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Sentenza

Sentenza del 19/12/2018 n. 6206 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n.74/2018 CARTELLA DI PAGAMENTO - a seguito di controllo automatizzato - avviso bonario - necessità, esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La cartella è ritenuta valida anche in assenza del preventivo avviso bonario quando il controllo automatizzato non modifica i dati dichiarati, ma rileva soltanto omessi o tardivi versamenti. L'avviso bonario è necessario solo quando dai controlli emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente nella dichiarazione. La massima richiama Cass. n. 17758/2016 e Cass. n. 13759/2016.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e/o dell'art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, senza il previo invio dell'avviso bonario. La questione è se tale comunicazione preventiva sia obbligatoria anche quando il controllo evidenzi esclusivamente omessi o tardivi versamenti.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. Se il controllo evidenzia soltanto il mancato o tardivo pagamento di somme dichiarate, la cartella può essere emessa senza previo avviso bonario.

  • Art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. Anche in questo ambito l'avviso bonario non è condizione di validità della cartella quando l'irregolarità consiste esclusivamente in omessi o tardivi versamenti.

  • Cass. n. 17758/2016

    È richiamata a sostegno del principio secondo cui l'avviso bonario non è necessario per la validità della cartella relativa a omessi o tardivi versamenti risultanti dalla dichiarazione.

  • Cass. n. 13759/2016

    Conferma la distinzione tra semplici omessi o tardivi versamenti, per i quali l'avviso bonario non è indispensabile, e risultati diversi da quelli dichiarati, per i quali la comunicazione preventiva assume rilievo.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, occorre distinguere tra un debito già dichiarato ma non pagato e una rettifica dei dati contenuti nella dichiarazione.
  • Se l'Amministrazione si limita a richiedere somme che il contribuente aveva già indicato in dichiarazione, ma che risultano omesse o pagate tardivamente, la cartella può essere notificata anche senza previo avviso bonario.
  • L'avviso bonario assume rilievo quando il controllo automatizzato evidenzia un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione, poiché in tal caso il contribuente deve poter chiarire o correggere l'errore prima dell'iscrizione a ruolo.
  • La mancata ricezione dell'avviso bonario, da sola, non determina automaticamente la nullità della cartella: è necessario verificare la natura dell'irregolarità contestata.

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