Sentenza del 23/01/2017 n. 663 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - DECADENZA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di poter contestare in un momento successivo vizi relativi ad atti precedentemente notificati, tra cui l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento. Contestava inoltre la notificazione della cartella effettuata a mezzo posta e la mancata produzione, da parte dell'agente della riscossione, della cartella stessa oltre all'avviso di accertamento e alla relata di notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile, se regolarmente notificato, rende definitiva la pretesa tributaria e impedisce di far valere successivamente vizi propri di quell'atto. È stata inoltre ritenuta legittima la notificazione della cartella a mezzo posta, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973. Non sussiste un obbligo per l'agente della riscossione di produrre, oltre all'avviso di accertamento e alla relata di notificazione, anche la corrispondente cartella di pagamento.
Norme richiamate
Art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973
La notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell'agente della riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento.
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente a mezzo posta, senza che sia necessaria una notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o altro soggetto notificatore.
Massime di principio
- Gli atti tributari autonomamente impugnabili devono essere contestati entro il termine previsto dalla legge; se non vengono impugnati dopo una valida notificazione, la pretesa diventa definitiva.
- In un giudizio successivo non è normalmente possibile recuperare vizi propri di un atto precedente già notificato e non impugnato, salvo specifiche eccezioni previste dall'ordinamento.
- La notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo posta è, in linea generale, una modalità legittima ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.
- L'agente della riscossione non deve necessariamente produrre in giudizio la cartella originale o una copia ulteriore quando la documentazione disponibile dimostra adeguatamente l'esistenza e la notificazione dell'atto, secondo quanto valutato dal giudice.
- È essenziale distinguere tra vizi propri della cartella e vizi dell'atto presupposto: questi ultimi devono essere fatti valere tempestivamente contro l'atto presupposto, quando esso è autonomamente impugnabile e risulta validamente notificato.
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