Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 213 del 31-7-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce quando i ratei di tredicesima o altre mensilità aggiuntive, corrisposti interamente dal datore di lavoro, possono essere considerati a carico dell’INPS ai fini delle indennità di malattia e maternità. Per la malattia ciò dipende dalla disciplina collettiva o legale: il rateo è riconoscibile se il contratto prevede espressamente che non gravi sul datore di lavoro, oppure se l’integrazione dell’indennità di malattia si estende anche alle mensilità aggiuntive, o ancora se il contratto dispone il pagamento intero della mensilità aggiuntiva come unica forma di integrazione. Per la maternità obbligatoria, invece, l’inclusione dei ratei è imposta dalla legge e non può essere contestata alle aziende. Restano escluse le ipotesi di astensione facoltativa, per le quali i ratei non sono computabili e ciò comporta una riduzione del rateo utilizzabile per eventuali altri eventi indennizzati nello stesso anno.

Mensilità aggiuntive e incidenza sui ratei in caso di malattia e maternità

Mensilità aggiuntive, malattia e maternità

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul trattamento dei ratei di tredicesima o di altre mensilità aggiuntive in relazione a eventi di malattia e maternità indennizzati. L’obiettivo è definire quando tali ratei possono essere considerati nella base di calcolo delle prestazioni a carico dell’INPS e quando, invece, restano esclusi o a carico del datore di lavoro.

Quadro generale e richiamo alla circolare n. 93/1988

Il documento richiama la circolare n. 93 del 9 maggio 1988, già intervenuta sul tema. In linea generale, l’inclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive tra gli elementi retributivi utili per il calcolo dell’indennità di malattia o maternità è ritenuta corretta quando la contrattazione collettiva o la legge non pongono espressamente a carico del datore di lavoro l’intero importo della mensilità aggiuntiva.

Indennità di malattia: condizioni di riconoscibilità dei ratei

Per la malattia, l’assenza di un obbligo datoriale di sostenere integralmente il rateo consente di includerlo nella base di calcolo della prestazione previdenziale nei casi seguenti:

  • il contratto collettivo prevede espressamente che i ratei, nella quota corrispondente al periodo di assenza per malattia, non siano a carico del datore di lavoro;
  • la contrattazione prevede un meccanismo di integrazione dell’indennità di malattia, che in assenza di diversa indicazione si considera riferito anche alle mensilità aggiuntive;
  • il contratto stabilisce il pagamento integrale della mensilità aggiuntiva anche in presenza di assenze per malattia, con conseguente presunzione di un’integrazione aziendale al 100% sulla mensilità aggiuntiva, anche se l’integrazione sulla normale indennità di malattia sia inferiore al 100% del salario di fatto.

La circolare precisa inoltre che non sono riconoscibili a carico dell’Istituto i ratei riferiti a periodi che non siano effettivamente indennizzati dall’INPS, ad esempio per ritardato invio della certificazione o per assenza alla visita di controllo.

Limite massimo della copertura economica

Resta fermo che, attraverso l’integrazione effettuata mediante la corresponsione in misura intera della mensilità aggiuntiva, l’indennità complessiva di malattia non può superare il 100% della retribuzione normale lorda. Se tale limite viene superato, la fattispecie esula dall’ambito disciplinato dalla circolare.

Astensione obbligatoria per maternità

Per l’astensione obbligatoria di maternità, il computo dei periodi di assenza ai fini della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia discende dall’art. 6 della legge n. 1204/1971, in coordinamento con l’art. 16 della stessa legge. Quest’ultimo dispone che la retribuzione per il calcolo dell’indennità comprenda anche il rateo delle mensilità aggiuntive.

Di conseguenza, la corresponsione della mensilità aggiuntiva in misura piena, senza decurtazione per i periodi di astensione obbligatoria, non viene considerata una vera e propria erogazione di quote aggiuntive, ma una integrazione di legge dell’indennità a carico dell’INPS. Per tale ragione, l’inclusione dei relativi ratei nella base di calcolo dell’indennità giornaliera non può essere oggetto di rilievi nei confronti delle aziende.

Astensione facoltativa: esclusione dei ratei

Diversa è la disciplina dell’astensione facoltativa. La circolare richiama l’art. 7 della legge n. 1204/1971, secondo cui tali periodi non sono computabili ai fini della gratifica natalizia o della tredicesima mensilità a carico dell’azienda. Inoltre, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della medesima legge, l’indennità INPS va calcolata soltanto sulla quota di retribuzione del mese considerato, senza includere il rateo della mensilità aggiuntiva.

L’esclusione legale del rateo per l’astensione facoltativa produce anche un effetto indiretto: qualora nello stesso anno si verifichino successivamente periodi di malattia o di astensione obbligatoria, il rateo da utilizzare per il calcolo delle relative indennità risulterà ridotto in proporzione ai periodi di astensione facoltativa già fruiti.

Indicazione conclusiva

La circolare chiarisce dunque una distinzione fondamentale: per la malattia la riconoscibilità dei ratei dipende dalla disciplina contrattuale e dalla concreta imputazione del relativo onere, mentre per la maternità obbligatoria l’inclusione dei ratei è imposta dalla legge; per l’astensione facoltativa, invece, i ratei sono esclusi e incidono proporzionalmente sulle altre prestazioni eventualmente maturate nello stesso anno.

Punti principali

Premessa generale sulla corresponsione delle mensilità aggiuntive

La corresponsione da parte del datore di lavoro della mensilità aggiuntiva in misura intera non esclude, di per sé, che i relativi ratei, riferiti a periodi di assenza per malattia o maternità indennizzati, possano gravare sull’Istituto. La circolare richiama la precedente n. 93 del 9 maggio 1988, precisando che l’inclusione dei ratei nella retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni è corretta quando la contrattazione collettiva o la legge non pongono a carico del datore di lavoro l’intero ammontare dell’emolumento.

Malattia: condizioni per l’addebito all’INPS dei ratei

Per le indennità di malattia, l’insussistenza dell’obbligo datoriale di sopportare il rateo della mensilità aggiuntiva e la conseguente possibilità di porlo a carico dell’INPS ricorrono in tre ipotesi: quando il contratto collettivo lo prevede espressamente; quando il contratto disciplina un sistema di integrazione dell’indennità di malattia che, salvo diversa previsione, si estende anche alle mensilità aggiuntive; quando il contratto stabilisce il pagamento integrale della mensilità aggiuntiva anche in presenza di assenze per malattia, facendo ritenere che l’integrazione aziendale sia al 100% anche se quella sulla normale indennità sia inferiore.

Malattia: casi esclusi e limite massimo

I ratei delle mensilità aggiuntive non sono riconoscibili a carico dell’Istituto quando l’integrazione si riferisce a periodi non effettivamente indennizzati dall’INPS, ad esempio per ritardato invio della certificazione o per assenza a visita di controllo. In ogni caso, la somma tra indennità e integrazione attraverso la mensilità aggiuntiva non può superare il 100% della retribuzione normale lorda; oltre tale soglia non si rientra nell’ambito disciplinato dalla circolare.

Maternità obbligatoria: ratei computabili e base normativa

Per l’astensione obbligatoria per maternità, l’obbligo di computare i periodi di assenza ai fini della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia deriva dall’art. 6 della legge n. 1204/1971, coordinato con l’art. 16 della medesima legge, che include il rateo delle mensilità aggiuntive nella retribuzione su cui si calcola l’indennità. La corresponsione della mensilità aggiuntiva intera, non decurtata per tali periodi, è quindi qualificata come integrazione di legge dell’indennità a carico dell’INPS e non può essere contestata alle aziende.

Astensione facoltativa: esclusione dei ratei e conseguenze

Per l’astensione facoltativa, l’art. 7 della legge n. 1204/1971 esclude il computo dei periodi ai fini della gratifica natalizia o della tredicesima a carico dell’azienda. Inoltre, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della stessa legge, l’indennità INPS è calcolata solo sulla quota di retribuzione del mese considerato, senza includere il rateo di mensilità aggiuntiva. Ne deriva che, se nello stesso anno si verificano anche malattia o astensione obbligatoria, il rateo da utilizzare per tali eventi risulta ridotto in proporzione ai periodi di astensione facoltativa già fruiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.