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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01270/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società originariamente datrice di lavoro poi ammessa all'amministrazione straordinaria, di alcune somme dovute al lavoratore, in particolare quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare Cometa e retribuzioni non corrisposte. Il rapporto di lavoro era proseguito con la società cessionaria del ramo d'azienda, in bonis. Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo legittimo l'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS anche in presenza della prosecuzione del rapporto con il cessionario e valorizzando una deroga pattizia alla solidarietà ex art. 2112 c.c. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 80/1992, in relazione agli artt. 2112 c.c. e 47 l. n. 428/1990, sostenendo che le deroghe alla solidarietà cedente/cessionario pattuite prima dell'apertura della procedura concorsuale non potevano escludere la possibilità per il lavoratore di agire verso il cessionario in bonis, con conseguente insussistenza del presupposto per l'intervento del Fondo; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, sostenendo che, nel caso di trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario in bonis, avrebbe dovuto applicarsi il comma 4-bis della medesima norma e comunque che l'intervento dell'INPS presuppone l'insolvenza del datore di lavoro al momento della domanda di ammissione al passivo, requisito mancante nella fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Milano e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi ribaditi nell'ordinanza. La Corte ha affermato che l'intervento del Fondo di garanzia richiede l'insolvenza del soggetto che è datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e che tale presupposto manca quando il rapporto prosegue con il cessionario in bonis dopo il trasferimento d'azienda. Ha inoltre precisato che eventuali accordi derogatori della solidarietà ex art. 2112 c.c. sono res inter alios acta e non incidono sul rapporto previdenziale, né possono condizionare l'obbligazione pubblica del Fondo. È rimessa al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    primo motivo e seconda critica proposti ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3

    viene utilizzato come norma di legittimazione del ricorso per cassazione per violazione di legge

  • art. 2, commi 1 e 3, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    richiamato per delimitare i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS

  • art. 5, commi 1 e 2, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    richiamato come disposizione che disciplina l'operatività del Fondo in presenza di insolvenza del datore di lavoro

  • art. 2112 cod. civ.

    le pattuizioni derogatorie alla solidarietà del cedente e del cessionario non incidono sul rapporto previdenziale e non possono ampliare l'operatività del Fondo; il presupposto non va agganciato in modo automatico alla tutela prevista da tale norma

  • art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428

    è richiamato dalla Corte d'appello e contestato dall'INPS; la Cassazione assorbe la verifica della compatibilità con tale disposizione perché ritiene decisiva l'inopponibilità degli accordi derogatori

  • art. 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

    invocato dall'INPS come norma applicabile al trasferimento d'azienda con prosecuzione del rapporto presso il cessionario in bonis

  • art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

    norma ritenuta erroneamente applicata dalla Corte d'appello secondo il ricorrente

  • art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

    la Corte non affronta nel merito la questione della compatibilità, perché la decisione si fonda sull'inopponibilità degli accordi e sull'assenza del presupposto dell'insolvenza

  • art. 2112 cod. civ.

    la prosecuzione del rapporto con il cessionario in bonis impedisce di ancorare il credito del lavoratore a un ex datore di lavoro fallito quando il rapporto non è più in essere con esso

  • D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80

    il Fondo di garanzia è obbligato a intervenire solo nei limiti legali e al ricorrere dei presupposti di legge, non in forza di pattuizioni private

  • Fondo di garanzia gestito dall'INPS

    obbligazione pubblica soggetta a disciplina cogente e non condizionabile da accordi privati derogatori

Massime di principio

  • L'intervento del Fondo di garanzia gestito dall'INPS presuppone l'insolvenza del datore di lavoro che è titolare del rapporto al momento della sua cessazione; se il rapporto prosegue con un cessionario in bonis dopo il trasferimento d'azienda, il requisito non ricorre nei confronti del soggetto insolvente originario.
  • Il credito del lavoratore non può essere riferito indefinitamente a un ex datore di lavoro insolvente quando, per effetto della cessione d'azienda, il rapporto è proseguito con altro soggetto e il rapporto di lavoro con il cedente non è più in essere.
  • Gli accordi tra cedente e cessionario che derogano alla solidarietà ex art. 2112 c.c. sono inopponibili al rapporto previdenziale e non possono ampliare o condizionare l'obbligazione pubblica del Fondo di garanzia.
  • La definitività dello stato passivo non impedisce all'INPS di contestare, in sede di legittimità o comunque nei limiti del giudizio, la sussistenza dei presupposti legali per l'operatività del Fondo.
  • Nel caso di quote di TFR destinate a un fondo di previdenza complementare, il medesimo criterio del presupposto soggettivo di insolvenza del datore di lavoro si applica anche all'intervento del Fondo di garanzia.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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