Sentenza n. 673/2026 - Genova, Sezione 2
per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Celle Ligure sulle istanze di accesso 21 maggio 2025 e 4 giugno 2025, concernenti tutta la documentazione inerente il progetto di realizzazione sul suolo pubblico di una pergola bioclimatica, presentato dalla società Bar 27 s.n.c. di Cristina Carissimi & C.; 2) dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza formulata con nota 4 giugno 2025, volta a sollecitare l’esercizio dei poteri sanzionatori relativamente all'opera realizzata dalla società controinteressata in assenza di titolo edilizio e paesaggistico; 3) occorrendo, dell’illegittimità del provvedimento del Comune di Celle Ligure 16 gennaio 2025, di concessione di suolo pubblico per l’installazione della pergola bioclimatica; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento del provvedimento 24 dicembre 2025 prot. n. 23994, avente ad oggetto ottemperanza alla sentenza parziale del Tar Liguria n. 1199/2025 e riscontro all’istanza 4 giugno 2025, di esercizio dei poteri sanzionatori edilizi con riguardo all’opera realizzata dalla società Bar 27 s.n.c. di Cristina Carissimi & C..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Concessione di suolo pubblico per l’installazione di una pergola bioclimatica e successivo provvedimento comunale che ha escluso i presupposti per l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario frontista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle istanze di accesso e sulla richiesta di esercizio dei poteri sanzionatori edilizi e paesaggistici, nonché, occorrendo, l’annullamento della concessione di suolo pubblico del 16 gennaio 2025. Deduceva che la struttura, realizzata su una pedana collocata sul suolo pubblico e separata dall’edificio da un marciapiede, fosse una costruzione stabile destinata alla permanenza continuativa della clientela del bar, non riconducibile all’edilizia libera. Contestava inoltre la compatibilità dell’opera con il Piano di Bacino, essendo l’area ricompresa in fascia A con pericolosità idraulica molto elevata, e lamentava l’assenza dei necessari titoli edilizi, paesaggistici e idraulici. A seguito della sentenza non definitiva n. 1199/2025, che aveva accolto le domande di accesso e di accertamento dell’illegittimità del silenzio, il Comune adottava il provvedimento del 24 dicembre 2025, affermando che l’opera rientrasse nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001 e che non vi fossero i presupposti per l’avvio di un procedimento demolitorio. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava tale atto deducendo l’erronea qualificazione dell’opera, la violazione della disciplina edilizia e del Piano di Bacino, nonché l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione. Deduceva infine l’omissione del titolo paesaggistico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando sia la concessione di suolo pubblico del 16 gennaio 2025 sia il provvedimento comunale del 24 dicembre 2025. Quanto alla qualificazione edilizia, il Collegio ha ritenuto che l’art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001 costituisca un’eccezione alla regola generale per cui le trasformazioni edilizie del territorio, comprese le strutture destinate ad ambienti di lavoro, sono soggette a permesso di costruire. La disposizione sull’edilizia libera richiede indefettibilmente che la struttura sia “addossata o annessa” all’immobile o all’unità immobiliare: tale requisito implica un collegamento fisico e materiale, in aderenza o in appoggio, e non un mero collegamento funzionale. Poiché la pergola era separata dall’edificio da un marciapiede pubblico, ed era destinata a soddisfare esigenze permanenti, consistenti nell’ospitalità della clientela anche durante la stagione invernale, essa non poteva essere qualificata come opera di protezione solare libera, ma integrava un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e.5, e 10 d.P.R. 380/2001. Il secondo motivo aggiunto è stato ritenuto fondato: la valutazione di compatibilità idraulica si basava sull’erroneo presupposto della temporaneità dell’opera e della sua non assimilabilità a un intervento di nuova edificazione, mentre l’art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Bacino vieta, nella fascia A di pericolosità idraulica, gli interventi di nuova edificazione. Il terzo motivo aggiunto, concernente il vincolo paesaggistico, è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché la censura era formulata in termini dubitativi nonostante la chiara posizione del Comune sull’esenzione dal vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004. L’illegittima qualificazione edilizia dell’opera ha travolto anche la concessione di suolo pubblico, rilasciata sul presupposto errato che la pergola non fosse soggetta a permesso di costruire. Il Comune e la società controinteressata sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001
“le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera”
La nozione di struttura “addossata o annessa” richiede un collegamento fisico e materiale con l’edificio, in aderenza o in appoggio; non è sufficiente un collegamento meramente funzionale. L’esenzione dal titolo edilizio è inoltre soggetta a stretta interpretazione.
art. 3, comma 1, lett. e.5, d.P.R. 380/2001
Una struttura separata dall’edificio, destinata stabilmente alla permanenza di persone e idonea a soddisfare esigenze permanenti, integra un intervento di nuova costruzione.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Gli interventi di nuova costruzione sono subordinati al rilascio del permesso di costruire.
art. 15 delle norme di attuazione del Piano di Bacino
“vietata l’installazione di manufatti anche non qualificabili come volumi edilizi e la sistemazione di aree che comportino la permanenza o la sosta di persone”
In fascia A di pericolosità idraulica molto elevata, la disciplina vieta gli interventi di nuova edificazione; la compatibilità dell’opera non può essere affermata sulla base dell’erronea qualificazione della struttura come temporanea.
art. 27 d.P.R. 380/2001
L’amministrazione deve esercitare i poteri di vigilanza e sanzionatori edilizi quando l’opera sia stata realizzata in assenza del titolo richiesto; nel caso concreto il provvedimento che ha escluso l’avvio del procedimento è stato annullato per erronea qualificazione dell’intervento.
art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004
La questione dell’esenzione dal vincolo paesaggistico è stata dedotta in modo generico e dubitativo e, per tale ragione, la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.
artt. 22 ss. l. 241/1990
Le domande di accesso erano già state accolte con la sentenza non definitiva n. 1199/2025, che aveva ordinato al Comune l’esibizione della documentazione richiesta.
art. 31 c.p.a.
La domanda contro il silenzio sull’istanza di esercizio dei poteri sanzionatori era già stata accolta con la sentenza non definitiva n. 1199/2025, con ordine al Comune di provvedere espressamente.
Massime di principio
- L’esenzione dal titolo edilizio prevista per pergole e tende bioclimatiche dall’art. 6, comma 1, lett. b-ter, d.P.R. 380/2001 richiede che la struttura sia fisicamente addossata o annessa all’edificio o all’unità immobiliare; non è sufficiente una mera connessione funzionale o pertinenziale.
- Una struttura separata dall’edificio, destinata stabilmente alla permanenza di persone e a soddisfare esigenze permanenti, non rientra nell’edilizia libera per opere di protezione solare, ma costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
- Le disposizioni che esentano determinati interventi edilizi dal titolo abilitativo costituiscono eccezioni alla regola generale della necessità del titolo e devono essere interpretate restrittivamente.
- La valutazione di compatibilità di un manufatto con la disciplina idraulica è illegittima se fondata sull’erroneo presupposto che l’opera sia temporanea o non riconducibile alla nuova edificazione, quando le sue caratteristiche concrete denotano stabilità e destinazione alla permanenza di persone.
- È illegittimo il provvedimento comunale che esclude l’avvio del procedimento sanzionatorio edilizio sulla base di un’erronea qualificazione dell’opera come intervento di edilizia libera; la corretta qualificazione edilizia costituisce presupposto necessario dell’esercizio dei poteri di vigilanza.
- Una censura relativa alla necessità dell’autorizzazione paesaggistica è inammissibile per genericità quando sia formulata in termini meramente dubitativi senza contestare puntualmente la motivazione dell’amministrazione sull’assenza del vincolo.
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