Risoluzione n. 49 del 15/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esclude che, in una triangolazione comunitaria con consignment stock tra Italia, Paesi Bassi e Francia, la cessione da ALFA a BETA possa essere considerata non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993 se il trasferimento di proprietà non avviene al momento della spedizione. Il consignment stock vale come sospensione del trasferimento di proprietà solo nelle operazioni bilaterali, non nelle triangolazioni con tre Stati membri. L’operazione può semmai configurarsi come invio a se stessi da parte di ALFA, con eventuale successiva cessione territorialmente rilevante in Francia.
Triangolazione comunitaria e consignment stock: momento della cessione intracomunitaria
Triangolazione comunitaria e consignment stock: momento di effettuazione della cessione intracomunitaria
La risoluzione affronta il trattamento IVA di un’operazione triangolare comunitaria in cui una società italiana spedisce merci in Francia su richiesta di una società olandese, mentre il destinatario finale è una società francese. Il nodo interpretativo riguarda il momento in cui si considera effettuata la cessione intracomunitaria e, quindi, quando emettere la fattura non imponibile.
Fattispecie esaminata
La società italiana ALFA intende concludere un contratto di fornitura con la società olandese BETA, appartenente al medesimo gruppo multinazionale. In base all’accordo:
- ALFA consegnerebbe le merci direttamente al cliente finale di BETA, la società francese GAMMA;
- la consegna avverrebbe in un deposito in conto terzi situato in Francia, di cui GAMMA ha la disponibilità;
- i beni resterebbero di proprietà di ALFA fino al momento del prelievo effettivo da parte di GAMMA;
- il prelievo avverrebbe nell’ambito di un contratto di "consignment stock" tra BETA e GAMMA, con il consenso di ALFA;
- il meccanismo comporterebbe un trasferimento contestuale della proprietà da ALFA a BETA e da BETA a GAMMA al momento del prelievo.
Quesito posto dall’istante
ALFA chiede di sapere se, in tale contesto, il momento di effettuazione della cessione intracomunitaria e della relativa fatturazione non imponibile coincida:
- con l’invio della merce in Francia, oppure
- con il prelievo dei beni dal deposito da parte di GAMMA.
La società prospetta inoltre che l’operazione possa essere qualificata come triangolazione, anche se il cliente diretto di ALFA non è il destinatario finale delle merci, ma la società olandese BETA.
Soluzione interpretativa prospettata da ALFA
ALFA ritiene che il contratto di consignment stock sia rilevante anche se inserito in una triangolazione e che la fatturazione debba avvenire solo al momento del prelievo dei beni da parte di GAMMA. Tale impostazione presuppone alcune formalità:
- consegna della merce a GAMMA con documento di trasporto recante come cliente BETA, destinatario GAMMA e causale "consignment stock";
- annotazione della consegna nel registro di cui all’art. 50, quinto comma, del D.L. n. 331/1993;
- registrazione del prelievo nel medesimo registro e fatturazione verso BETA in regime di non imponibilità ex art. 41, primo comma, lett. a), con dicitura "operazione triangolare – merce spedita in Francia";
- compilazione dell’Intrastat 1 nel mese del prelievo.
In alternativa, ALFA ipotizza di emettere la fattura non imponibile già al momento della consegna in Francia, con le seguenti conseguenze operative:
- documento di trasporto con causale "consignment stock" nel rapporto BETA-GAMMA;
- fattura a BETA nel mese di consegna, con dicitura relativa alla non imponibilità ex art. 41 e alla triangolazione;
- Intrastat 1 nel mese della consegna;
- successiva fattura, a ogni prelievo di GAMMA, fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, con rilevanza solo reddituale.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sulle triangolazioni comunitarie
L’Amministrazione ricorda che la triangolazione comunitaria si realizza quando tre soggetti passivi di tre diversi Stati membri partecipano a un’operazione in cui il promotore, detto cessionario-cedente, acquista beni da un soggetto passivo di un altro Stato membro chiedendo che siano consegnati al proprio cliente in un terzo Stato membro.
Nel caso specifico, il promotore è BETA, identificata ai fini IVA nei Paesi Bassi, che acquista da ALFA, soggetto italiano, e chiede la consegna a GAMMA in Francia.
Perché la cessione di ALFA a BETA sia non imponibile ai sensi dell’art. 41 D.L. n. 331/1993, è necessario che il trasferimento di proprietà a favore di BETA avvenga al momento dell’invio dei beni in Francia. Se il passaggio di proprietà non si realizza alla spedizione, viene meno la configurabilità della cessione intracomunitaria in partenza dall’Italia.
Effetti del consignment stock secondo l’Agenzia
L’Agenzia richiama il proprio orientamento secondo cui il contratto di consignment stock può avere anche valenza fiscale come causa sospensiva del trasferimento di proprietà, con effetti traslativi rinviati al momento del prelievo dei beni da parte del destinatario e comunque entro un anno dall’operazione.
Tuttavia, tale effetto sospensivo è riconosciuto solo per le cessioni intracomunitarie bilaterali e per gli acquisti intracomunitari bilaterali. Nel caso esaminato ciò non vale, perché l’operazione coinvolge tre Stati membri.
Ne consegue che il consignment stock stipulato tra BETA e GAMMA non può sospendere la cessione intracomunitaria tra ALFA e BETA, né può rendere corretta la prima soluzione prospettata dall’istante.
Valutazione della seconda soluzione proposta
L’Agenzia esclude anche la seconda alternativa, perché all’invio dei beni in Francia non corrisponde un contestuale trasferimento del diritto di proprietà da ALFA a BETA.
In tale ipotesi, l’operazione potrebbe piuttosto essere considerata come:
- un invio a se stessi da parte di ALFA;
- operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41, secondo comma, lett. c), del D.L. n. 331/1993;
- con necessità, però, di nomina di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Francia da parte di ALFA.
La successiva cessione a BETA costituirebbe invece una cessione di beni territorialmente rilevante in Francia e, come tale, soggetta a IVA in quel Paese.
Esito della risposta
La risposta dell’Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell’art. 4, primo comma, del D.M. 26 aprile 2001, n. 29, è quindi negativa rispetto alle soluzioni prospettate dall’istante per qualificare l’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41, primo comma, lett. a), in presenza di consignment stock tra soggetti di tre Stati membri.
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