Cassazione Civile, Ordinanza n. 07742/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una terza soggetto, assumendo di avere un interesse incompatibile con la procedura esecutiva immobiliare promossa contro il coniuge, aveva introdotto un giudizio di merito per l'opposizione tardiva di terzo ex art. 620 c.p.c. avverso l'espropriazione immobiliare R.G.E. n. 185/11. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente proponeva due motivi, ma dalla sentenza emerge che il ricorso era stato notificato il 30 ottobre 2023 contro una sentenza notificata il 2 agosto 2023. La ricorrente non depositava inoltre copia autentica della sentenza munita del certificato di pubblicazione. La Corte ha rilevato che, trattandosi di opposizione esecutiva, non operava la sospensione feriale, con conseguente tardività del ricorso rispetto al termine breve di sessanta giorni. Sono stati anche trattati, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'intervento del debitore esecutato per mancato rispetto delle forme e dei termini dell'art. 370 c.p.c., e l'ammissibilità dell'intervento della banca incorporante quale successore a titolo universale della controricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che il termine breve per impugnare una decisione resa in materia di opposizione esecutiva non era sospeso nel periodo feriale; ha inoltre ritenuto non rituale l'intervento del debitore esecutato e ammissibile quello della banca incorporante quale successore universale, condannando la ricorrente alle spese in favore della sola intervenuta Cherry Bank e ponendo a suo carico l'ulteriore contributo unificato, se dovuto. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 620 c.p.c.
L'azione è stata qualificata come opposizione tardiva di terzo avverso l'esecuzione; tale qualificazione ha rilevanza anche ai fini della disciplina dei termini di impugnazione.
art. 370 c.p.c.
L'intervento del soggetto rimasto estraneo al controricorso è inammissibile se non osserva forme e termini propri del rito di legittimità; per il successore universale è necessario un atto partecipato alla controparte, ma dopo la riforma è sufficiente il deposito dell'atto con la documentazione della vicenda successoria.
art. 110 c.p.c.
Il successore a titolo universale di una parte può proseguire il processo anche in cassazione.
art. 325 c.p.c.
Il ricorso era soggetto al termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.
art. 326, secondo comma, c.p.c.
Concorre con l'art. 325 c.p.c. nella disciplina del termine breve per impugnare, che nel caso concreto era spirato prima della notificazione del ricorso.
art. 133 c.p.c.
La mancata produzione della sentenza munita del certificato di pubblicazione è stata richiamata come possibile autonoma causa di improcedibilità ex art. 369 c.p.c.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza con certificazione di pubblicazione comporterebbe improcedibilità del ricorso, profilo assorbito dalla declaratoria di inammissibilità.
art. 3 l. n. 742/1969
La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive.
art. 42 ord. giud.
Richiamato insieme all'art. 3 l. n. 742/1969 per escludere la sospensione feriale nei giudizi di opposizione esecutiva.
art. 133 c.p.c.
Richiamato per il certificato di pubblicazione della sentenza da depositare in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una decisione resa in materia di opposizione esecutiva, il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e non beneficia della sospensione feriale dei termini.
- La mancata osservanza del termine breve determina l'inammissibilità del ricorso senza necessità di esaminare i motivi di censura.
- Nel processo di cassazione il successore a titolo universale di una parte può intervenire e proseguire il giudizio, purché partecipi l'atto alla controparte e dimostri documentalmente la vicenda successoria; la regola non si estende al successore a titolo particolare.
- L'intervento del debitore esecutato o di altro soggetto non costituito con il rito proprio di legittimità è inammissibile se non rispetta le forme e i termini previsti dal codice di rito.
- La mancata produzione della copia autentica della sentenza con certificazione di pubblicazione integra un autonomo possibile profilo di improcedibilità del ricorso per cassazione.
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