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Sentenza

Sentenza del 14/02/2019 n. 4389 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE Obbligazione doganale - Soggetti passivi - Individuazione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva escluso la responsabilità personale e solidale di B.T. per il pagamento di maggiori dazi doganali, pari a 20.434,30 euro, relativi all'importazione irregolare di pesce congelato. Secondo l'Agenzia, la responsabilità non ricade esclusivamente sulla società importatrice: possono essere debitori dell'obbligazione doganale anche le persone fisiche che abbiano partecipato alle formalità o fornito i dati della dichiarazione, quando sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che tali dati erano errati o che l'introduzione della merce era irregolare. L'Agenzia ha inoltre contestato che la prescrizione del reato di contrabbando potesse escludere automaticamente la responsabilità tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché verifichi concretamente se B.T., quale dichiarante per conto della società importatrice, fosse o dovesse ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati dichiarati. La Corte ha chiarito che la prescrizione del reato non equivale ad assoluzione nel merito e non esclude di per sé la responsabilità tributaria e doganale. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 202, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario

    Sono debitori dell'obbligazione doganale la persona che ha proceduto all'introduzione irregolare, le persone che vi hanno partecipato sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che essa era irregolare e le persone che hanno acquisito o detenuto la merce conoscendo o dovendo conoscere l'irregolarità.

    La responsabilità doganale può gravare non solo sull'importatore, ma anche su chiunque abbia contribuito all'introduzione irregolare o abbia acquisito o detenuto la merce, purché ricorra la conoscenza effettiva o esigibile dell'irregolarità.

  • Art. 201, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 2913/1992 - Codice doganale comunitario

    Quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi, le persone che hanno fornito i dati necessari e che erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità possono essere considerate debitori.

    Chi fornisce o utilizza dati errati nella dichiarazione doganale può essere chiamato a rispondere dei dazi non riscossi, se era o avrebbe dovuto essere consapevole dell'errore.

  • Art. 38 del D.P.R. n. 43/1973 - TULD

    L'obbligazione tributaria doganale può vincolare tutti coloro che si siano ingeriti nell'operazione doganale, non soltanto il proprietario o l'importatore formale.

  • Art. 2, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 213/2000

    L'asseverazione comprende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni con i documenti sui quali si basano e, per le dichiarazioni doganali, l'attestazione della regolarità dell'operazione.

    Lo spedizioniere-doganalista può rispondere in solido con il rappresentato per errori, omissioni o irregolarità delle dichiarazioni asseverate, salvo che non sapesse e non fosse ragionevolmente tenuto a sapere dell'errore.

  • Art. 56 del D.P.R. n. 43/1973 - TULD

    È richiamato quale disposizione nazionale rilevante nella disciplina dei soggetti obbligati al pagamento dei diritti doganali.

Massime di principio

  • Nelle importazioni irregolari, il debitore dei dazi non è necessariamente soltanto la società importatrice: può essere anche la persona fisica che ha predisposto, sottoscritto o fornito i dati della dichiarazione doganale.
  • La responsabilità personale richiede un collegamento concreto con l'operazione e la prova che il soggetto sapesse o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere dell'irregolarità o dell'erroneità dei dati.
  • La qualifica di amministratore, rappresentante o operatore doganale non determina automaticamente la responsabilità, ma costituisce un elemento da valutare insieme al ruolo effettivamente svolto e alle circostanze dell'operazione.
  • La prescrizione del reato non costituisce un'assoluzione nel merito e non elimina automaticamente l'obbligazione tributaria o doganale, che deve essere valutata secondo i propri presupposti.
  • Quando una dichiarazione contiene dati che determinano il mancato o parziale pagamento dei dazi, tutti coloro che hanno contribuito alla sua formazione possono essere chiamati a rispondere in solido, se erano o avrebbero dovuto essere consapevoli dell'errore.
  • Il giudice deve accertare in concreto la conoscibilità dell'irregolarità; non può escludere la responsabilità soltanto perché il soggetto obbligato è una persona fisica diversa dalla società importatrice.

Testo integrale

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