Cassazione Penale, Sentenza n. 21324/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impetrazione per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello avverso la condanna per il delitto di evasione (art. 385 c.p.). La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancata dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha contestato l'interpretazione della Corte sostenendo che l'elezione di domicilio effettuata personalmente davanti al Tribunale di Velletri all'udienza conclusiva del giudizio di primo grado (9 marzo 2023) fosse sufficiente anche ai fini dell'impugnazione e della notifica in appello, richiamando l'art. 164 c.p.p. e l'art. 601 c.p.p. e invocando la disciplina temporale applicabile (tempus regit actum). Inoltre si deduceva erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, e dell'art. 164 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite (ordinanza n. 13808 del 24/10/2024) secondo cui si applica il principio tempus regit actum: rileva la disciplina vigente al momento della presentazione dell'atto di impugnazione. Inoltre la Corte ha ritenuto che, pur essendo possibile utilizzare un'elezione o dichiarazione di domicilio già effettuata nel corso del primo grado, il ricorrente non ha richiamato tale atto indicando la sua collocazione nel fascicolo; pertanto la mancata dichiarazione/elezione ha comportato l'inammissibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende in applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Norma sostanziale contestata (delitto di evasione) oggetto del processo di cui all'impugnazione.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Disciplina rilevante per l'ammissibilità dell'appello: imponeva la dichiarazione o elezione di domicilio a cura dell'imputato per le impugnazioni; la Corte ha ritenuto applicabile la versione vigente al momento della presentazione dell'appello e ha sancito che, in mancanza di nuova dichiarazione, è comunque ammissibile il richiamo all'elezione/dichiarazione già effettuata in primo grado solo se espressamente indicata con la sua collocazione nel fascicolo.
art. 164 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla efficacia delle dichiarazioni di domicilio per le notificazioni; la Corte ha comunque ritenuto che l'elezione antegressa richiede specifico richiamo nel processo d'appello e che la modifica normativa non scalfisce il principio tempus regit actum.
art. 601 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per sostenere la rilevanza dell'elezione di domicilio anteriore ai fini della notificazione dell'atto introduttivo dell'appello; la Corte non ha ritenuto sufficiente l'elezione non richiamata nel ricorso di impugnazione.
principio tempus regit actum / art. 11 preleggi
art. 11 Preleggi (criterio temporale di applicazione della legge)
Applicazione del principio secondo cui la disciplina applicabile è quella vigente al momento della presentazione dell'atto di impugnazione; la Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite che lo ha esplicitato in tema di impugnazioni presentate in periodo di modifica normativa.
legge 9 agosto 2024, n. 114
abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter
La Corte ha rilevato che la norma abrogata continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, in conformità al principio tempus regit actum e alla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Sezioni Unite, ordinanza n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Sez. U. n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025
Rilevante interpretazione di diritto processuale: conferma che si applica la disciplina vigente al momento della presentazione dell'impugnazione (tempus regit actum) e chiarisce le condizioni in cui l'elezione/dichiarazione di domicilio anteriore può valere per l'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per impugnare validamente in appello quando vigeva l'art. 581, comma 1-ter c.p.p., è necessario che l'imputato dichiari o elegga domicilio al momento dell'impugnazione, salvo che non venga richiamata espressamente un'elezione/dichiarazione già effettuata in primo grado indicando la sua collocazione nel fascicolo.
- Se la normativa cambia, vale il principio tempus regit actum: per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione si guarda alla disciplina vigente al momento di presentazione dell'atto di impugnazione, non a quella vigente al momento della decisione o al momento del provvedimento impugnato.
- Un'elezione di domicilio fatta in precedenza può essere utilizzata anche per l'appello solo se il difensore la richiama espressamente nel ricorso e ne indica dove si trova negli atti: la mera esistenza dell'elezione nel fascicolo, senza richiamo, può non essere sufficiente.
- In caso di mancata osservanza delle formalità richieste per l'ammissibilità (es. domicilio non dichiarato/eletto), il rischio concreto è la dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione e la condanna alle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Occorre verificare sempre la normativa vigente alla data di deposito dell'impugnazione e, in caso di mutamenti legislativi recenti, consultare la giurisprudenza delle Sezioni Unite per l'interpretazione del regime transitorio.
- Per difensori: quando si intende avvalersi di una dichiarazione/elezione di domicilio già effettuata, indicare esplicitamente nel ricorso la data e la collocazione nel fascicolo per evitare eccezioni di inammissibilità.
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