Circolare numero 209 del 27-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le disposizioni dell’art. 29 del D.L. 244/1995 per il settore edilizio: definisce la retribuzione minima imponibile ai fini contributivi, introduce una riduzione del 9,50% degli oneri previdenziali e assistenziali per gli operai, e chiarisce che l’accesso a fiscalizzazione e sgravi è subordinato all’iscrizione e alla regolare denuncia dei lavoratori alle Casse edili. Vengono inoltre indicate le modalità operative di applicazione, i criteri di esclusione, i termini di adeguamento e le istruzioni di compilazione dei modelli DM10/2 e DM10/S, con esempi di calcolo delle aliquote per varie tipologie di imprese edili e cooperative.
Art. 29 D.L. 244/1995: retribuzione minima imponibile, riduzione contributiva ed agevolazioni nel settore edilizio
Art. 29 D.L. 244/1995: retribuzione imponibile e riduzione contributiva nel settore edile
La circolare illustra la disciplina introdotta dall’art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244 in materia di contribuzione nel settore dell’edilizia. Le norme intervengono su tre profili principali: determinazione della retribuzione minima imponibile, riduzione contributiva a favore delle imprese edili e condizioni per l’accesso a fiscalizzazione e sgravi, con particolare rilievo all’iscrizione dei lavoratori alle Casse edili.
Retribuzione minima imponibile
I datori di lavoro esercenti attività edile, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale e individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, devono assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali.
La circolare precisa che nel calcolo non devono essere considerate le assenze o sospensioni di lavoro dovute a:
- malattia;
- infortuni;
- scioperi;
- sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con intervento della CIG;
- altri eventi indennizzati;
- eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le Casse edili, come ferie e riposi annui.
Restano ferme le disposizioni generali dell’art. 12 della legge n. 153/1969 e dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989. La circolare ribadisce inoltre che gli accantonamenti e le contribuzioni dovute alle Casse edili rientrano nell’imponibile contributivo anche per i datori di lavoro non aderenti e anche quando la Cassa edile non sia stata costituita nella circoscrizione territoriale di riferimento.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina si applica ai datori di lavoro edili individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2. La circolare ricomprende anche le cooperative di produzione e lavoro che esercitano attività edile, includendo i soci lavoratori.
Sono invece escluse le imprese impiantistiche del settore edile che applicano i contratti collettivi del settore metalmeccanico, poiché soggette alla diversa disciplina di fiscalizzazione prevista dall’art. 2-bis del D.L. n. 18/1991, convertito dalla legge n. 89/1991.
Riduzione contributiva del 9,50%
Sui contributi previdenziali e assistenziali, diversi da quelli di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovuti all’INPS e all’INAIL per gli operai occupati con orario di 40 ore settimanali, si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50%.
La circolare chiarisce che:
- la riduzione riguarda la sola quota a carico del datore di lavoro;
- il beneficio opera a partire dalla contribuzione relativa al periodo di paga in corso al 1 luglio 1995 e fino alla contribuzione del mese di dicembre 1996;
- la riduzione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l’esonero di fiscalizzazione di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 71/1993, fino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni.
La riduzione non spetta per lavoratori che beneficino di altre agevolazioni contributive o per i quali continui ad applicarsi lo sgravio totale decennale di cui all’art. 14 della legge n. 183/1976. La circolare richiama inoltre il rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989: l’inosservanza determina la decadenza dalle agevolazioni, tenendo conto dei criteri mitigatori introdotti dall’art. 4 della legge n. 151/1993.
Casse edili e perdita delle agevolazioni
Il comma 3 dell’art. 29 stabilisce che gli sgravi per il Mezzogiorno e le riduzioni per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese quelle del comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle Casse edili. In caso di omessa denuncia o di omesso versamento, si applicano le disposizioni sanzionatorie dell’art. 6, comma 10, del D.L. n. 338/1989, come modificato dal D.L. n. 71/1993.
Ai fini di tale meccanismo, gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili sono considerati parte della retribuzione. La circolare distingue:
- gli accantonamenti dovuti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, imponibili per l’intero ammontare;
- le altre contribuzioni dovute dal datore di lavoro alla Cassa edile, considerate parte della retribuzione non corrisposta ai fini sanzionatori.
Decorrenza, verifica e termini di adeguamento
Le disposizioni dell’art. 29 entrano in vigore dal 1 luglio 1995. È previsto che entro il 31 marzo 1996 il Governo verifichi gli effetti della norma, al fine di valutare se confermare o rideterminare la riduzione contributiva con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.
I datori di lavoro devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Gli eventuali conguagli o sistemazioni successive devono essere effettuati con la procedura delle regolarizzazioni contributive e restano soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista.
Modalità operative: codici, DM10/2 e DM10/S
Il riconoscimento della riduzione ex art. 29, comma 2, avviene sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione già attribuiti alle aziende. Alle aziende edili escluse dal beneficio deve essere attribuito il codice di autorizzazione "2W", già previsto per la fiscalizzazione.
Per il modello DM10/2 la circolare dispone che:
- i contributi complessivi vadano determinati senza operare la riduzione, nel rispetto della retribuzione imponibile;
- la riduzione spettante sia esposta nel quadro D con la dicitura "RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice di nuova istituzione "L206".
Per il modello DM10/S:
- va calcolata la contribuzione sanitaria con l’applicazione della fiscalizzazione di 0,40 punti percentuali;
- la riduzione spettante sui contributi sanitari va determinata secondo i criteri richiamati dalla circolare;
- nella casella "importo contributi sanitari dovuti" va indicato l’importo risultante dalla differenza tra contributi lordi e riduzione.
La riduzione operata sui contributi sanitari va poi riportata nel DM10/S-R, quadro D, con il codice "70" e la dicitura "RID. ART. 29, c.2 DL 244/95".
Regolarizzazione dei periodi pregressi
Per i periodi decorsi dal 1 luglio 1995, eventuali regolarizzazioni devono essere effettuate entro il termine di adeguamento indicato dalla circolare. Ai fini del DM10/2 occorre:
- determinare la quota di retribuzione relativa ai mesi pregressi da assoggettare a contribuzione;
- sommare tale quota alla retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione;
- calcolare la contribuzione complessiva dovuta;
- esporre la riduzione spettante con la dicitura "ARR. RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice "L207".
Se la contribuzione dovuta sulla quota pregressa supera la riduzione spettante, sulla differenza devono essere calcolati gli interessi al tasso legale, da indicare con il codice "Q900" e la dicitura "ONERI ACCESSORI".
Per il DM10/S, la riduzione relativa ai periodi pregressi va portata in detrazione dai contributi sanitari dovuti, mentre gli eventuali interessi vanno sommati all’importo dei contributi. Anche tali importi devono essere riportati nella denuncia riepilogativa annuale DM10/S-R, con il codice "70" per la riduzione e con l’indicazione degli interessi nel rigo 40 del quadro B-C.
Esempi di calcolo e significato delle aliquote
In allegato la circolare fornisce esempi di calcolo della riduzione del 9,50% per diverse tipologie di imprese edilizie e cooperative, distinguendo tra industria edile fino a 15 dipendenti, oltre 15 dipendenti, artigianato edile, artigianato edile dell’indotto e cooperative di produzione e lavoro, con o senza forza occupazionale superiore a 15 unità.
Vengono inoltre chiariti i significati delle percentuali utilizzate nei calcoli, tra cui:
- 26,97%: aliquota contributiva FPLD;
- 0,35%: contributo GESCAL a carico del lavoratore;
- 1%: contributo SSN a carico del lavoratore;
- 0,40%: fiscalizzazione nel settore edile;
- 0,30%: contributo CIG straordinaria a carico del lavoratore;
- 4,60%: contributo di solidarietà sulla fascia di retribuzione eccedente i 40 milioni e fino a 150 milioni annui;
- 0,80%: contributo di solidarietà a carico del lavoratore.
Gli esempi servono a individuare la base contributiva effettivamente assoggettabile alla riduzione e a distinguere la parte relativa ai contributi previdenziali e quella relativa ai contributi sanitari.
Punti principali
Retribuzione minima imponibile nel settore edile
I datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, devono assolvere la contribuzione previdenziale e assistenziale su una retribuzione commisurata a un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale previsto dai contratti collettivi nazionali e dai contratti integrativi territoriali. Sono escluse dal computo alcune assenze o sospensioni, come malattia, infortuni, scioperi, CIG, altri eventi indennizzati e gli eventi coperti da accantonamento presso le Casse edili. Restano ferme le regole generali sui minimali di retribuzione e l’imponibilità degli accantonamenti e delle contribuzioni alle Casse edili.
Riduzione contributiva del 9,50%
Per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali, sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovuti all’INPS e all’INAIL, si applica una riduzione del 9,50% fino al 31 dicembre 1996. L’agevolazione si cumula con gli sgravi per il Mezzogiorno e con l’esonero previsto dalla fiscalizzazione degli oneri sociali, nei limiti di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. La riduzione non opera per rapporti con orario inferiore alle 40 ore per scelta contrattuale o di fatto, ma spetta se la riduzione dell’orario deriva dagli eventi esclusi dal comma 1.
Iscrizione alle Casse edili come شرط per le agevolazioni
Gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno e le riduzioni per fiscalizzazione degli oneri sociali, compresa la riduzione del 9,50%, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non denunciati alle Casse edili. In caso di omessa denuncia o omesso versamento, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 10, del D.L. 338/1989, come modificato dal D.L. 71/1993. Ai fini del meccanismo sanzionatorio, gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili sono considerati parte della retribuzione non corrisposta.
Ambito soggettivo di applicazione
La disciplina si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, anche in economia, individuati dai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2. Rientrano nel campo di applicazione anche le cooperative di produzione e lavoro edili, compresi i soci lavoratori. Restano escluse le imprese impiantistiche del settore edile che applicano i contratti del settore metalmeccanico, in quanto soggette a una diversa disciplina di fiscalizzazione.
Decorrenza, verifica governativa e termini di adeguamento
Le disposizioni entrano in vigore dal 1 luglio 1995. Entro il 31 marzo 1996 il Governo deve verificare gli effetti della norma per valutare se confermare o rideterminare la riduzione contributiva con decreto ministeriale. I datori di lavoro devono adeguarsi entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare; eventuali regolarizzazioni successive devono seguire la procedura di regolarizzazione contributiva e sono soggette alla relativa disciplina sanzionatoria.
Modalità operative e compilazione dei modelli
Il riconoscimento della riduzione avviene sulla base dei codici statistico-contributivi e di autorizzazione già attribuiti alle aziende; per le imprese escluse va attribuito il codice di autorizzazione 2W. Nel modello DM10/2 la riduzione va esposta nel quadro D con la dicitura "RID. ART. 29, c2 DL 244/95" e il codice L206; nel DM10/S si applica la fiscalizzazione SSN di 0,40 punti percentuali e la riduzione va esposta con le istruzioni indicate, con successivo riporto nel DM10/S-R con codice 70. Per i periodi pregressi dal 1 luglio 1995 si utilizza il codice L207 per la riduzione e il codice Q900 per gli oneri accessori/interessi, seguendo le modalità di regolarizzazione descritte.
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