Sentenza del 17/04/2015 n. 7864 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della CTR Campania relativa al recupero di IVA e IRAP. La CTR aveva annullato il recupero IRAP, ma confermato quello IVA, ritenendo corretto il recupero del credito utilizzato in compensazione per l’imposta sostitutiva, poiché tale credito non risultava riportato nella dichiarazione IVA successiva. La ricorrente ha denunciato omessa pronuncia sulla contestata illegittimità dell’uso dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, lesione del diritto di difesa, ultrapetizione e vizi di motivazione circa l’effettivo utilizzo del credito IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In primo luogo, ha escluso la legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché nel giudizio d’appello era stata parte soltanto l’Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza: la società non aveva riportato integralmente le domande, le eccezioni e gli atti processuali necessari per consentire il controllo delle violazioni denunciate. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, per cumulo improprio di censure diverse e per inidoneità del momento di sintesi richiesto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La decisione della CTR è quindi rimasta ferma. Nulla è stato disposto sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
La contribuente contestava l’utilizzo della procedura di liquidazione automatizzata, sostenendo che non riguardasse un semplice errore materiale o di calcolo e che l’atto non contenesse un dettaglio sufficiente della pretesa. La Corte non ha esaminato nel merito la questione, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
La violazione per omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere dedotta indicando con precisione le domande, le eccezioni e gli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve essere specifico e collegato puntualmente alla decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto controverso e decisivo, individuato con chiarezza. Non è ammesso cumulare genericamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione senza distinguere le rispettive condizioni.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico, completo e intelligibile i motivi dell’impugnazione e le norme su cui si fondano.
D.Lgs. n. 300/1999, art. 57
La norma ha previsto la successione dell’Agenzia delle Entrate nei rapporti già facenti capo al Ministero delle Finanze, con conseguente legittimazione dell’Agenzia nei giudizi tributari.
D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
Ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2001, la decorrenza della successione dell’Agenzia delle Entrate nei rapporti del Ministero delle Finanze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente una violazione di legge: occorre riprodurre o indicare con precisione gli atti processuali e le domande rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza.
- Le censure di omessa pronuncia e ultrapetizione, pur essendo errori processuali esaminabili direttamente dalla Cassazione, devono essere dettagliatamente documentate dal ricorrente e non sono normalmente rilevate d’ufficio.
- I motivi di ricorso devono essere distinti: non è consentito sovrapporre nello stesso motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione senza spiegare quale specifico vizio si denuncia e perché sia decisivo.
- Nei giudizi tributari, quando il processo d’appello coinvolge soltanto l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non è normalmente legittimato a resistere in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti o la documentazione fiscale: un’eventuale contestazione sull’effettivo utilizzo di un credito deve essere formulata attraverso un motivo specifico, autosufficiente e correttamente incardinato in una delle ipotesi dell’art. 360 c.p.c.
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