Sentenza del 26/03/2019 n. 583 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - presunzione relativa - prova contraria - disponibilità di reddito di familiari - effettività - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che la disponibilità dei beni mobili e immobili considerati dall'Ufficio fosse spiegabile mediante il concorso economico dei familiari conviventi. La questione riguardava l'idoneità di tale allegazione a fornire la prova contraria richiesta dalla presunzione relativa derivante dal redditometro.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Le presunzioni derivanti dal redditometro trasferiscono sul contribuente l'onere di dimostrare che le spese e la disponibilità dei beni siano state sostenute mediante redditi esenti, esclusi da tassazione, oppure mediante ricchezza di natura non reddituale. Il semplice richiamo al contributo dei familiari conviventi non è sufficiente quando questi non dispongano di redditi effettivi e particolarmente significativi, idonei a spiegare concretamente le spese contestate.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
La disponibilità di determinati beni e il sostenimento di specifiche spese costituiscono elementi presuntivi di una maggiore capacità contributiva. La presunzione è relativa e può essere superata dal contribuente con una prova concreta, documentata e coerente della provenienza non reddituale delle risorse.
Regolamento ministeriale sul redditometro
I beni mobili e immobili valorizzati secondo i parametri ministeriali possono essere utilizzati per ricostruire sinteticamente il reddito presumibile del contribuente.
Massime di principio
- Nel procedimento basato sul redditometro, il contribuente deve fornire una prova specifica e documentata dell'origine delle somme utilizzate per acquistare beni o sostenere spese, indicando redditi esenti, redditi esclusi da imposizione o disponibilità patrimoniali non reddituali.
- La prova contraria non può consistere in una giustificazione meramente generica o nella semplice affermazione che le spese siano state sostenute da familiari conviventi.
- Il contributo economico dei familiari può essere rilevante solo se dimostrato concretamente e se i familiari dispongono di risorse reddituali o patrimoniali effettivamente idonee a coprire le spese contestate.
- La verifica deve considerare la coerenza tra l'ammontare delle spese, il periodo di riferimento, la disponibilità delle risorse e la situazione economica di tutti i soggetti indicati come finanziatori.
- In assenza di una prova analitica e plausibile della provenienza delle somme, la presunzione del redditometro resta valida e l'accertamento può essere confermato.
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