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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale n. 263 del 16 aprile 2026 di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, con i relativi allegati, relativa alla procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, e della conseguente comunicazione di esclusione del 27 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202600429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva della procedura selettiva per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2026, con conseguente esclusione della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva e la conseguente comunicazione di esclusione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato anche l'art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015, nella parte in cui riserva prioritariamente il 75% delle autorizzazioni ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni dell'area marina protetta, prescindendo dalla qualità dell'offerta sotto il profilo dei requisiti di eco-compatibilità. Il TAR ha ritenuto assistite da sufficienti profili di fondatezza le censure relative alla compatibilità di tale riserva con la necessità di considerare l'eco-compatibilità delle unità e delle offerte. Ha inoltre ritenuto superabile l'eccezione di tardività, poiché la disposizione regolamentare era stata impugnata insieme all'atto applicativo, ossia la collocazione della ricorrente in una posizione non utile della graduatoria, dalla quale soltanto era sorto l'interesse a ricorrere. Quanto al periculum in mora, la ricorrente ha dedotto e il TAR ha ravvisato danni gravi e irreparabili derivanti dall'impossibilità di svolgere l'attività durante il favorevole periodo di stagionalità, con possibile definitivo sviamento della clientela e mancati introiti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ritenendo sussistente un fumus boni iuris nelle censure contro la riserva del 75% prevista dall'art. 22, comma 5, del regolamento dell'Area Marina Protetta e un periculum in mora connesso alla perdita della stagione favorevole, ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati limitatamente alla posizione della ricorrente. La sospensione è stata disposta ai fini dello svolgimento dell'attività di noleggio o locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, con l'unità indicata nella domanda di partecipazione, fino alla decisione di merito. È stata fissata l'udienza pubblica del 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5, del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta, approvato con D.M. 24 febbraio 2015

    Le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di locazione e noleggio sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nei comuni ricadenti dell’area marina protetta, fino al raggiungimento del 75% del totale dei permessi e, subordinatamente, con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità […]

    La disposizione è stata ritenuta suscettibile di censura, con sufficiente fumus boni iuris, nella parte in cui prevede la riserva del 75% a favore delle imprese residenti prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta in termini di requisiti di eco-compatibilità.

  • art. 55 c.p.a.

    È stato applicato per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ravvisato sufficienti profili di fondatezza delle censure e danni gravi e irreparabili nelle more della decisione di merito.

  • D.M. 24 febbraio 2015

    È l'atto ministeriale di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta contenente la disposizione sulla priorità e sulla riserva delle autorizzazioni.

Massime di principio

  • L'impugnazione di una disposizione regolamentare immediatamente lesiva può essere proposta unitamente all'impugnazione dell'atto applicativo, quando l'interesse concreto e attuale a ricorrere sorge soltanto con l'applicazione della disposizione nella graduatoria o nel provvedimento individuale; in tale ipotesi l'eccezione di tardività dell'impugnazione della norma regolamentare non è fondata.
  • In una procedura per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività economiche in un'area marina protetta, una riserva percentuale a favore degli operatori residenti può presentare profili di illegittimità cautelarmente rilevanti se opera prescindendo completamente dalla qualità dell'offerta e dai requisiti di eco-compatibilità delle unità.
  • L'impossibilità di svolgere un'attività economica durante un periodo stagionale favorevole può integrare un danno grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, quando comporti perdita di introiti e il rischio di definitivo sviamento della clientela.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portualiAree protette, fauna e floraTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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