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Sentenza

Sentenza del 15/04/2015 n. 7559 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha denunciato un errore di fatto revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente ordinanza della Cassazione aveva erroneamente ritenuto che nel giudizio di primo e secondo grado fosse stata parte soltanto la società, ravvisando così una violazione del litisconsorzio necessario tra società e socio. In realtà, il giudizio di primo grado era stato instaurato sia dalla società sia dal socio F. L., mentre l'appello dell'Agenzia delle Entrate era stato proposto soltanto contro la società. La ricorrente ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza e il rigetto del ricorso erariale.

La decisione

La Corte ha riconosciuto l'errore di fatto della precedente ordinanza, perché dagli atti risultava che società e socio avevano partecipato al giudizio di primo grado e che la sentenza era stata impugnata dall'Agenzia soltanto nei confronti della società. Ha quindi revocato l'ordinanza n. 5280 del 2011. Tuttavia, decidendo nuovamente la controversia, ha rilevato che l'appello dell'Agenzia riguardava anche l'ILOR, la cui base imponibile incide sul reddito imputato per trasparenza al socio ai fini IRPEF. Pertanto il socio era comunque litisconsorte necessario anche nel giudizio d'appello e avrebbe dovuto essere formalmente chiamato a parteciparvi. La mancata integrazione del contraddittorio ha determinato la nullità del giudizio d'appello. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR Lazio del 29 marzo 2006 e rinviato la causa alla stessa CTR per un nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del socio. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte di cassazione

    Consente di chiedere la revocazione di una decisione della Cassazione quando ricorre un errore di fatto riconducibile ai casi previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è revocabile se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore deve consistere nella supposizione dell'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; non deve riguardare un punto controverso e deve essere decisivo per la decisione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci

    Il reddito della società di persone viene imputato ai soci proporzionalmente, anche se non percepito, rendendo interdipendenti l'accertamento societario e quello relativo al socio.

  • D.P.R. n. 599 del 1973, art. 4, comma 1

    La base imponibile dell'ILOR

    Poiché l'ILOR della società e l'IRPEF del socio per partecipazione condividono la medesima base imponibile, l'accertamento societario in materia di ILOR può incidere direttamente sulla posizione fiscale del socio.

  • Principio del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci

    Se l'accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie reddituale della società e dei soci, questi devono partecipare congiuntamente al giudizio

    Nei giudizi relativi ad accertamenti che incidono contemporaneamente sul reddito della società di persone e sul reddito imputato per trasparenza ai soci, la controversia deve svolgersi nei confronti di tutti i soggetti interessati. La regola opera anche in appello, mediante chiamata o litis denuntiatio del socio già parte del primo grado.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008 e n. 10145/2012

    Unità dell'accertamento del reddito della società di persone e dei soci

    Le pronunce affermano che l'unitarietà dell'accertamento impone la partecipazione necessaria di società e soci quando sono in discussione elementi reddituali comuni, con conseguente nullità del giudizio svolto senza l'integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammessa solo quando l'errore emerge immediatamente dal confronto tra la decisione e gli atti interni al processo, riguarda un fatto non controverso ed è decisivo per l'esito della causa.
  • Nei contenziosi fiscali relativi a società di persone, occorre verificare se l'accertamento societario incida anche sul reddito imputato ai soci per trasparenza. In tal caso società e soci sono normalmente litisconsorti necessari.
  • La partecipazione del socio al primo grado non è sufficiente: se la sentenza viene impugnata, il socio deve essere coinvolto anche nel giudizio d'appello quando l'impugnazione riguarda elementi comuni, come la base imponibile dell'ILOR o del reddito societario.
  • Anche se l'appello è formalmente limitato alla posizione della società, il giudizio è nullo se la decisione può riflettersi sul reddito del socio e quest'ultimo non è stato chiamato a partecipare.
  • La revocazione può eliminare una decisione fondata su un errore percettivo, ma non comporta necessariamente la vittoria nel merito: la Corte può rilevare, dopo la revocazione, ulteriori vizi processuali e disporre il rinvio per un nuovo giudizio.

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