Circolare numero 212 del 29-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare individua alcune circoscrizioni del Veneto ammesse, per i lavoratori assunti nel 1994 con contratto di formazione e lavoro, al versamento del contributo ridotto corrispondente a quello previsto per gli apprendisti. Fornisce inoltre le istruzioni operative per la codifica delle aziende, per la compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, e per il recupero delle differenze contributive versate in eccedenza nei mesi precedenti. La seconda e la terza parte disciplinano analoghe modalità di recupero per aziende con personale iscritto ai Fondi elettrici, telefonici, alla gestione enti pubblici creditizi e al Fondo autoferrotranvieri/addetti ai pubblici servizi di trasporto, precisando codici, importi e scadenze di presentazione delle denunce.
Agevolazioni contributive per CFL nel Veneto e istruzioni di conguaglio per alcune gestioni previdenziali
Agevolazioni contributive per CFL nel Veneto e recupero di differenze contributive
La circolare disciplina, in primo luogo, l’applicazione del contributo ridotto corrispondente a quello previsto per gli apprendisti per i lavoratori assunti nel 1994 con contratto di formazione e lavoro nelle circoscrizioni venete individuate dal D.M. 16 marzo 1995. In secondo luogo, fornisce le istruzioni operative per la codifica delle aziende, la compilazione delle denunce contributive e il recupero delle eventuali differenze versate in eccedenza. Infine, estende criteri analoghi di conguaglio alle aziende con personale iscritto ad alcuni Fondi speciali e alla gestione degli enti creditizi, nonché al Fondo per i pubblici servizi di trasporto.
Circoscrizioni del Veneto e ambito dell’agevolazione
Il D.M. 16 marzo 1995, pubblicato in G.U. n. 113 del 17 maggio 1995, individua nel Veneto le circoscrizioni di Adria (Rovigo) e Portogruaro (Venezia), caratterizzate da un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 la quota di contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25. La circolare precisa che:
- l’agevolazione spetta esclusivamente alle imprese;
- non spetta agli altri datori di lavoro ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro;
- si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1994 e continua per tutta la durata del contratto, anche se questo prosegua oltre il 1994.
Codifica delle aziende
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di "Impresa operante in circoscrizione che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale".
Adempimenti dei datori di lavoro: DM10/2 e DM10/S
Per il versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti, le imprese devono attenersi alle istruzioni di compilazione dei modelli contributivi.
Mod. DM10/2
Devono essere versate, secondo le modalità richiamate dal manuale di compilazione e dalle circolari citate, le seguenti quote:
- quota a carico del lavoratore: contributo IVS 8,34% e, ove dovuto, CIGS 0,30%;
- contributo Gescal 0,35% a carico del lavoratore;
- contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro: L. 4.532 comprensivo della quota INAIL, oppure L. 4.352 senza quota INAIL.
La circolare richiama i codici e le modalità indicate nel manuale "Istruzioni per la compilazione delle denunce DM10/89 - Edizione gennaio 1989" alle pagine 18, 19 e 29, integrate dal messaggio n. 3804 del 18 febbraio 1993.
Mod. DM10/S
Per il contributo sanitario devono essere versati:
- 1% a carico del lavoratore;
- L. 240 settimanali a carico del datore di lavoro.
Si rinvia alle istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993, con particolare riferimento al punto 1, lettera h.2.
Recupero delle differenze contributive per i periodi precedenti
Le imprese, diverse da quelle artigiane che comunque beneficiano dell’agevolazione indipendentemente dalla circoscrizione, che nelle more del D.M. 16 marzo 1995 abbiano applicato le riduzioni previste dall’art. 8, commi 1 o 3, della legge n. 407/1990, possono conguagliare le somme versate in eccedenza.
Il recupero può essere effettuato con le denunce relative ai mesi di:
- agosto 1995, da presentare entro il 20 settembre 1995;
- settembre 1995, da presentare entro il 20 ottobre 1995;
- ottobre 1995, da presentare entro il 20 novembre 1995.
Modalità di esposizione del recupero
Le differenze relative a contributi previdenziali, indennità economiche di malattia, maternità e Gescal vanno esposte nel quadro D del mod. DM10/2, in uno dei righi in bianco, con:
- codice L176;
- dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90".
Le differenze riferite ai contributi per le prestazioni del Servizio sanitario devono invece essere portate in detrazione dai contributi sanitari dovuti per la Regione di competenza. Se, a seguito del conguaglio, il saldo a credito supera i contributi sanitari da versare, il rimborso va richiesto con il mod. DM10/V, secondo la procedura prevista per le regolarizzazioni dei contributi sanitari richiamata dalla circolare n. 132 del 3 maggio 1994.
Criteri di determinazione del credito
Per calcolare le differenze da recuperare occorre sottrarre, dai contributi pagati nei periodi pregressi con la quota ridotta a carico del datore di lavoro, i contributi dovuti nella misura fissa prevista per gli apprendisti.
In particolare:
- la quota del contributo fisso settimanale, comprensiva della quota INAIL, è pari a L. 4.342 per il 1994 e L. 4.532 per il 1995;
- senza quota INAIL è pari a L. 4.162 per il 1994 e L. 4.352 per il 1995;
- la quota di L. 240 settimanali relativa al Servizio sanitario va detratta separatamente dai contributi sanitari da recuperare.
Nessun conguaglio deve essere effettuato sulla quota dei contributi a carico del lavoratore.
Aziende con personale iscritto ai Fondi elettrici, telefonici e alla Gestione speciale enti creditizi
Per le aziende con personale iscritto al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende elettriche private, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia e alla Gestione speciale A.G.O. degli enti creditizi, la circolare fissa le seguenti quote a carico del lavoratore:
- 7,103% per il Fondo elettrici;
- 6,647% per il Fondo telefonici, comprensiva dello 0,35% Gescal;
- 8,34% per la Gestione speciale degli enti creditizi.
Il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro per tali gestioni è pari a L. 4.150.
Contribuzioni minori e Servizio sanitario
Restano dovute le contribuzioni minori a carico del lavoratore nelle seguenti misure:
- Fondo elettrici: Gescal 0,35% e CIGS 0,30% ove dovuta;
- Fondo telefonici: CIGS 0,30% ove dovuta;
- Gestione enti creditizi: Gescal 0,35%.
Per il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro per Tbc, CUAF e maternità si applicano:
- L. 382 comprensive della quota INAIL;
- L. 202 senza quota INAIL.
Per il Servizio sanitario valgono le modalità ordinarie: 1% a carico del lavoratore e L. 240 a carico del datore di lavoro.
Recupero delle differenze pregresse
Le differenze contributive relative ai periodi precedenti devono essere esposte nel quadro D del DM10/2 con le seguenti diciture e codici:
- "REC. F.P. art. 8, c.2 L. 407/90" e codici L168 e L169 per il personale iscritto ai Fondi elettrici e telefonici;
- "REC. G.S. art. 8, c. 2, Legge 407/90" e codice B102 per il personale iscritto alla Gestione speciale degli enti creditizi.
Anche in questo caso possono essere utilizzate le denunce DM10/2 relative ai mesi di agosto, settembre e ottobre 1995, da presentare entro il 20 settembre, 20 ottobre e 20 novembre 1995.
Per determinare l’importo recuperabile, dal contributo versato nei periodi pregressi va sottratto il contributo fisso dovuto nella misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti:
- L. 3.970 settimanali per il 1994 e L. 4.150 per il 1995 per il Fondo elettrici, telefonici o per la Gestione speciale enti creditizi;
- L. 372 per il 1994 e L. 382 per il 1995 con quota INAIL, oppure L. 192 per il 1994 e L. 202 per il 1995 senza quota INAIL, per le gestioni minori.
La quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario va portata in detrazione dall’importo dei contributi sanitari da recuperare. Anche qui non è ammesso alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore.
Aziende con personale iscritto al Fondo autoferrotranvieri / pubblici servizi di trasporto
La parte finale della circolare riguarda i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con contratto di formazione e lavoro il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato nel periodo di durata del contratto, in coerenza con quanto precisato dalla circolare n. 249 del 5 novembre 1993.
Per tali lavoratori la quota a carico del lavoratore dovuta al Fondo è pari all’11,119%, comprensiva dello 0,35% Gescal. Il contributo fisso settimanale del Fondo è pari a L. 4.150; per le gestioni minori valgono L. 382 settimanali con quota INAIL e L. 202 senza quota INAIL; per il Servizio sanitario si applicano 1% a carico del lavoratore e L. 240 a carico del datore di lavoro.
Le differenze pregresse si recuperano nel quadro D del DM10/2 con:
- dicitura "REC. F.P. art. 8, c. 2 L. 407/90";
- codice di nuova istituzione L201.
Anche in questo caso il recupero può essere effettuato con le denunce di agosto, settembre e ottobre 1995, da presentare entro il 20 settembre, 20 ottobre e 20 novembre 1995.
Ai fini del calcolo del credito, la quota del contributo fisso di pertinenza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, pari a L. 3.970 per il 1994 e L. 4.150 per il 1995, va sottratta dall’importo da conguagliare con il codice L201; per le gestioni minori si applicano gli importi di L. 372/L. 382 con quota INAIL oppure L. 192/L. 202 senza quota INAIL. La quota di L. 240 settimanali per il Servizio sanitario segue le regole generali già indicate. Nessun conguaglio è previsto sulla quota contributiva a carico del lavoratore.
Punti principali
Circoscrizioni del Veneto ammesse al contributo ridotto
Il D.M. 16 marzo 1995 individua, nel Veneto, le circoscrizioni di Adria (Rovigo) e Portogruaro (Venezia) come aree con rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione in età da lavoro superiore alla media nazionale. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, le imprese operanti in tali circoscrizioni possono versare la quota datoriale dei contributi nella misura fissa prevista per gli apprendisti. L’agevolazione spetta alle imprese e non agli altri datori di lavoro ammessi ai CFL, e si applica alle assunzioni con decorrenza nell’anno 1994, anche se il rapporto prosegua oltre tale anno.
Codifica delle aziende e adempimenti DM10/2 e DM10/S
Le Sedi devono attribuire alle imprese aventi titolo il codice di autorizzazione "5Y", con il significato di impresa operante in circoscrizione con rapporto occupazionale superiore alla media nazionale. Per il DM10/2, le imprese devono versare la quota a carico del lavoratore (IVS 8,34% e, se dovuto, CIGS 0,30%), il contributo Gescal a carico del lavoratore (0,35%) e il contributo fisso settimanale del datore di lavoro (L. 4.532 con quota INAIL, L. 4.352 senza quota INAIL), secondo i codici e le istruzioni richiamati dalla circolare e dal manuale di compilazione. Per il DM10/S, vanno versati il contributo sanitario del lavoratore (1%) e il contributo fisso SSN a carico del datore di lavoro (L. 240 settimanali), secondo le istruzioni della circolare n. 53 del 26 febbraio 1993.
Recupero delle differenze contributive per mesi pregressi
Le imprese che, prima dell’emanazione del D.M. 16 marzo 1995, abbiano applicato le riduzioni dell’art. 8 della legge n. 407/1990 possono recuperare le differenze versate in eccedenza con le denunce DM10/2 di agosto, settembre o ottobre 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 settembre, 20 ottobre e 20 novembre 1995. Il recupero dei contributi previdenziali, malattia, maternità e Gescal avviene nel quadro D del DM10/2 con il codice L176 e la dicitura "REC art. 8, c.2 L. 407/90"; la parte relativa al Servizio sanitario si detrae dai contributi sanitari dovuti e, se il credito eccede tali importi, il rimborso si chiede con DM10/V. Non va effettuato alcun conguaglio sulla quota a carico del lavoratore, che resta invariata.
Aziende con personale iscritto ai Fondi elettrici, telefonici ed alla gestione enti pubblici creditizi
Per tali aziende la quota a carico del lavoratore è fissata nel 7,103% per il Fondo elettrici, nel 6,647% per il Fondo telefonici comprensiva dello 0,35% Gescal e nell’8,34% per la Gestione speciale degli enti creditizi. Il contributo fisso settimanale a carico del datore di lavoro è pari a L. 4.150; restano dovute anche le contribuzioni minori (Gescal o CIGS, a seconda del Fondo) e i contributi SSN (1% lavoratore e L. 240 datore). Le differenze pregresse vanno recuperate con DM10/2 usando i codici L168, L169 e B102, con le relative diciture, e possono essere esposte nelle denunce di agosto, settembre e ottobre 1995. La quota del contributo fisso da sottrarre per il recupero è indicata in L. 3.970 per il 1994 e L. 4.150 per il 1995; per le gestioni minori si applicano L. 372 o L. 382 con quota INAIL, ovvero L. 192 o L. 202 senza quota INAIL.
Aziende con personale iscritto al Fondo addetti ai pubblici servizi di trasporto
Le istruzioni riguardano i datori di lavoro che occupano lavoratori già assunti con CFL e il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato durante la durata del contratto. La quota a carico del lavoratore dovuta al Fondo è pari all’11,119% comprensiva dello 0,35% Gescal; il contributo fisso settimanale del Fondo è di L. 4.150, mentre per le gestioni minori valgono L. 382 con quota INAIL o L. 202 senza quota INAIL, oltre al contributo SSN (1% lavoratore e L. 240 datore). Le differenze contributive pregresse si recuperano con il codice L201 nel DM10/2, sempre sulle denunce di agosto, settembre e ottobre 1995; per la determinazione del credito si detrae il contributo fisso del Fondo (L. 3.970 nel 1994 e L. 4.150 nel 1995), mentre non cambia la quota a carico del lavoratore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 28 lug 1995Circolare numero 210 del 28-7-1995
- Circolare · 28 lug 1995Circolare numero 211 del 28-7-1995
- Circolare · 27 lug 1995Circolare numero 209 del 27-7-1995
- Circolare · 31 lug 1995Circolare numero 214 del 31-7-1995
- Circolare · 31 lug 1995Circolare numero 213 del 31-7-1995
- Circolare · 1 ago 1995Circolare numero 218 del 1-8-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →