Cassazione Civile, Ordinanza n. 13116/2025 del 16/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un accesso ispettivo in cui venivano rinvenuti numerosi lavoratori ritenuti irregolari e l'amministrazione procedeva a contestare le violazioni con verbale notificato successivamente. Il destinatario delle sanzioni proponeva opposizione sostenendo: 1) la tardività della contestazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, L. 689/1981, assumendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere da un momento anteriore, coincidente con la prima acquisizione degli elementi utili o comunque con una fase di inerzia ingiustificata dell'amministrazione; 2) l'erronea mancata ammissione di prove testimoniali su alcuni lavoratori, deducendo nullità della sentenza e vizi motivazionali; 3) l'erronea esclusione della buona fede ex art. 3 L. 689/1981, invocando difficoltà tecniche nella comunicazione all'INPS dell'utilizzo di lavoratori occasionali retribuiti mediante voucher. La Corte di appello aveva rigettato il gravame, ritenendo tempestiva la contestazione perché il termine decorreva solo dall'acquisizione della documentazione indispensabile a verificare tutte le violazioni, confermando inoltre la qualificazione subordinata dei rapporti di lavoro sulla base del verbale ispettivo e degli atti di causa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato o inammissibile il primo motivo perché la Corte di merito aveva correttamente individuato il dies a quo del termine di contestazione ex art. 14 L. 689/1981 nel momento in cui l'amministrazione aveva acquisito tutta la documentazione necessaria a valutare le violazioni, dopo un accesso ispettivo complesso relativo a molti lavoratori; ha inoltre osservato che il ricorrente stava in sostanza chiedendo un riesame del merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare valutazioni probatorie e l'omessa ammissione di prove non decisive; inoltre operava la preclusione della doppia conforme e non era configurabile un vizio di motivazione nei ristretti limiti oggi ammessi. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile poiché la verifica della buona fede è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che aveva escluso che le asserite difficoltà telematiche escludessero l'elemento soggettivo dell'illecito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, L. 689/1981
Il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha completato gli accertamenti necessari a verificare tutti gli elementi dell'infrazione, non dalla mera percezione iniziale del fatto.
art. 13 L. 689/1981
Rileva come disciplina degli accertamenti necessari ai fini della corretta formulazione della contestazione.
art. 3 L. 689/1981
La buona fede/assenza di colpa è valutazione rimessa al giudice di merito; nel caso concreto è stata esclusa perché le difficoltà addotte non incidevano sull'elemento soggettivo dell'illecito.
art. 360 c.p.c.
I motivi sono stati scrutinati sotto i nn. 3, 4 e 5, ma la Corte ha qualificato molte doglianze come censure di merito non consentite in sede di legittimità.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione è denunciabile solo in caso di motivazione mancante, meramente apparente, contraddittoria in modo radicale o incomprensibile; tali ipotesi non ricorrevano.
art. 12 disp. prel. c.c.
Richiamato nel ricorso come parametro ermeneutico, ma senza un autonomo rilievo decisorio nella motivazione della Corte di cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato tra le norme denunciate, ma non è stato ravvisato alcun vizio di motivazione o violazione del giusto processo.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha escluso che vi fosse un errore sul riparto dell'onere probatorio, trattandosi in sostanza di contestazione del merito dell'accertamento.
artt. 2721 e 2725 c.c.
Richiamati nel secondo motivo in relazione alla prova testimoniale, ma senza accoglimento, poiché la valutazione sull'ammissibilità e decisività della prova appartiene al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha completato gli accertamenti necessari a conoscere tutti gli elementi della violazione; la complessità dell'attività istruttoria e la necessità di acquisire documentazione possono giustificare un differimento del dies a quo.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della tempestività degli accertamenti amministrativi quando la censura mira, in realtà, a ottenere un nuovo esame del fatto e della documentazione acquisita.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale è censurabile in cassazione solo se la prova sia decisiva in senso stretto, cioè idonea a sovvertire con certezza la ratio decidendi; non è sufficiente lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti estremi della motivazione mancante, apparente o radicalmente incomprensibile; non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito.
- L'accertamento della buona fede ai fini dell'esclusione della responsabilità per illecito amministrativo è valutazione di fatto riservata al giudice del merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
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