Cassazione Penale, Ordinanza n. 16167/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono dal testo ulteriori dati sul reato presupposto, se non che la censura riguardava l'affermazione di responsabilità penale pronunciata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'8 ottobre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava a una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, poiché la decisione impugnata era sorretta da una motivazione ritenuta logica, coerente e puntuale.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la rubrica di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una sollecitazione a rivalutare il merito della decisione impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legittimità; se è logicamente coerente, puntuale e non manifestamente illogica, la censura non può essere accolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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