Circolare numero 214 del 31-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la disciplina introdotta dagli artt. 24 e 25 del C.C.N.L. in materia di dimissioni volontarie dall'impiego, applicabile dal 1° agosto 1995 a determinati dipendenti, con esclusione di alcune categorie per le quali restano ferme le regole precedenti. Sono indicati i termini di preavviso in base all’anzianità di servizio, le modalità di decorrenza dei termini, le conseguenze economiche dell’inosservanza e le ipotesi in cui il preavviso non è dovuto, incluso il raggiungimento del limite di età. È inoltre chiarito che le dimissioni presentate entro il 31 luglio 1995 restano soggette alla normativa previgente.
Nuova disciplina delle dimissioni volontarie dall'impiego dal 1° agosto 1995
Nuova disciplina delle dimissioni volontarie dall'impiego
La circolare comunica l’introduzione, per effetto degli artt. 24 e 25 del C.C.N.L., di una nuova disciplina delle dimissioni volontarie dall’impiego. La disciplina è richiamata in via transitoria e si applica dal 1° agosto 1995, con regole specifiche sul preavviso, sulle conseguenze economiche dell’omissione e sulle categorie escluse dall’ambito di applicazione.
Ambito soggettivo di applicazione
La nuova disciplina riguarda i dipendenti, con esclusione espressa di alcune categorie per le quali vengono confermate le disposizioni precedenti in attesa della stipula del contratto relativo all’area della dirigenza e delle qualifiche professionali. Restano quindi esclusi:
- dirigenti;
- personale appartenente alla X qualifica funzionale;
- medici;
- personale destinatario dell’art. 15 della legge n. 88/1989.
Forma delle dimissioni e termini di preavviso
Le dimissioni volontarie devono essere presentate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione. Il termine di preavviso è determinato in base all’anzianità di servizio:
- fino a 5 anni di servizio: 1 mese;
- oltre 5 e fino a 10 anni di servizio: 1 mese e mezzo;
- oltre 10 anni di servizio: 2 mesi.
La circolare specifica che i termini di preavviso decorrono dal primo giorno oppure dal giorno 16 di ciascun mese. Ne consegue che una comunicazione presentata dopo tali date non fa decorrere subito il preavviso, ma lo fa partire rispettivamente dal giorno 16 del mese in corso oppure dal primo giorno del mese successivo.
Conseguenze dell'inosservanza del preavviso
Se il dipendente non rispetta, in tutto o in parte, il termine di preavviso, è prevista la trattenuta dell’indennità corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il calcolo deve essere effettuato sulle competenze fisse e continuative richiamate dall’art. 5 del vigente regolamento di previdenza e quiescenza, ossia su stipendio e voci assimilate, indennità integrativa speciale, eventuali assegni e altre competenze aventi carattere fisso e continuativo.
Casi in cui il preavviso non è dovuto
L’obbligo di preavviso non opera quando il rapporto si risolve per il raggiungimento del limite di età. In tal caso, la cessazione avviene automaticamente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene compiuto il 65° anno di età, salvo la possibilità di proroga fino al 67° anno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992.
Regime transitorio
La circolare precisa infine che le dimissioni presentate entro il 31 luglio 1995 restano assoggettate alla normativa previgente, con esclusione della nuova disciplina introdotta dal C.C.N.L.
Punti principali
Ambito di applicazione della nuova disciplina
La nuova disciplina delle dimissioni volontarie dall’impiego, prevista dagli artt. 24 e 25 del C.C.N.L., si applica dal 1° agosto 1995 ai dipendenti, con esclusione dei dirigenti, del personale appartenente alla X qualifica funzionale, dei medici e del personale destinatario dell’art. 15 della legge n. 88/1989. Per tali categorie continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni, in attesa del contratto per l’area della dirigenza e delle qualifiche professionali.
Modalità di presentazione delle dimissioni e termini di preavviso
Le dimissioni volontarie devono essere rassegnate mediante comunicazione scritta all’Amministrazione. Il preavviso è rapportato agli anni di servizio: fino a 5 anni, 1 mese; oltre 5 e fino a 10 anni, 1 mese e mezzo; oltre 10 anni, 2 mesi.
Decorrenza del preavviso
I termini di preavviso decorrono dal primo giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. Di conseguenza, se le dimissioni sono presentate dopo il giorno 1 o dopo il giorno 16, il preavviso decorre rispettivamente dal giorno 16 del mese in corso o dal giorno 1 del mese successivo.
Conseguenze della mancata osservanza del preavviso
L’inosservanza totale o parziale del preavviso comporta la trattenuta dell’indennità corrispondente al periodo non preavvisato. La trattenuta è calcolata sulle competenze fisse e continuative richiamate dall’art. 5 del vigente regolamento di previdenza e quiescenza, ossia stipendio e voci assimilate, indennità integrativa speciale, eventuali assegni e altre competenze di carattere fisso e continuativo.
Ipotesi di esclusione dell’obbligo di preavviso
L’obbligo di preavviso non sussiste in caso di risoluzione del rapporto per compimento del limite di età. In tale ipotesi, la cessazione avviene automaticamente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è compiuto il 65° anno di età, salvo la richiesta di proroga fino al 67° anno ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 503 del 30 dicembre 1992.
Regime transitorio
Le richieste di dimissioni presentate entro il 31 luglio 1995 restano regolate dalla normativa previgente, e non dalla nuova disciplina introdotta dal C.C.N.L.
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