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Sentenza

Sentenza del 26/03/2019 n. 583 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento - redditometro - presunzione relativa - prova contraria - disponibilità di reddito di familiari - effettività - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che la disponibilità dei beni mobili e immobili considerati dall'Ufficio fosse spiegabile mediante il concorso economico dei familiari conviventi. La questione riguardava l'idoneità di tale allegazione a fornire la prova contraria richiesta dalla presunzione relativa derivante dal redditometro.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Le presunzioni derivanti dal redditometro trasferiscono sul contribuente l'onere di dimostrare che le spese e la disponibilità dei beni siano state sostenute mediante redditi esenti, esclusi da tassazione, oppure mediante ricchezza di natura non reddituale. Il semplice richiamo al contributo dei familiari conviventi non è sufficiente quando questi non dispongano di redditi effettivi e particolarmente significativi, idonei a spiegare concretamente le spese contestate.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro

    La disponibilità di determinati beni e il sostenimento di specifiche spese costituiscono elementi presuntivi di una maggiore capacità contributiva. La presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con una prova concreta, documentata e coerente della provenienza non reddituale delle risorse.

  • Regolamento ministeriale sul redditometro

    I beni mobili e immobili valorizzati secondo i parametri ministeriali possono essere utilizzati per ricostruire sinteticamente il reddito presumibile del contribuente.

Massime di principio

  • Nel procedimento basato sul redditometro, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata dell'origine delle somme utilizzate per acquistare beni o sostenere spese, indicando redditi esenti, redditi esclusi da imposizione o disponibilità patrimoniali non reddituali.
  • La prova contraria non può consistere in una giustificazione meramente generica o nella semplice affermazione che le spese siano state sostenute da familiari conviventi.
  • Il contributo economico dei familiari può essere rilevante solo se dimostrato concretamente e se i familiari dispongono di risorse reddituali o patrimoniali effettivamente idonee a coprire le spese contestate.
  • La verifica deve considerare la coerenza tra l'ammontare delle spese, il periodo di riferimento, la disponibilità delle risorse e la situazione economica di tutti i soggetti indicati come finanziatori.
  • In assenza di una prova analitica e plausibile della provenienza delle somme, la presunzione del redditometro resta valida e l'accertamento può essere confermato.

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