L.R. Abruzzo 71/2001
Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rifinanzia la L.R. 93/1994 per recupero, ristrutturazione e valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese, fissando procedure, requisiti per l’uso anche turistico-ristorativo, limiti edilizi e finanziamento. Prevede inoltre termini per la presentazione e realizzazione dei progetti, nonché regole sulla segnaletica e sull’uso stagionale e didattico.
Rifinanziamento e disciplina dei trabocchi della costa abruzzese
Rifinanziamento e disciplina dei trabocchi della costa abruzzese
La legge della Regione Abruzzo rifinanzia gli interventi già previsti dalla L.R. 93/1994 per il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione dei trabocchi. La disciplina mira anche alla loro valorizzazione turistica, alla tutela paesaggistica e alla regolazione dell’uso delle strutture, con particolare attenzione all’attività di ristorazione e alle limitazioni costruttive.
Ambito di applicazione e qualificazione dei trabocchi
I trabocchi e l’area circostante, inclusa la fascia di mare di 50 metri che concorre a formare il quadro d’insieme censito e ristrutturato ai sensi della L.R. 93/1994, sono qualificati come beni culturali primari. Ne consegue l’assoggettamento alla disciplina allora prevista dal D.Lgs. 490/1999, oggi da leggersi nel quadro della normativa statale di tutela dei beni culturali e paesaggistici richiamata dalla legge.
Presentazione delle domande e contenuto dei progetti
Gli aventi diritto possono presentare progetti di recupero, utilizzazione e ristrutturazione dei trabocchi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. L’istanza deve essere corredata da un progetto preliminare che documenti:
- il titolo concessorio;
- lo stato di fatto;
- le ipotesi di utilizzazione;
- l’installazione del segnale indicatore;
- gli interventi necessari;
- il preventivo del costo dell’intervento.
Le domande già presentate ai sensi della L.R. 93/1994 e della L.R. 99/1997 devono essere riformulate secondo i termini e gli allegati previsti dalla nuova disciplina.
Pareri ambientali, segnaletica e valutazioni istruttorie
Il Comitato regionale per i beni ambientali rilascia i pareri e i nulla-osta ambientali sulle opere di ristrutturazione e indica tipologia e formato della segnaletica pubblicitaria, nel rispetto della disciplina sui beni culturali e paesaggistici. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione della legge, le domande sono selezionate sulla base del parere del Comitato Speciale per i Beni Ambientali, che verifica la compatibilità ambientale e la congruenza funzionale ed economica dei progetti.
Uso dei trabocchi e attività di ristorazione
L’utilizzazione del trabocco durante la stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese, comprende anche l’attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura oppure di prodotti ittici locali, delle zone limitrofe e del Mare Adriatico.
Gli aventi diritto che svolgono somministrazione di alimenti e bevande devono possedere i requisiti previsti dalla normativa regionale sul commercio e ottenere l’autorizzazione prevista dalla medesima legge regionale. Per la ristorazione sono richiesti, in sintesi:
- applicazione dei regolamenti UE in materia di igiene degli alimenti e controlli ufficiali;
- smaltimento corretto di rifiuti, liquami e reflui nel rispetto della normativa ambientale;
- rispetto del Piano Demaniale Marittimo Comunale, ove vigente, e delle norme edilizie e tecniche richiamate, in quanto compatibili;
- certificato di collaudo o certificato di idoneità statica con indicazione del numero massimo di persone ammesse in sicurezza;
- certificato di agibilità comunale con indicazione del numero massimo di persone contemporaneamente presenti, da aggiornare annualmente con attestazione tecnica sulla permanenza dei requisiti.
Poteri dei Comuni e disciplina locale
I Comuni esercitano i poteri di governo e vigilanza edilizia e urbanistica sulle strutture, anche con riferimento al Piano Demaniale Marittimo Comunale, nonché i poteri di governo e vigilanza sull’autorizzazione stagionale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Possono inoltre adottare regolamenti attuativi, nel rispetto della legge regionale e della normativa statale, favorendo la programmazione e la cooperazione con le attività turistico-ricettive e culturali del territorio.
Divieti, conservazione e limiti agli interventi
La legge pone divieti stringenti per salvaguardare l’autenticità dei trabocchi:
- è vietato usarli per scopi diversi da quelli previsti dalla legge e dalle norme statali;
- è vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie;
- è vietata ogni trasformazione edilizia, salvo gli interventi strettamente necessari per conservazione, ottimizzazione funzionale e superamento delle barriere architettoniche;
- negli interventi di recupero e ristrutturazione non possono essere impiegati materiali come legno lamellare, plastica o metalli diversi da quelli naturali originali.
I titolari devono garantire il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche per simulare almeno una volta al giorno, durante l’attività di ristorazione, l’antico metodo di pesca.
Utilizzo fuori stagione balneare e attività turistico-didattiche
Fuori dalla stagione balneare, l’utilizzo del trabocco è consentito per attività turistico-didattiche. In tal caso il titolare deve comunicare al Comune competente i giorni e gli orari di apertura, che non possono essere inferiori a 12 ore mensili.
Terminologia
La legge distingue la terminologia tra i diversi impianti:
- il termine “travocco” resta utilizzato solo per gli impianti esistenti ubicati nel porto di Pescara;
- per gli impianti ubicati sulla costa teatina il termine corretto è “trabocco”.
Finanziamento e tempistiche di realizzazione
I progetti selezionati devono essere realizzati entro due anni dall’entrata in vigore della legge, salvo proroga motivata. Il contributo può coprire fino all’80% della spesa ammissibile ed è erogato in due fasi:
- 20% all’approvazione del progetto da parte del Comitato Speciale per i Beni Ambientali;
- 60% a ultimazione dei lavori, previa verifica di corretta esecuzione da parte dell’organo tecnico designato dal Comitato.
L’onere per l’anno 2001 è valutato in lire 500.000.000, a carico di una quota dello stanziamento del capitolo indicato dalla legge.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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