Sentenza del 28/01/2015 n. 703 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - Omessa presentazione della dichiarazione - Utilizzo di presunzioni semplici - Legittimità - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'accertamento del reddito in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il contribuente contestava, in sostanza, la possibilità per l'Ufficio di ricostruire induttivamente il reddito mediante presunzioni semplici e/o l'imputazione della relativa pretesa tributaria.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973, in caso di omessa dichiarazione l'Amministrazione può determinare il reddito con metodo induttivo, anche mediante presunzioni semplici, in deroga alla regola generale. Spetta quindi al contribuente dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria. Il ricorso del contribuente risulta pertanto respinto.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi l'Ufficio è legittimato a determinare il reddito con metodo induttivo, utilizzando presunzioni semplici.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria, quando la dichiarazione dei redditi è omessa, di ricostruire induttivamente il reddito anche sulla base di presunzioni semplici, senza essere vincolata alle regole ordinarie più restrittive in materia di accertamento.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi amplia i poteri accertativi dell'Amministrazione finanziaria, che può ricostruire il reddito con metodo induttivo.
- Le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Ufficio anche se non presentano i requisiti normalmente richiesti per le presunzioni qualificate, purché siano valutabili come elementi idonei a sostenere la ricostruzione del reddito.
- In caso di accertamento induttivo, il contribuente deve contestare concretamente gli elementi presuntivi e fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria; la mera contestazione generica non è normalmente sufficiente.
- La regola pratica è che, a fronte di una dichiarazione omessa, il contribuente deve conservare e produrre documentazione contabile e bancaria idonea a dimostrare l'inesistenza, l'entità diversa o l'erroneità del reddito ricostruito dall'Ufficio.
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