Risoluzione n. 50 del 15/02/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce nuovi codici tributo per versare, con modello F24-Accise, i 9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati, oltre a interessi e indennità di mora, di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Indica inoltre le modalità di compilazione del modello e i riferimenti per l’imputazione corretta delle somme.
Istituzione codici tributo F24-Accise per accise tabacchi Friuli Venezia Giulia
Istituzione di codici tributo per l’accisa sui tabacchi in Friuli Venezia Giulia
La risoluzione disciplina il versamento, tramite modello F24-Accise, della quota di accisa sui tabacchi lavorati spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché degli interessi per ritardato pagamento e dell’indennità di mora. L’intervento è adottato nelle more dell’emanazione del decreto attuativo previsto dal decreto legislativo n. 137 del 2007.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama:
- l’articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che assoggetta i tabacchi lavorati ad accisa;
- le regole sul pagamento dell’accisa da parte dei titolari dei depositi fiscali, con scadenze differenziate in base al periodo di immissione in consumo;
- la Risoluzione n. 172/E del 20 dicembre 2005, che aveva già istituito codici tributo per il versamento dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo sul territorio nazionale;
- l’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, secondo cui le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia, riscosse tramite F24, sono riversate direttamente alla Regione;
- l’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, che demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione dei criteri contabili di imputazione.
Finalità dell’intervento
Poiché il decreto attuativo non era ancora stato emanato, la risoluzione istituisce codici specifici per consentire l’individuazione dei 9/10 della quota di accisa sui tabacchi lavorati, dei relativi interessi e dell’indennità di mora di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Codici tributo istituiti
I nuovi codici tributo devono essere utilizzati esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" della sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F24-Accise. I codici sono:
- 2839: "9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - primi quindici giorni del mese";
- 2840: "9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia interessi - primi quindici giorni del mese";
- 2841: "9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – indennità di mora - primi quindici giorni del mese";
- 2842: "9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia - dal giorno 16 alla fine del mese";
- 2843: "9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia interessi - dal giorno 16 alla fine del mese";
- 2844: "9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione Friuli Venezia Giulia – indennità di mora - dal giorno 16 alla fine del mese".
Soggetti tenuti al versamento e importi da indicare
I soggetti obbligati al pagamento devono riportare, in corrispondenza dei codici tributo sopra indicati, la quota d’imposta direttamente imputabile alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pari ai 9/10 dell’accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nel territorio regionale.
Modalità di compilazione del modello F24-Accise
Il documento specifica che nella compilazione del modello devono essere indicati:
- nel campo "importi a debito versati", la quota di imposta imputabile alla Regione;
- nel campo "ente", il carattere "M";
- nel campo "provincia", la sigla della provincia di ubicazione del deposito del distributore;
- nei campi "mese" e "anno", rispettivamente il mese e l’anno di immissione in consumo dei tabacchi lavorati, nel formato "MM" e "AAAA".
Scadenze richiamate dal documento
Il testo ricorda le scadenze ordinarie del versamento dell’accisa da parte dei titolari dei depositi fiscali:
- per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi 15 giorni del mese, il versamento va effettuato entro la fine dello stesso mese;
- per i prodotti immessi in consumo dal giorno 16 alla fine del mese, il versamento va effettuato entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo, si applicano l’indennità di mora e gli interessi.
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