dal Tribunale di Ancona per rigettare l'appello; la Corte di legittimità non è entrata nel merito per sopraggiunta carenza di interesse

  • cod. proc. pen., art. 274

    Norma invocata dal ricorrente come violata; la Corte non si è pronunciata nel merito sulle censure mosse riguardo a questa norma perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse

  • cod. proc. pen., art. 275

    Norma invocata dal ricorrente (tra quelle ritenute violate); la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura sul pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • cod. proc. pen., art. 292, comma 2

    Norma indicata tra quelle violate dal ricorrente; non è stata valutata nel merito dalla Corte per sopravvenuto difetto di interesse

  • cod. proc. pen., art. 275-bis

    Citato dal ricorrente come strumento idoneo a contenere il pericolo di fuga; la Corte registra l'allegazione ma non la valuta nel merito

  • cod. proc. pen., art. 299

    Norma richiamata in relazione all'istanza originaria di sostituzione della misura cautelare; la Corte ricorda che il ricorso trae origine da tale istanza

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. d) e e)

    art. 606, comma 1, lett. d) e e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione richiamati dal ricorrente (violazione di norme e vizio di motivazione)

  • cod. proc. pen., art. 314

    Richiamata nel contesto dell'interesse a coltivare la procedura finalizzata eventualmente alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiede che tale interesse sia manifestato dall'interessato o da difensore con procura speciale

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma sull'ammenda che la Corte dichiara non applicabile in caso di inammissibilità sopravvenuta per mancanza di interesse

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, viene meno la situazione concreta che giustificava l'impugnazione (es. la misura cautelare viene già sostituita o revocata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
  • L'interesse a proseguire un ricorso avverso provvedimenti cautelari sopravvive solo se il ricorrente intende ottenere una pronuncia utile ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, e questa volontà deve essere espressa chiaramente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale.
  • Quando si deducono censure fondate su nuovi elementi (es. interrogatori o dichiarazioni), è opportuno depositare la documentazione probatoria completa (trascrizioni integrali, verbali integrali) nel grado di impugnazione in cui si sostiene la rilevanza di tali elementi.
  • Il richiamo a esigenze cautelari alternative (misure meno afflittive o strumenti di controllo come il braccialetto elettronico o le cause di controllo ex art. 275-bis) deve essere corredato da elementi concreti che dimostrino l'efficacia di tali misure a contenere i rischi denunciati (fuga, inquinamento, reiterazione).
  • La mancata produzione di memorie o conclusioni difensive nel procedimento di cassazione può rendere più difficile dimostrare l'esistenza di un interesse concreto e specifico al prosieguo dell'impugnazione.

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