Circolare numero 218 del 1-8-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare congiunta interviene sulla gestione dei casi dubbi tra INPS e INAIL in materia di indennità per inabilità temporanea assoluta e indennità di malattia. Rafforza gli obblighi di scambio documentale, trasparenza verso lavoratore e azienda, tempi rapidi di convocazione dei Collegi locali e centrale, e ribadisce il dovere di anticipare la prestazione da parte dell’Ente che riceve per primo la segnalazione, salvo casi ovvi già chiariti. Precisa inoltre i limiti di competenza dei Collegi e esclude dall’esame le malattie professionali non tabellate fino alla prova del nesso causale.
Coordinamento INPS-INAIL su competenza e anticipazione delle prestazioni per inabilità temporanea assoluta
Coordinamento INPS-INAIL nella gestione dei casi di competenza incerta
La circolare congiunta INPS n. 10 e INAIL n. 48 dell’8 agosto 1985 interviene sulla disciplina applicativa della Convenzione del 23 gennaio 1984, finalizzata a coordinare l’erogazione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro o malattia professionale e dell’indennità di malattia. L’obiettivo dichiarato è evitare che il lavoratore subisca conseguenze pregiudizievoli nelle more dell’accertamento della competenza tra i due Istituti.
Revisione della modulistica e trasparenza verso interessato e azienda
A seguito delle criticità riscontrate nella prassi, la circolare dispone una ristrutturazione della modulistica e introduce nuove comunicazioni, anche in coerenza con i principi di trasparenza amministrativa richiamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. I nuovi modelli consentono all’interessato di conoscere l’esatto stato della pratica, inclusi i motivi del diniego di competenza e la risposta dell’altro Ente.
La risposta dell’Ente destinatario della segnalazione deve essere trasmessa anche all’interessato e all’azienda, per conoscenza, mediante fotocopia del modello. Inoltre, il modello di segnalazione è stato integrato con l’indicazione che, qualora anche il secondo Ente non si ritenga competente, il caso sarà rimesso al Collegio locale. In tale evenienza, gli adempimenti sono curati dal secondo Ente, salvo il caso eccezionale in cui il primo Ente, riesaminando la pratica alla luce della risposta negativa dell’altro, decida di riassumere il caso a proprio carico e ne informi l’assicurato.
Ruolo del Collegio locale e del Collegio centrale
L’esito dell’esame da parte del Collegio locale deve essere comunicato al lavoratore e all’azienda dall’Ente al quale il lavoratore si era rivolto per primo, tramite i modelli di nuova istituzione: allegato 3 se il Collegio decide la competenza di uno dei due Enti, allegato 4 se, in mancanza di accordo, la decisione viene demandata al Collegio centrale.
Le decisioni del Collegio centrale, quando investito del caso, vengono comunicate alle Sedi dei due Istituti dalle rispettive Direzioni Generali. Successivamente, la Sede dell’Istituto che ha ricevuto per prima la denuncia dell’evento informa lavoratore e azienda dell’esito della pratica mediante il modello di nuova istituzione allegato 5, trasmettendone copia alla Sede dell’altro Istituto.
Scambio documentale e collaborazione tra le Sedi
La circolare ribadisce con forza l’esigenza di un pieno scambio di informazioni e documenti tra INPS e INAIL. Per un esame compiuto del caso, ciascun Ente deve trasmettere all’altro la documentazione in proprio possesso e ogni atto successivamente acquisito. La Sede che chiede la convocazione del Collegio locale deve allegare alla risposta copia di tutta la documentazione disponibile; analogamente, la Sede che riceve la risposta deve inviare a sua volta tutti gli atti raccolti. Anche le segnalazioni al Collegio centrale devono essere corredate dalla documentazione disponibile.
Questo assetto è giustificato dall’esigenza di consentire decisioni collegiali tempestive e di favorire, in prospettiva, una valutazione uniforme che riduca il contenzioso anche a livello locale.
Termini per la trattazione e programmazione delle riunioni
Per evitare ritardi lesivi degli interessi dei lavoratori, le Sedi INPS e INAIL devono pianificare le riunioni del Collegio locale con cadenza il più possibile ravvicinata. In ogni caso, la riunione non può avvenire oltre 30 giorni dalla reiezione del caso anche da parte dell’Ente cui la pratica è stata trasmessa dall’Istituto al quale il lavoratore si era rivolto per primo.
La circolare richiama inoltre il coordinamento già indicato nella circolare INPS n. 250 del 27 ottobre 1992 e nella corrispondente lettera della Direzione Generale INAIL, richiedendo una collaborazione effettiva e immediata tra gli Istituti.
Limiti dell’intervento collegiale
Il Collegio centrale ha un ruolo circoscritto ai casi in cui, a livello locale, vi siano valutazioni differenti sull’incidenza determinante dei fatti o delle circostanze che hanno causato la temporanea assoluta inabilità al lavoro in rapporto alla loro genesi lavorativa o meno. Non devono invece essere sottoposti al Collegio centrale casi che riguardano semplici quesiti sull’esistenza dell’inabilità temporanea assoluta certificata dai medici curanti ma non controllata dai medici legali dei due Enti, né fattispecie nelle quali il dissenso non risulti adeguatamente motivato.
Malattie professionali non tabellate
La circolare precisa che restano fuori dall’ambito della Convenzione i casi di patologie pretestate come malattie professionali non tabellate. In tali ipotesi non vi è infatti una questione di incerta competenza: la patologia va considerata malattia comune fino a quando l’assicurato non fornisca la prova del nesso eziologico con l’attività lavorativa, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale. Solo a seguito di tale prova la competenza è assunta dall’INAIL.
Anticipazione della prestazione
La circolare insiste sul fatto che l’anticipazione della prestazione da parte dell’Ente che riceve per primo la segnalazione è un atto dovuto ai sensi della Convenzione e costituisce lo strumento essenziale per evitare danni al lavoratore. L’anticipazione può essere omessa soltanto nei casi del tutto ovvi già richiamati negli atti precedenti, come la non assicurazione della categoria o l’evidente errore materiale nell’invio della certificazione, senza affrontare in questa fase questioni più approfondite come il nesso di causalità.
L’anticipazione, anche se corrisposta nella misura dell’indennità di malattia, resta dovuta fino a quando l’Ente destinatario della segnalazione non assuma il caso a proprio carico. Essa deve comunque essere limitata al giorno precedente quello in cui, secondo il giudizio medico di uno dei due Enti, l’assicurato può riprendere il lavoro, anche se continuino ad arrivare certificazioni di infortunio o malattia, salvo revoca del precedente giudizio di idoneità.
Necessità di un costante seguito medico-legale
La circolare conclude sottolineando che l’evento deve essere comunque seguito con attenzione medico-legale dall’Ente a cui il lavoratore invia la certificazione sanitaria. Solo un monitoraggio tempestivo e coordinato consente di rispettare la finalità della Convenzione, cioè evitare che il lavoratore resti privo di tutela economica nelle more della definizione della competenza.
Punti principali
Finalità della circolare e revisione delle procedure
La circolare, richiamando la Convenzione del 23 gennaio 1984 tra INPS e INAIL e la circolare congiunta n. 10 INPS / n. 48 INAIL dell’8 agosto 1985, prende atto delle criticità emerse nella gestione delle pratiche e introduce correttivi operativi per evitare che il lavoratore subisca conseguenze dannose durante la verifica della competenza. In particolare, ristruttura parte della modulistica e prevede nuove comunicazioni per rendere noto all’interessato lo stato della pratica e gli eventuali motivi di diniego della competenza da parte dell’Ente adito.
Nuova modulistica e obblighi di comunicazione
Vengono richiamati modelli ristrutturati e nuovi allegati per le segnalazioni tra Istituti. La risposta dell’Ente cui il caso è stato inviato deve essere trasmessa anche all’interessato e all’azienda, per conoscenza, mediante fotocopia del modello. La comunicazione deve evidenziare se il secondo Ente si ritiene competente oppure se il caso viene demandato al Collegio locale. Se l’Ente che ha ricevuto per primo la pratica, sulla base della risposta negativa dell’altro, rivaluta il caso e lo riassume a proprio carico, deve darne notizia all’assicurato.
Ruolo dei Collegi locale e centrale
Se anche il secondo Ente nega la competenza, la questione è devoluta al Collegio locale, con gli adempimenti curati dal secondo Ente, salvo il caso eccezionale in cui il primo Ente, riesaminando la pratica, decida di assumere il caso. L’esito del Collegio locale viene comunicato all’assicurato e all’azienda dal primo Ente tramite i modelli di nuova istituzione: all. 3 se il Collegio decide quale Istituto è competente, all. 4 se, in mancanza di accordo, il caso è rimesso al Collegio centrale. Le decisioni del Collegio centrale sono comunicate alle Sedi dei due Istituti dalle rispettive Direzioni Generali; la Sede che ha ricevuto per prima la denuncia informa poi lavoratore e azienda con il modello all. 5, inviandone copia all’altra Sede.
Scambio documentale e collaborazione tra Sedi
La circolare insiste sulla necessità di uno scambio completo di informazioni e di copie di tutti i documenti tra le Sedi INPS e INAIL, anche in occasione della trattazione dei casi da parte del Collegio centrale. La Sede che chiede la convocazione del Collegio locale deve allegare alla risposta tutta la documentazione in proprio possesso; a sua volta, la Sede che riceve tale risposta deve trasmettere tutti gli atti acquisiti all’altra Sede. Ogni ulteriore documentazione ricevuta successivamente deve essere trasmessa via via che viene acquisita. Anche le segnalazioni al Collegio centrale devono essere corredate da copia della documentazione disponibile.
Tempi di definizione e programmazione delle riunioni
Viene richiesta una pianificazione delle riunioni del Collegio locale d’intesa tra le Sedi INPS e INAIL, con cadenze il più possibile ravvicinate, per evitare ritardi dannosi per i lavoratori. In ogni caso la riunione deve avvenire non oltre 30 giorni dalla reiezione del caso anche da parte dell’Ente cui la pratica è stata trasmessa dall’Istituto al quale il lavoratore si era rivolto per primo.
Limiti di competenza del Collegio centrale
Il Collegio centrale interviene solo nei casi in cui, a livello locale, vi siano conclusioni diverse sull’incidenza determinante dei fatti o delle circostanze che hanno causato l’inabilità temporanea assoluta in rapporto alla loro genesi lavorativa. Non devono invece essere rimessi al Collegio centrale casi relativi, ad esempio, alla sola verifica dell’esistenza di un’inabilità temporanea assoluta certificata dai medici curanti ma non controllata dai medici legali dei due Istituti, né casi in cui il disaccordo non sia adeguatamente motivato.
Esclusione delle malattie professionali non tabellate
La circolare esclude dall’ambito della Convenzione i casi di patologie pretestate come malattie professionali non tabellate, poiché non vi è in tali ipotesi una questione di incerta competenza. Tali patologie sono da considerarsi malattie comuni fino a quando l’assicurato non dimostri, ai sensi della sentenza n. 179/1988 della Corte Costituzionale, il nesso eziologico con l’attività lavorativa; solo in seguito a tale prova la competenza passa all’INAIL.
Anticipazione della prestazione e tutela del lavoratore
Viene ribadito che l’anticipazione della prestazione da parte dell’Ente cui il caso è stato segnalato per primo è un atto dovuto ai sensi della Convenzione e rappresenta lo strumento essenziale per evitare pregiudizi al lavoratore. La deroga all’anticipazione è limitata ai casi del tutto evidenti già richiamati dagli atti precedenti, come la non assicurabilità della categoria o l’errore materiale nell’invio della certificazione, senza affrontare valutazioni più complesse come il nesso di causalità in questa fase.
Durata dell’anticipazione e seguito medico-legale
L’anticipazione, anche se corrisposta nella misura dell’indennità di malattia, è erogabile fino a quando l’Istituto a cui il caso è stato segnalato non lo assuma a proprio carico. Essa deve comunque arrestarsi al giorno precedente quello in cui, secondo il giudizio medico di uno dei due Enti, l’assicurato può riprendere il lavoro, anche se continuino ad arrivare certificazioni di infortunio o malattia, salvo revoca del precedente giudizio di idoneità. La circolare sottolinea quindi la necessità di un costante seguito medico-legale da parte dell’Ente che riceve la certificazione sanitaria.
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