Cassazione Penale, Sentenza n. 25167/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva: (i) vizio di motivazione per travisamento e mancata valorizzazione delle deposizioni dei testi FELICE, ARGIRO' Mario Flavio e FERRARA e della sentenza irrevocabile del Tribunale di Larino (prodotta ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.), come elementi a favore della validità ed efficacia del contratto di appalto con AB COSTRUZIONI s.r.l.; (ii) violazione di legge e carenza motivazionale in ordine all'elemento psicologico del reato (dolo specifico), lamentando il silenzio della Corte territoriale sulla necessità di una adeguata indagine sul dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la memoria di replica per tardività (mancato rispetto del termine dei cinque giorni liberi prima dell'udienza) e, nel merito, ha accolto il secondo motivo ritenendo assente motivazione sulla sussistenza del dolo specifico. Per tale carenza motivazionale la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Perugia. Il Collegio ha ritenuto superflua un'ulteriore disamina dettagliata degli altri motivi, poiché il vizio accertato assorbe le altre questioni.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 74/2000
La norma punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la giurisprudenza richiede il dolo generico (consapevolezza della fittizietà o accettazione dell'eventualità) e il dolo specifico di evasione come finalità della condotta, che la Corte deve esaminare e motivare.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente la produzione in giudizio di sentenze irrevocabili; la sentenza prodotta dal ricorrente andava valutata e adeguatamente considerata dalla Corte territoriale nel quadro della valutazione probatoria.
d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
Normativa previgente sulla somministrazione di lavoro citata dalla Corte con riferimento ai divieti sostanziali; serve come parametro per valutare se un contratto apparente mascheri una somministrazione irregolare.
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Normativa che ha sostituito la disciplina previgente sulla somministrazione e forme di lavoro; utilizzata dalla Corte per confrontare la sostanza contrattuale e verificare eventuali schermi negoziali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3; es. n. 37131/2024 e n. 45114/2022 citate)
Orientamenti richiamati secondo i quali l'uso di fatture riferite a un appalto che nasconda una somministrazione irregolare può integrare il reato di art. 2 d.lgs. 74/2000; la giurisprudenza chiarisce anche la necessità di valutare il dolo generico e specifico.
Massime di principio
- Se in appello viene sollevata una questione essenziale relativa al dolo (elemento psicologico) il giudice d'appello è tenuto a motivare espressamente sulla sussistenza o meno del dolo specifico; la mancata motivazione può determinare l'annullamento in Cassazione.
- La Corte di Cassazione valuta la completezza della motivazione; è insufficiente un mero rinvio alla sentenza di primo grado se il motivo di appello richiede una specifica disamina di elementi nuovi o contestati.
- Le sentenze irrevocabili prodotte ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. devono essere considerate e adeguatamente valutate in sede di appello, con esplicita motivazione se si ritiene che non incidano sulla decisione.
- Documenti o memorie difensive presentati oltre i termini processuali stabiliti (es. mancato rispetto del termine dei cinque giorni liberi prima dell'udienza) non possono essere presi in considerazione e non sostituiscono l'obbligo motivazionale del giudice.
- Per reati tributari legati all'uso di fatture per operazioni inesistenti la valutazione sostanziale del rapporto contrattuale (sostanza oltre la forma) è cruciale: un contratto apparente che mascheri una somministrazione irregolare può integrare il reato, ma la prova del dolo deve essere chiaramente sviluppata.
- In presenza di carenze motivazionali che incidono su diritti della difesa o su elementi soggettivi del reato, la Cassazione preferisce annullare e rinviare per un nuovo giudizio piuttosto che decidere nel merito senza opinione motivata.
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